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Ottobre 2008

La Rivista 








I NUOVI CONTROLLI DEGLI IMPIANTI TERMICI IN LOMBARDIA DGR 5117 DEL 18/07/2007

Inserito da anacilombardia il Lun, 03/09/2007 - 23:00

I NUOVI CONTROLLI DEGLI IMPIANTI TERMICI IN LOMBARDIA

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA  DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE  NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

La delibera della Giunta Regionale della Lombardia, n. 5117 del 18 luglio 2007 (pubblicata nella G.U. del 7 agosto 2007) ha introdotto le nuove disposizioni per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici degli edifici.

Particolare interesse suscitano:

A.                la istituzione di un catasto unico regionale degli impianti termici;
B.                 la istituzione della dichiarazione obbligatoria di intervenuta manutenzione, relativa agli impianti termici presenti sul territorio e che avrà validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione.
C.                le modalità informatiche e telematiche di trasmissione dei documenti che dovranno attestare la conformità alla normativa delle attività di gestione, conduzione e di controllo, nonché i consumi registrati;
D.                la determinazione delle attività di ispezione, che dovranno consistere in interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolte da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti per verificare l'attività dei responsabili e dei manutentori e per perseguire gli obiettivi di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs 192/2005;
E.                 le ulteriori responsabilità e le sanzioni amministrative e civilistiche per proprietari, per gli amministratori e per i manutentori;
F.                 gli obblighi istituiti dall’articolo 13 punto quattro con specifico riferimento agli amministratori di condominio.
Le disposizioni che hanno per oggetto gli Amministratori di condominio devono essere riportate integralmente, dovendosene sottolineare la peculiare rilevanza:

articolo 13.4 Amministratore di condominio - obblighi”:

L’amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato è, a tutti gli effetti, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile dell’impianto per l’esercizio e la manutenzione.
Pertanto è tenuto a:
-           comunicare, entro trenta giorni, all’Ente locale competente la propria nomina di amministratore di condominio. Al medesimo Ente, lo stesso amministratore di condominio, comunica, entro trenta giorni, eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l’utilizzo dello schema riportato nell’allegato “L”;
-           far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
-           far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell’impianto e le temperature d’esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
-           inviare la dichiarazione di cui al capitolo 10 del presente documento, all’Ente Locale competente.
-           Nel momento in cui sarà operativo l’inserimento informatizzato degli allegati “O” e “F” alle presenti disposizioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, anche le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica amministratore di condominio devono essere trasmesse nel medesimo modo”.

Articolo 13.5 Modelli di comunicazione all’‘Ente competente di nomina o revoca di Amministratore di Condominio

Al fine di comunicare all’Ente competente l’avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica amministratore del condominio, si adottano i modelli di cui nell’allegato “L” alle presenti disposizioni.
Nel momento in cui sarà operativo l’inserimento informatizzato degli allegati “G” e “F” alle presenti disposizioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. anche le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica amministratore di condominio devono essere trasmesse nel medesimo modo”.
Molte delle nuove regole di controllo e di ispezioni diventeranno obbligatorie con la stagione 2008/2009, mentre taluni obblighi valgono già per la stagione corrente.
La delibera di Giunta disciplina in particolare ( art. 3):
-         le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.;
-         i requisiti degli ispettori;
-         le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico (allegati “G” e/o “F” al presente documento) attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell’ impianto termico;
-         la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
-         la definizione di “controllo e manutenzione degli impianti termici”;
-         la documentazione identificativa dell’impianto termico e la comunicazione all’Ente locale competente;
-         l’attività sanzionatoria;
-         la modalità di compilazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici da parte dell’Ente locale competente.

l’esame preliminare delle disposizioni di particolare interesse per il condominio

Come ormai accade costantemente, la normativa dettata dalla Delibera di Giunta regionale è lunga, articolata e di non agevole comprensione per chi non sia munito di specifica competenza ed esperienza.
Per evidenziare i punti di maggiore rilievo risulta perciò necessario estrarre dalle lunghe pagine del provvedimento regionale gli argomenti che sembrano destinati ad interessare immediatamente gli amministratori di condominio, per la specificità del tema affrontato ovvero per la novità dell’argomento introdotto.
Per condensare il più possibile la disamina si eviterà quasi sempre di proporre commenti anche esigui e si procederà, invece, alla trascrizione del testo normativo omettendo quelle parti che potranno essere in prosieguo e quindi in occasione di più attenta lettura.
Si segnalano:
A.        Dall’articolo quattro, sulle  “Definizioni”:

