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La Rivista 








EDITORIALE

Inserito da segreteria regionale il Ven, 22/02/2008 - 17:49
Anno: 
2008
mese: 
01-Gennaio
Autore Articolo: 

DARIO GUAZZONI

 

Piccioni...le regole comportamentali

Una condomina scrive al Dipartimento Veterinario e solleva il problema.
Finalmente arriva una risposta che fa chiarezza sulla questione

All'inizio del trentatreesimo anno di questa rivista  (si  perchè  sono 33 anni che l'Amministratore vive) anzichè occuparci dei consueti rapporti umani all'interno dell'immobile,  ci  occupiamo  del rapporto...uomo-animale.
Che spesso gli animali in condominio possano costituire un problema, è risaputo.
Cani portati senza museruola nelle parti comuni; cani che abbaiano, sabbietta dei gatti gettata nelle canne di caduta dell'immondizia.
Questa volta invece il problema è  dato  dai  quei  volatili  che  in molte  zone  della  nostra  città impazzano: cioè dai piccioni.
Il problema dei piccioni in città è pesante; basta osserva re piazza del Duomo; altre zone centrali,  periferiche  ove  i  volatili imperversano.
E  pie cittadine e pii cittadini nutrono i volatili, come tutti vediamo, senza  che le pubbliche guardie alcunché osservino.
Molte case sono particolarmente soggette a tale tipo di invasione  piccionesca, con le conseguenze che i balconi non possono essere goduti; che la biancheria non può essere distesa; con le gronde ed i pluviali che vengono intasati dal guano dei piccioni che diventa cemento e può provocare danni non indifferenti.
Ebbene in un condominio della nostra città, una condomina esasperata  di  non  poter  neppur  affacciarsi  al balcone ove il " bombardamento piccionesco" martellava si è rivolta al Dipartimento veterinario di Viale Molise.
Un funzionario particolarmente diligente   ha preso  a cuore la faccenda; ha inviato al condominio l'ispettore; ed all'incolpevole, certamente, amministratore del condominio che dal canto suo ha sempre cercato di impedire la gravità di ostruzione di gronde e pluviali è stata inviata la comunicazione che riteniamo di pubblicare integralmente  poiché, a nostro giudizio, costituisce  un'importante  presa  di  posizione  dell'Ente Pubblico  Dipartimento  Veterinario nei  confronti  delle "pie" persone che alimentano i piccioni che proliferano abbondantissimamente.
Riteniamo a questo punto che tale presa di posizione (ci sia consentito di chiamarla così!) ufficiale del Dipartimento Veterinario venga portata da tutti noi amministratori a conoscenza dei condomini nelle assemblee che tutti noi teniamo; e nelle quali spesso viene segnalata e lamentata la presenza di piccioni negli immobili.
Resta solo il dispiacere di vedere con i nostri occhi che mentre un organismo ufficiale - la ASL Città di Milano - spara, e giustamente, verso gli abitanti di un condominio, nulla faccia per il proliferare,  immenso, degli stessi piccioni, nelle pubbliche vie e piazze cittadine.
Come sempre, spiace dirlo, due pesi e due misure.
Dario Guazzoni

 

Dipartimento Veterinario Distretto Veterinario Sud U.O. Sanità Animale Centro di Sanità

