Il primo testo della Finanziaria 2008
Il testo del disegno di Legge della Finanziaria 2008, approvato dal consiglio dei Ministri il 28 settembre 2007 (che potrà essere oggetto di modifiche da parte dei due rami del Parlamento) prevede proposte giudicate interessanti, che meritano di essere conosciute dagli amministratori di condominio.
Il Titolo II, contiene disposizioni in materia di entrate, e all’art. 2, prevede la proroga delle agevolazioni tributarie in ordine alle prestazioni relative le opere di recupero del patrimonio edilizio, oltre ché a quelle relative agli interventi di risparmio energetico.
Il comma 11 dell’art. 2 del disegno legislativo recita: Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010; b) …omissis ….
Il riferimento alla Legge 27 dicembre 2002, n° 289, trova (forse) la sua logica attuativa nella constatazione che, fermo restando le varie innovazioni in materia intervenute negli anni, questa Legge proroga la validità dell’originaria disposizione contenuta nella Finanziaria 1998 (Legge 27 dicembre 1997, n° 449)
Dato per scontata la conoscenza delle condizioni chieste per usufruire della detrazione dall’imposta lorda IRPEF da parte dei condòmini, vale a dire: la preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara; le modalità del pagamento del costo della prestazione da parte dell’amministratore condominiale; l’osservanza delle disposizioni urbanistiche comunali; la sopportazione soggettiva della spesa da parte del contribuente; l’allegazione delle quietanze dell’ICI dal 1997, ove sussistente tale obbligazione; …; una particolare disamina merita il riferimento al limite della spesa.
L’inciso di 48.000 euro per unità immobiliare, nell’ambito delle tematiche del condominio, porta a dare valenza ad una doppia connessione.
Infatti, nel caso in cui il condòmino sia partecipe, nello stesso periodo d’imposta in cui può esercitare la detrazione dall’IRPEF, alla sopportazione della spesa per la prestazione edilizia alle parti comuni e all’intervento alla propria unità immobiliare (adibita ad abitazione e diverso dalla manutenzione ordinaria), il limite di 48.000 euro trova un duplice riscontro.
Il che non vuole dire che l’importo massimo consentito si duplica, diventando 96.000 euro, ma solo che la misura consentita può essere utilizzata, dal condomino proprietario della sola abitazione e pertinenze, due volte, una con riferimento alle parti comuni ed una ulteriore per il proprio appartamento.
La conferma trova riscontro nella risoluzione 4 giugno 2007 n° 124, ove l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’istanza di un CAAF, ritiene che “la quietanza che l’amministratore di condominio deve rilasciare … a ciascun condomino, debba indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino”.
Si richiama l’attenzione, ancora una volta, che la quietanza debba riguardare la spesa attribuibile all’unità immobiliare e non al condòmino.
Il comma 12 dell’art. 2 del disegno di Legge, prevede: “E’ prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) della Legge 23 dicembre 1999, n° 488, fatturate dal 1° gennaio
Il riferimento alla Finanziaria 2000 (Legge 23-12-1999, n° 488) riguarda le prestazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1°, lettere a), b), c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n° 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Nella specie, l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta al 10% ai corrispettivi connessi o relativi alle prestazioni di servizi, dalla manutenzione ordinaria alla straordinaria, dal restauro al risanamento conservativo ed alla ristrutturazione edilizia.
Oggettivamente, il riferimento è alle singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categoria catastale da A1 ad A9 e A11), nonché ad interi fabbricati con oltre il 50% della superficie dei piani fuori terra destinata, come risultante a catasto, ad abitazione privata.
Anche in merito a questa norma è stato scritto in precedenti edizioni di questa rivista, non ultimo nel precedente numero di settembre.
In questa sede si ricorda che la definizione degli interventi edilizi di cui sopra, è stata ripresa ed illustrata dal D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, art. 3 che disciplina l’ordinamento dell’edilizia.
Una osservazione è opportuna.
Mentre in materia di detrazione dall’imposta personale lorda si parla di spesa sostenuta, in materia dell’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta al 10% si parla di corrispettivo fatturato.
I due termini non si equivalgono e rispondono a due principi di legge che governano, rispettivamente, la detrazione dall’imposta personale, che segue il regime di cassa, e l’applicazione dell’IVA, che è l’espressione dell’aliquota in vigore all’epoca della emissione della fattura; entrambi non richiedono, necessariamente, l’esecuzione della prestazione; tuttavia è consigliabile evitare il pagamento anticipato.
Infine, il comma 14 dell’art. 2 del disegno di Legge, dispone che le agevolazioni di cui ai commi dal 344 al 347 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n° 296), in materia di risparmio energetico (55% di detrazione dalle imposte sul reddito di qualsiasi soggetto passivo d’imposta), si applicano anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, fermo restando le misure e le condizioni previste nella stessa Finanziaria 2007
Anche se, in questo ultimo richiamo si parla di spesa sostenuta, non va dimenticato che, nei confronti di imprese, la detrazione del 55% dall’imposta sul reddito richiede che la prestazione sia ultimata nel corso del periodo tributario.
Con riferimento a questa ultima proroga fiscale, si informa che il termine dei 60 giorni previsti per la comunicazione all’ENEA, è da considerarsi ordinatorio e non perentorio (cfr. risoluzione 11 settembre 2007, n° 244/E dell’Agenzia delle Entrate).
Si rammenta, infine, che la detrazione è pur sempre sottoposta alla condizione della indicazione in fattura del costo della mano d’opera.
Pietro Abbiati