  1. il punto “e”, sulla “dichiarazione di avvenuta manutenzione”, che consisterà nella trasmissione all’Ente locale preposto competente del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati “O” e “F”, di cui alle presenti “Disposizioni”, correlata del contributo economico a supporto e copertura dei costi delle ispezioni, distribuito secondo il principio della equa ripartizione dei costi delle ispezioni su tutti gli utenti; la validità è fissata in due stagioni termiche a partire dal I agosto successivo alla sua presentazione;
  2. il punto k, sull’ “impianto termico”, definito come un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; più apparecchi destinati a riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe; sono considerati impianti termici potenza complessiva è uguale o maggiore a 15 kW purché la potenza apparecchio sia maggiore di 4 kW.  Più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore prodotto a servizio di un unico edificio sono da considerarsi come un unico impianto termico;
  3. il punto n, che propone la definizione di“ispettore”, che è il soggetto incaricato dall’Ente locale preposto competente per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza. L’ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l’Ente locale preposto competente stipula un’apposita convenzione;
  4. il punto o, che propone la definizione di. “ispezione sugli impianti termici” il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati (ispettori) incaricati dall’Ente locale preposto competente, mirato a verificare l’osservanza alle nonne relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di “verifica” previste dal D.P.R. 4 12/93 e s.m.i.;
  5. il punto cc, che definisce il “responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”. Si tratta del proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste;
  6. il punto ff., che definisce la  “stagione termica” come il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l’inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell’anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale;
  7. il punto hh, sul  “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”. Si tratta della persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;

B.        Dall’articolo cinque, sulle  Autorità competenti”:
Si tratta della Regione Lombardia, che ha il compito di disporre per la attuazione delle norme contenute nel D.Lgs 192/200, nonché dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e delle Province per il restante territorio, quali autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici.

C.        Dall’articolo sei, sull’”Ambito di applicazione”
La Delibera si applicherà a tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici presenti nel territorio regionale.
Sono esclusi gli:
-         Impianti per la climatizzazione estiva;
-         Impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
-         Impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW;
-         Stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

D.        Dall’articolo sette, sull’”Attività di ispezione degli impianti termici”
L’argomento costituisce il cuore della normativa, ma i suoi risvolti sono squisitamente tecnico-specialistici.
Si pone riferimento quindi a pochi punti, tra i quali la figura dell’ispettore, che dovrà accertare l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l’esame dell’impianto, l’esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione.
I risultati dell’ispezione devono essere registrati negli spazi dei libretti di impianto o di centrale conformi al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 n. 60, ed in particolare nel punto 10 del libretto di centrale e nella seconda parte del punto 8 del libretto di impianto.
Le Autorità competenti  dovranno effettuare i controlli anche sul corretto impiego dei combustibili, verificando il rispetto delle disposizioni regionali che limitano l’uso dei combustibili più inquinanti.
La Delibera ricorda che le limitazioni riguardano:
-         l’olio combustibile, di cui è vietato l’utilizzo su tutto il territorio regionale dalla d.G.R. 17 maggio 2004, n. 17533. integrata dalla d.G.R. 27giugno2006, n. 2839;
-         il carbone, di cui è vietato l’utilizzo nelle aree critiche della Regione Lombardia dalla d.G.R. 29 luglio 2003, n. 13858;
-         la biomassa legnosa sulla base delle misure temporanee annualmente disposte dai Piani d’Azione per la gestione della qualità dell’aria nel periodo invernale, adottati da Regione Lombardia.

E.        Dall’articolo otto, sugli ”Ispettori”
Per effettuare di cui al D.Lgs. 192/2005 le autorità competenti realizzino i avvarranno della figura dell’ “ispettore di impianti termici”.
Nel caso venga utilizzata la possibilità di ricorrere ad organismi esterni, l’Ente Locale deve stipulare con l’organismo un’apposita convenzione, nel pieno rispetto della normativa che disciplina i rapporti economici della Pubblica Amministrazione con soggetti esterni. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.
Sono previsti, dall’ art. 8.1, i requisiti minimi obbligatori e dall’art. 8.2, le incompatibilità, tra le figure imprenditoriali preposte agli impianti termici e la figura dell’ispettore.