Inconvenienti igienici per presenza di piccioni presso un condominio

A seguito di segnalazione relativa all'oggetto, si informa, che perso­nale del Distretto Veterinario Sud ha effettuato un sopralluogo.il 10 dicembre 2007, presso lo stabile in oggetto
Durante il sopralluogo, accompa­gnato dalla condomina in indirizzo, che si ringrazia per la disponibilità, si è rilevata la presenza di un incon­veniente igienico, causato dalla posa e permanenza di colombi su va­rie parti comuni dello stabile (da­vanzali, pluviali, tubature, grondaie, tetti ecc.) con conseguente lordura da guano e derivati tegumentali nel­le zone sottostanti (lato interno e lato stradale), che si verifica su due livelli: in basso, soprattutto nel cor­tile interno e, maggiormente, in corrispondenza di alcuni balconi; più in alto, sui pavimenti dei balco­ni, delle loro tende, compresa an­che quella dell'esercizio commer­ciale ivi presente, e sulle tubature ed infrastrutture presenti.
Non si è potuto evidenziare con certezza se i colombi possano an­che entrare e/o nidificare in inter­capedini o accessi eventualmente presenti nella zona del tetto e del sottotetto, ma sulla base delle di­chiarazioni acquisite e ad un esame visivo ciò sembra del tutto impro­babile.
L'accertata frequente presenza dei colombi deve peraltro essere consi­derata causa predisponente di un inconveniente igienico sanitario piuttosto grave. Infatti, nel guano dei piccioni, sono spesso presenti microrganismi che sono potenzial­mente patogeni per l'uomo, quali clamide e, in minor misura, salmo­nella; i residui parcellizzati sia del guano che dei detriti tegumentali (penne, piume, desquamazione epi­teliale) si disperdono nell'ambiente circostante sporcando gli ambienti, disturbando la respirazione, e a vol­te, causando reazioni allergiche.
Inoltre gli stabili, dove i colombi soggiornano e/o nidificano, posso­no essere infestati da zecche dei piccioni (Argas reflexus).
Ciò può essere particolarmente grave, poiché tali parassiti possono pungere l'uomo e provocare rea­zioni allergiche, in alcuni casi anche di notevole gravità (shock anafilatti­co).
Si informa che il Nuovo Regola­mento Edilizio del Comune di Milano (approvato in data 20/07/99) all'art. 19 (Manutenzione e revisio­ne periodica delle costruzioni pre­vede:
I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in condizioni di abitabilità, di deco­ro, di idoneità e di sicurezza am­bientale assicurando tutti i necessa­ri interventi di manutenzione.
Qualora la mancanza delle con­dizioni di abitabilità, decoro, igiene e di sicurezza ambientale sia di por­tata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità o l'igiene pubblica, si applicano le disposizio­ni vigenti in tema di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di edilizia sanitaria.
Il Dirigente dell'Unità Organiz­zativa competente può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni dal personale tecnico e sanitario del Comune o dell'A.S.L. ovvero da altro personale qualificato, per accertare le con­dizioni delle costruzioni.
Negli interventi di manutenzione degli edifici o di rifacimento dei tet­ti o delle facciate - al pari di stabili di nuova costruzione - devono es­sere adottati accorgimenti tali da impedire la posa e la nidifica­zione dei piccioni. In particolare detti accorgimenti consistono nella apposizione di griglie o reti a maglie fitte ai fori di aerazione dei sottotet­ti non abitabili, dei solai, dei vespai con intercapedine ventilata, agli imbocchi di canne di aspirazione e ae­razione forzata e nell'apposizione di appositi respingitori su cornicio­ni, tettoie, grondaie, finestre e simi­li. Si applicano le disposizioni di cui ai comuni precedenti".
Igiene dei passaggi e degli spazi privati: i vicoli chiusi, i cortili, gli an­diti, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere te­nuti costantemente puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umi­dità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono te­nuti solidamente i proprietari, gli in­quilini e coloro che per qualsiasi ti­tolo ne abbiamo diritto all'uso.
Più in particolare il sopralluogo ha evidenziato che la frequente posa dei piccioni sui davanzali e altre so­vrastrutture dello stabile produce uno stato di inaccettabile degrado e di forte inconveniente igienico, maggiore dove la particolare con­formazione stessa delle sovrastrut­ture del condominio risulta predi­sponente. Gli accorgimenti già pre­senti (respingitori, reti) non risolvo­no il problema, ma lo limitano sola­mente; permangono pertanto sia l'accumolo di guano, quotidiana­mente emesso dai piccioni, sia la sua dispersione successiva, unita­mente ai residui tegumentali, in ter­mini di pollulazione ambientale.
Resta inoltre da considerare la vero­simile ipotesi relativa al comporta­mento di alcuni condomini che, in spregio ai Regolamenti Comunali, non rispettando le più elementari regole educative e di convenienza, e dimostrando la propria mancanza di qualsiasi buon senso, presumibil­mente con elevata frequenza forni­scono cibo ai colombi direttamente dalle proprie pertinenze abitative, attirandoli di conseguenza in gran numero e generando in tal modo la principale causa predisponente del­l'inconveniente igienico suddetto.
Nella precedente corrispondenza è già stata citata l'Ordinanza Sindaca­le che vieta la somministrazione di cibo ai piccioni, così come il fatto che la violazione sia sanzionabile da parte della Polizia Locale, al cui Co­mando di zona questa relazione viene inviata per opportuna cono­scenza e per quanto di compoten­za.

