Dal 5 marzo 2008 i lavoratori intenzionati a presentare le dimissioni dovranno farlo " ondine" , compilando il modulo previsto dalla legge 188/2007 il cui fac simile è allegato alla presente circolare (PREDISPOSTO per poter aiutare la persona che si dimette.)
In particolare, la legge ha stabilito la nullità delle dimissioni non presentate sul modulo in questione.
Il modulo dovrà essere usato da:
Il lavoratore potrà compilare il modulo da solo presso una delle sedi delle direzioni provinciali del lavoro, oppure presso i centri per l'impiego.
Conseguenze in caso di MANCATA COMPILAZIONE
Il mancato utilizzo della procedura sopraindicata (o in caso di ritardo superiore ai 15 gg. per la consegna al datore di lavoro del modulo con la ricevuta di convalida del ministero) comporta, come automatica conseguenza, la nullità delle dimissioni. Ne discende che, in caso di accertamento giudiziale, il lavoratore va riammesso in servizio. Inoltre, secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale, non sarebbe in questo caso applicabile neppure il termine di decadenza per l'impugnazione previsto dall'art. 6, della Legge n. 604/1966 (60 giorni), con la conseguenza che le dimissioni prive del requisito di forma prescritto dalla nuova disciplina potrebbero essere impugnate anche a distanza di molto tempo rispetto al momento in cui sono state presentate, con il solo limite dei termini prescrizionali per i diritti consequenziali. E' per questa ragione che, dal 5 marzo in poi, il datore di lavoro, se dovesse ricevere le dimissioni di un lavoratore su un modulo c.d. "fai da te", dovrà sollecitare lo stesso affinché segua la procedura suddetta che culmina con la consegna (entro 15 giorni dall'emissione) del modulo di dimissioni volontarie previsto dal nuovo decreto.
Infine si dovrà procedere con la solita comunicazione di cessazione entro cinque giorni dalla consegna del modulo.
Di Domenico Vincenzo
ALLEGATO FAC-SIMILE MODULO
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