F.         Dall’articolo nove sul ”Controllo e manutenzione degli impianti termici”

I controlli da eseguirsi, almeno con le seguenti cadenze:
a.   ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
b.  annualmente per tutti gli altri impianti termici.
c.   per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 116 kW ovvero per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l’operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione.
L’originale del rapporto deve essere conservato insieme a tutta la documentazione di corredo all’impianto.

G.        Dall’articolo dieci sulla ”Dichiarazione di avvenuta manutenzione”
La dichiarazione di avvenuta manutenzione, sarà obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio ed avrà validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione.
Entro il 31 luglio 2008 e successivamente con cadenza biennale, i manutentori saranno tenuti a trasmettere l’apposita dichiarazione conforme al rapporto di controllo e avvenuta manutenzione.
Quando sarà tecnicamente possibile, la presentazione dovrà avvenire con modalità informatizzata.
Finché non sarà operativo il sistema informatizzato di trasmissione delle dichiarazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, per l’invio della documentazione per via telematica cd informatizzata, la dichiarazione di cui sopra deve comunque essere trasmessa dal manutentore o dal responsabile, nei casi che a loro competono, all’Ente locale competente o all’organismo incaricato in formato cartaceo con timbro e firma dell’operatore incaricato della manutenzione, e firma per ricevuta e presa visione del responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto.

H.        Dall’articolo undici, sulla “Documentazione in dotazione agli impianti termici e comunicazioni all’Ente Locale”
Si ricordano i numerosi “libretti” e i rapporti ( “Libretto di impianto, Libretto di uso e manutenzione dell’impianto, Libretto di Istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore; Dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, Rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria., ecc.ecc.).
I Libretti di impianto e di centrale devono essere conservati, a cura del responsabile dell’esercizio e manutenzione, presso l’unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l’impianto termico, e possono essere compilati ed aggiornati anche in forma elettronica; in tal caso, è la copia conforme del file, stampata su carta, che deve essere conservata presso l’unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l’impianto termico.
È espressamente stabilito che:
a.   In caso di nomina dell’amministratore e successiva rescissione contrattuale, l’amministratore è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale nuovo amministratore subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.
b.   In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale nuovo terzo responsabile subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

H.        Dall’articolo dodici sui “requisiti ed adempimenti del manutentore”
Ovviamente, il manutentore deve appartenere ad un’impresa iscritta alla CCIAA o all’albo degli Artigiani, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 della stessa legge.

I.         Dall’articolo tredici sul “Responsabile dell’esercizio e della manutenzione”
Interessa sottolineare che, anche nel caso di nomina del Terzo responsabile, restano all’occupante dell’immobile le responsabilità:
- del periodo di riscaldamento;
- dell’osservanza dell’orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall’ art. 9 del DPR 412/93 e s.m.i.;
- del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle “Disposizioni” di cui all’art. 4 del DPR 412/93 e s.m.i..
L’eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al committente (proprietario, amministratore, occupante).
Il terzo responsabile eventualmente nominato deve comunicare, entro trenta giorni, la propria nomina all’Ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell’art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10; al medesimo Ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto.
Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza per le attività di manutenzione straordinaria (comma 1, art. 11 DPR 412/93).
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi per le connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.
Al termine dell’occupazione, l’occupante è tenuto a consegnare al proprietario o al subentrante il “libretto di impianto” debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.
Il terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla CCIA.A o all’albo degli Artigiani ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46. ed abilitata con riferimento alla lettera c) ( impianti riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e), (impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 della stessa legge.
Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare maggiore di 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve inoltre possedere la certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN 150 9000, ovvero essere iscritto ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria.