Suggerimenti per l'Amministra­zione dello stabile:
In fase di sopralluogo si è eviden­ziato che la presenza di guano è più abbondante sulla verticale del pun­to in cui i piccioni sono maggior­mente presenti in quanto sono ve­rosimilmente attirati dalla sommini­strazione di cibo.
Si ritiene che, concordando adegua­tamente con la Polizia Locale dei controlli mirati, si possa cogliere in flagrante l'inquilino sospetto e comminare, magari più volte, la giusta sanzione, a scopo repressivo e augurandosi che abbia degli effet­ti deterrenti sulla reiterazione del comportamento scorretto. L'auspi­cabile intervento della Polizia Loca­le potrà tutelare in tal modo i numerosi cittadini in cui il benessere risulta da tempo ampiamente com­promesso.
Un'altra ipotesi di intervento diret­to di tipo repressivo prende spunto dalla considerazione che l'Ammini­strazione dello stabile è indubbia­mente responsabile del decoro e della pulizia degli spazi comuni condominiali. Pertanto si richiede, con la prescrizione più oltre ripor­tata, di mettere in atto un'attività di pulizia ed igienizzazione di tali spa­zi che deve necessariamente essere più intensa e più frequente di quel­la routinaria, in quanto si è riscon­trato che nei punti prima precisati tale attività routinaria non è suffi­ciente ad evitare l'inconveniente igienico-sanitario.
Qualora venga effettivamente evi­denziato che la causa principale del­l'inconveniente igienico risiede nel comportamento scorretto ed irre­sponsabile di quei condomini che somministrano cibo ai piccioni, si suggerisce di addebitare totalmente agli stessi tutti i costi sostenuti per i prescritti interventi straordinari di pulizia.

Sulla scorta delle evidenze ripor­tate, si invita pertanto la S.V., in qualità di Amministratore dello stabile, a voler provvedere entro e non oltre 90 giorni dal ricevi­mento della presenta nota:

- ogni volta che ve ne sia la ne­cessità, a tutela del decoro e del­l'igiene degli spazi comuni con­dominiali, a far effettuare un'ac­curata pulizia a carattere straor­dinario delle zone occupate dai volatili e/o lordate da guano e detriti tegumentali;
- a far chiudere ogni eventuale possibile accesso dei colombi al sottotetto e/o ad eventuali siti di entrata o di nidificazione;
- a far mettere in atto accorgmenti efficaci che impediscano la posa e la nidificazione dei co­lombi, ad integrazione di quelli già presenti;
- qualora venga evidenziata la presenza di Argasidi (zecche), a far effettuare disinfestazioni mi­rate;
- ad inviare sollecitamente alla scrivente ogni eventuale docu­mentazione (fotografie, testimo­nianze firmate, dichiarazioni sottoscritte) da cui risulti possibile accertare la responsabilità ed il nominativo delle persone che sono implicate nella sommi­nistrazione di cibo ai colombi, in modo da permettere l'emis­sione di una diffida nei loro con­fronti;
- a divulgare a tutti i condomini i contenuti della presente rela­zione, in modo che siano messi a conoscenza dell'attuale situa­zione;
- a comunicare per iscritto al Di­stretto Veterinario Sud di questa A.S.L., Centro di Sanità Pubbli­ca veterinaria di viale Molise 66, 20137 - Milano, i provvedimenti adottati.

Si rammenta che il mancato riscontro della presente e la violazio­ne dell'Art. 19 del Nuovo Regola­mento Edilizio del Comune di Mi­lano, potrà comportare l'emissione di sanzioni amministrative.
La presente è da considerarsi quale avvio del procedimento ammini­strativo ai sensi del'art. 8 della Leg­ge 7 Agosto 1990, n. 241 come mo­dificato della Legge 11 febbraio 2005, n.15.

Si resta a disposizione per eventua­li chiarimenti.

Distinti saluti

Per il DIRETTORE DEL DISTRETTO VETERINANRIO SUD
Il  veterinario  Dirigente gente  Supplente
Dott. Maria Cristina Rossi