L.        Dall’articolo quattordici sulle “Sanzioni”
Sono esposti alla irrogazione di sanzioni il  proprietario, l’occupante, l’amministratore condominiale e il terzo responsabile.
Salvo che si tratti di gravi inadempienze nella manutenzione e conduzione degli impianti, la comminazione di sanzioni è preceduta da una diffida preliminare.
L’Ente locale può diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificategli; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l’avvio della procedura sanzionatoria.
Non si riportano le lunghissime disposizioni sulle singole fattispecie che comportano la possibilità di sanzioni.
Si evidenzia soltanto che il punto k stabilisce che “Il proprietario o l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 31, commi I e 2 della legge 10/91, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni”.
L’importo abnorme corrisponde esattamente a quello che a suo tempo era fissato ( in lire) dall’articolo 34 della Legge 10/91.
Sembra quindi trattarsi di un refuso del compilatore, che ha dimenticato di aggiornarsi sulla nuova moneta e non ha tradotto le vecchie lire in euro.
La Delibera ribadisce inoltre che nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31 della medesima legge, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell’importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso ( anche questa disposizione è tratta dalla legge 10/1991).

M.       Dall’articolo quindici sul “Catasto Unico Regionale degli impianti termici”
Regione Lombardia, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente gli ispettori e l’ispezioni sugli impianti, nonché per ottenere un quadro conoscitivo completo ed unitario tale da adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti, determinerà la realizzazione di un unico sistema informatico per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso gli Enti locali ed organismi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi.
A partire dalla data del 1 agosto 2007 gli Enti Locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici sono tenuti all’utilizzo del Catasto Unico Regionale impianti termici (C.U.R.I.T) nell’espletamento delle attività inerenti l’esercizio delle proprie competenze.

Responsabilità e sanzioni: il quadro risultante dalle norme statali vigenti

Occorre prendere le mosse dalle norme della legge n. 10/1991, della legge n. 46/1990, del d.lvo n. 192/2005 relative alla conduzione e manutenzione degli impianti termici condominiali.
L’articolo 34 , comma quinto, della legge 9/1/1991 n. 10 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di euro 516 a euro 2582 ) nei confronti del proprietario , dell’amministratore del condominio e del terzo responsabile dell’impianto termico i quali non abbiano :
-         adottato  le misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia ;
-         non abbiano condotto gli impianti e non abbiano adottato sui medesimi tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
A tal proposito  giova notare che gli articoli 7 , comma primo , e 15 , comma quinto , del d.lvo 19/8/2005 n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, pubblicata su GU n. 222 del 23/9/2005 e che all’art. 16 abroga il predetto art. 34 della legge 9/1/1991 n. 10  ) sanzionano amministrativamente ( da un minimo  di euro 500 a un massimo di euro 3000) i sopra citati soggetti i quali omettano di mantenere in esercizio gli impianti e di effettuare sui medesimi le operazioni di controllo e di manutenzione in accordo alle prescrizioni della normativa vigente.
Aggiungasi che a distanza di quasi quindici anni dall’ultima legge emanata in materia di risparmio energetico ( l. n. 10/1991) arriva il predetto d.lvo n. 192/2005 che recepisce la direttiva 2002/91/CE. L’obiettivo principale è il contenimento del fabbisogno energetico nazionale nello specifico settore dell’edilizia residenziale e industriale.
Anche se con gradazioni e modalità diverse , la certificazione dei consumi di energia riguarderà tanto i nuovi immobili (ad  un anno dall’entrata in vigore del decreto ) che quelli in ristrutturazione.
Per le ristrutturazioni il rispetto delle nuove regole deve essere garantito in tutto l’edificio in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro, oppure in caso di demolizione e ricostruzione per manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadri.
In caso di ampliamenti  che determinino un aumento di volumetria superiore al 20% dell’immobile , la certificazione dei consumi sarà limitata soltanto ai nuovi spazi realizzati.
Sarà obbligatorio  rispettare soltanto alcuni parametri o livelli prestazionali , in caso di ristrutturazioni parziali dell’involucro dell’edificio , di installazione di nuovi impianti termici o di sostituzione dei generatori di calore.
Il decreto non si applica a ville e complessi di particolare valore estetico ( descritti dall’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) , ai fabbricati destinati alla produzione ed ai piccoli edifici isolati.
La certificazione energetica , che dovrà contenere i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio , rimarrà valida  per dieci anni e dovrà essere allegata agli  atti di compravendita o messa a disposizione del locatario in caso di locazione.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino ad euro 10.000 per i costruttori inadempienti ; il decreto è però considerato un primo passo ed inoltre l’ampio rinvio a numerosi provvedimenti attuativi fa temere una riedizione dell’esperienza della legge n. 10/1991 che già conteneva una previsione di certificazione poi rimasta lettera morta  .
Occorre notare che già l'art. 10 della 1. 5/3/1990 n. 46 ha stabilito il principio per cui "il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, di ampliamento e di manuten­zione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2"; inoltre la 1. 46/90 prevede (art. 16) per la violazione di tale enunciato, a carico del committente o del proprietario, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51 a euro 258.
Ne consegue che coerentemente il D.P.R. 21/12/1999 n. 551 definisce (art. 6) i seguenti punti in ordine alle responsabilità ine­renti all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici:
a) l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario ovvero (secondo la definizione dell'art. 1, comma primo, lettera]), del D.P.R. 412/1993); nel caso di edi­fici dotati di impianti centralizzati in condominio, e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, per proprietario deve in­tendersi l'amministratore del condominio;
b) l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici può essere affidata anche ad un terzo che (ai sensi dell'art. 1, comma primo, lettera o) del D.P.R. 412/1993) è persona fisica o giuridi­ca competente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della 1. 46/1990 e dalla normativa vigente, la quale è delegata dal pro­prietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione  e dell'adozione delle misure necessarie al compimen­to dei consumi energetici;
c) il ruolo di terzo responsabile di impianto è incompatibile con quello di fornitore di energia per il medesimo impianto. Tale principio generale impone una necessaria distinzione tra controllore e controllato, ovvero tra soggetti portatori di esigen­ze economiche contrapposte sotto il profilo del risparmio ener­getico, della sicurezza o della manutenzione dell'impianto. Per tali ragioni il legislatore consente che le predette due figure coin­cidano solo nell'ambito di un contratto di servizio di energia con modalità definite con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro delle finanze;
d) nel caso di impianti termici con potenza nominale al foco­lare superiore ai 350 KW il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile è dimostrato (art. 7, D.P.R. 551/1999) con l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministra­zione, mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, mediante la certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI-EN-ISO della serie 9000, per attività di gestione di impianti termici da parte di un organismo accreditato e ricono­sciuto a livello italiano e europeo. Comunque, l'art. 7 del D.P.R. 551/1999 richiede al terzo responsabile il possesso di conoscen­ze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli im­pianti a lui affidati.
Con l'atto di assunzione dell'incarico il terzo responsabile se da un lato può esigere il proprio onorario professionale, d'altro canto si assume delle precise responsabilità giuridiche. Infatti da quel momento è soggetto alla sanzione amministrativa, pre­vista dagli articoli 7, comma secondo e 15 , comma sesto, del d.lvo 19/8/2005 n. 192 , del paga­mento di una somma non inferiore a euro 1000 e non superiore a euro 6000 (oltre alla comunicazione del nome del violatore alla competente Camera di commercio per i conseguenti provvedimenti disciplinari)  qualora :
• non esegua secondo la regola d’arte l’attività di controllo e di manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva ;
• al termine delle operazioni non rediga e non sottoscriva un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del d.lvo n. 192/2005 e dalle norme di attuazione , in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto , da rilasciare al proprietario , al conduttore o all’amministratore del condominio che ne sottoscrive copia per ricevuta e per presa visione.
Il terzo responsabile non può, di norma, delegare ad altri le responsabilità assunte, pertanto solo occasionalmente (art. 6 del D.P.R. 551/1999) può ricorrere al subappalto alle seguenti con­dizioni:
* il subappalto può essere svolto solo con il rispetto del detta­to della 1. 5/3/1990 n. 46 e pertanto non potrà essere incaricato di subappalto un soggetto non abilitato ai sensi dell'art. 2 della 1. 46/90;
• permane la responsabilità civile del terzo responsabile nei confronti del proprietario per lo svolgimento del subappalto se­condo le regole generali del contratto di appalto disciplinate dagli articoli 1667 e seguenti del codice civile.
Al fine di ricondurre l'eventuale contratto di subappalto del­l'impianto termico e l'attività del terzo responsabile a precise responsabilità concretamente verificabili appare di fondamen­tale importanza la previsione (art. 9, D.P.R. 551/1999) che entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico il terzo responsa­bile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto deve co­municare la propria nomina all'ente locale competente per i controlli vale a dire (ai sensi dell'art. 31, comma 3, della 1. IO/ 1991) ai Comuni con più di quarantamila abitanti ed alle pro­vince per la restante parte del territorio. Agli stessi enti locali il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revo­che o dimissioni dall'incarico o eventuali variazioni sia di con­sistenza che di titolarità dell'impianto. L'art. 9 del D.P.R. 551/1999 non prevede espressamente che il terzo responsabile co­munichi all'ente locale il nome del soggetto al quale ha even­tualmente affidato, in regime di subappalto, l'attività di respon­sabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto come previsto, in via eccezionale, dall'ari. 6. Tuttavia a tale conclusione si perviene, per via interpretativa, nel seguente modo:
• l'art. 9 del D.P.R. 551/1999 prevede l'obbligo di comunicazione all'ente locale di variazioni di titolarità dell'impianto ed in tale caso rientra anche la stipulazione di un contratto di appalto poiché, ai sensi dell'ari. 1655 del codice civile, "l'appalto è il con­tratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro". Ne consegue che il soggetto che assume l'appalto è una figura pro­fessionalmente autonoma da chi lo incarica e può operare scelte non subordinate all'assenso preventivo dell'appaltante e quindi l'ente locale ha il diritto di conoscere tale soggetto portatore di diritti e di doveri suoi propri;
• l'art. 1656 del codice civile prevede che il soggetto che assume l'appalto non può dare in subappalto l'esecuzione dell'operato del servizio se non è stato autorizzato dal committente ;
• la sicurezza della pubblica incolumità non è delegabile ad altri poiché, per l'art. 27 della nostra Costituzione, la responsabilità penale è personale ed in materia di impianti termici le condotte di pericolo o di inosservanza delle norme tecniche UNI - CIG possono integrare fattispecie penali e quindi reati.
Il D.P.R. 551/1999 non si nasconde le difficoltà per il terzo responsabile di conoscere tutta la normativa inerente gli impianti a gas, pertanto consente (art. 10) l'affidamento dello svolgimento del compito di manutenzione dell'impianto ad altro soggetto professionale purché sia abilitato alla manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsi-asi natura o specie ai sensi dell'ari. 1, comma 1, lettera e) della 1. 5/3/1990 n. 46. Inoltre per gli impianti termici a gas il soggetto incaricato dovrà essere abilitato anche per gli  impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme . 

la legge n. 24/2006 e la delibera di giunta 8/5117, emanate dalla regione lombardia

   La Regione Lombardia ha emanato la legge 11/12/2006 n. 24 che all’articolo 9 prevede che la Giunta regionale , avvalendosi dell’ARPA e dei Punti Energia s.c.a.r.l.: - stabilisca i requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi , degli impianti  termici e dei generatori di calore  ;
- detti disposizioni per l’esercizio, il controllo , la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici;
- definisca i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la climatizzazione invernale e estiva , degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e dei generatori di vapore ad uso civile . 
 Inoltre l’art. 9 della legge regionale 11/12/2006 n. 24 prevede che i distributori di combustibile per gli impianti termici comunichino , entro il 31 marzo di ogni anno , ai Comuni con più di 40.000 abitanti e alle Province per la restante parte del territorio i dati relativi all’ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi 12 mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustione per gli edifici serviti. -
La Regione Lombardia ha adottato la DGR n. 8/5117 del 18/7/2007 (pubblicata su BURL del 7/8/2007) contenente “disposizioni per l’esercizio e il controllo , la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici sul territorio regionale in attuazione della legge regionale n. 24/2006”.
Le finalità del provvedimento sono parzialmente le stesse previste dalla DGR 15/6/2007 ovvero   - la centralizzazione della gestione delle dichiarazioni degli impianti , in modo da superare la carenza delle procedure ;
- la riorganizzazione delle  attività di ispezione degli impianti termici , coinvolgendo le associazioni di categoria degli impiantisti e dei manutentori;
- la realizzazione di un unico sistema informatico per la costrizione  dei catasti degli impianti termici presso gli Enti competenti;
- la previsione dell’adozione di una convenzione con le Associazioni di categoria degli installatori e dei manutentori degli impianti termici affinchè costituiscano centri di assistenza per la verifica delle dichiarazioni e la relativa trasmissione per via telematica al catasto unico regionale. 

la disciplina regionale: l’attività di controllo degli  impianti e la figura professionale degli ispettori

le incompatibilità tra l’attività di controllo e di gestione degli impianti .

 La DGR si applica a tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale presenti nel territorio regionale (art. 6, comma primo)  con esclusione degli impianti per la climatizzazione estiva o di quelli costituiti da scaldacqua famigliari , degli impianti costituti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, delle stufe, dei caminetti  , dei radiatori individuali, degli scaldacqua unifamiliari .

    Il compito dell’ispettore è (art. 7) di accertare l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti di climatizzazione mediante :
- l’esame dell’impianto ;
- l’esecuzione di prove;
 - la compilazione dei documenti di ispezione.
I risultati delle ispezioni devono essere registrati sui libretti di impianto o di centrale e sui rapporti id prova indicati negli allegati A e B della DGR nei quali vi è inoltre lo spazio per le osservazioni . Secondo quanto previsto dal DPR n. 412/1993 e dal d.lvo n. 192/2005  e dalla normativa regionale, i verificatori dei comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio devono effettuare i controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile accertando che non venga impiegato l’olio combustibile , il cui uso è stato vietato in Lombardia dalla DGR 17/5/2004 n. 17533 e  dalla DGR  27/6/2006 n. 2389, e neppure il carbone nelle aree critiche (secondo quanto disposto dalla DGR 29/7/2003 n. 13858 ). L’utilizzo della biomassa legnosa, quale combustibile ,  è ammessa sulla base so delle misure temporanee annualmente disposte dai piani di azione per la gestione della qualità dell’aria nel periodo invernale adottati dalla Regione Lombardia.
Gli impianti di nuova installazione , quelli ristrutturati e quelli in cui sono stati sostituiti i generatori di calore non sono soggetti a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data della prima accensione da parte dell’installatore , purchè sia stata presentata o trasmessa , entro e non oltre trenta giorni , la scheda identificativa dell’impianto  (secondo i  modelli allegati alla DGR e consistenti nell’allegato E1 per gli impianti inferiori a 35 kW, e E2per gli impianti uguali  o superiori  a 35 kW).
Al fine di favorire e promuovere l’adozione di tali impianti ad alto rendimento energetico ed a basso impatto ambientale  , le  ispezioni saranno esclusivamente  documentali per gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale mediante l’adozione di sistemi diversi dai generatori di calore , quali le pompe di calore, le centrali di coogenerazione al servizio  degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione  invernale mediante sistemi solari attivi.
Assai importante è il sistema sanzionatorio  stabilito dall’art. 7 , comma 10 , per cui qualora in sede di ispezione l’impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento il responsabile dell’impianto dovrà inviare all’Ente locale competente una copia del rapporto di controllo  tecnico redatto in data successiva all’ispezione da parte di un soggetto abilitato che attesi la successiva regolarizzazione dell’impianto e il rientro del medesimo nei limiti previsti.    Qualora tale regolarizzazione non  avvenga il responsabile dell’impianto è tenuto a sostituire il generatore di calore  entro 180 giorni dall’ispezione. E’ poi stabilità una procedura di gradualità di ispezione  per gli impianti termici con generatori di calore di età superiore a quindici anni  di età superiore .
Gli Enti locali competenti  (art. 7.1) procedono ad ispezioni annuali almeno sul 5% degli impianti  presenti sul territorio al fine del riscontro della loro rispondenza alle norme di legge e della  veridicità delle dichiarazioni trasmesse (allegati G e F della DGR) e dovranno privilegiare le ispezioni per gli impianti vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati a gas liquido o solido , gli impianti a gas, gli impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico o di manutenzione , gli impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità ; inoltre l’Ente competente deve (art. 7.3) svolgere l’attività di rilevamento delle temperature in ambiente.  
Sussiste incompatibilità (art. 8.2) tra le figure imprenditoriali preposte agli  impianti termici e  la figura dell’ispettore , secondo quanto previsto dall’allegato I del DPR n. 412/1993. Invero l’ente può stabilire un’incompatibilità territoriale tra il ruolo di ispettore e quella di manutentore circoscritta al Comune in cui venga  svolta l‘attività imprenditoriale ed i comuni confinanti o , per le altre figure previste dall’allegato I del DPR n. 412/1993, in relazione agli impianti oggetti di ispezione .  
Le operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti termici devono (art.9) svolgersi conformemente alle istruzioni tecniche dell’impresa installatrice , in subordine conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante , o, infine , secondo la normativa tecnica UNI e CEI.  
I controlli devono eseguirsi , se non sono state espresse le tempistiche di manutenzione sopra citate , almeno ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare inferiore a 35 KW, annualmente per gli impianti termici. Per gli impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 116 kW , ovvero per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione  di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento .
Al termine delle operazioni di controllo e di manutenzione l’operatore deve sottoscrivere l’allegato G , per gli impianti con potenza nominale inferiore al focolare di 35 kW, l’allegato F per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW . Dal 31/7/2008 il mancato invio di tali modelli, da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione , è sanzionato (artt. 10.1 e 10.2) con una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 27 , comma primo, della legge regionale n. 24/2006.
Qualora  avvengano  una nuova installazione o la ristrutturazione degli impianti termici o il cambio dei generatori di calore  di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW è prescritta (art.11.1) l’adozione del libretto d’impianto.Invece in caso di nuova installazione (art. 11.2) o di ristrutturazione di impianti termici di potenza uguale o maggiore di 35 kW è prescritta l’adozione del libretto di centrale . 

I requisiti professionali del manutentore e del responsabile dell’impianto .

  Il manutentore (art.12) deve appartenere ad un’impresa iscritta alla camera di Commercio o all’albo degli artigiani ed abilitata , secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma primo, lettere c) , e) della legge 5/3/1990 n. 46 , alla realizzazione  degli  impianti di riscaldamento e di climatizzazione, alla realizzazione  degli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato  liquido che gassoso.   
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione (proprietario, amministratore  condominiale ed occupante ) può (art.13) trasferire le proprie responsabilità ad un terzo responsabile che non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può solo occasionalmente al subappalto delle attività  di competenza per le attività di manutenzione straordinaria.  
 Il terzo responsabile deve essere un’impresa (art.13.1) iscritta alla Camera di commercio o all’albo degli artigiani  ed abilitata , secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma primo, lettere c) , e) della legge 5/3/1990 n. 46 , alla realizzazione  degli  impianti di riscaldamento e di climatizzazione, alla realizzazione  degli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato  liquido che gassoso. Per gli impianti termici con potenza nominale al focolare   superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici , il terzo responsabile deve inoltre possedere  la certificazione di operare  in regime di garanzia della qualità , secondo quanto stabilito dalle norme Uni EN ISO 9000, ovvero deve essere iscritto ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria.

I compiti del terzo responsabile e dell’amministratore  condominiale e le relative sanzioni

I compiti del terzo responsabile (art.13.2) consistono :
- nella comunicazione , entro 30 giorni dall’assunzione dell’incarico , della propria nomina all’Ente competente o la propria revoca o le proprie dimissioni ;
- nel rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa , salvo che per gli impianti  individuali;
- l’invio all’Ente competente per le ispezioni degli impianti termici le dichiarazioni  previste dall’articolo 10. 
Secondo quanto previsto dall’articolo 11 del DPR n. 412/1993 l’incarico di terzo responsabile  non può essere svolto da chi eserciti l’attività di vendita o di fornitura di energia all’utente nel medesimo impianto . La predetta incompatibilità sussiste anche nei confronti delle società collegate , partecipate , controllate  o controllanti secondo quanto previsto dall’articolo  2359 del codice civile ( che appunto  regola le società controllate e  le società collegate).
L’art. 13.4 della DGR afferma che , se non nomina un terzo  ,  l’amministratore condominiale deve considerarsi responsabile dell’impianto per l’esercizio e la manutenzione . Pertanto deve :
- comunicare entro 30 giorni , con il modulo L, all’ente locale competente la propria nomina, la propria revoca e le proprie dimissioni e le eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto ;
- fare rispettare il periodo di riscaldamento ;
- rispettare i limiti massimi  inerenti la durata di attivazione dell’impianto e le temperature d’esercizio degli ambienti ;
- inviare la dichiarazione  prevista dall’articolo 10 all’ente locale competente.
Entro il 31/12/2007 le comunicazioni di nomina e di revoca dalla qualifica di amministratore condominiale avvengono in via informatica.
Per gli amministratori di condominio sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie :
- da euro 500 a  3.000 euro per il proprietario, il conduttore dell’unità immobiliare e per l‘amministratore del condominio o del terzo responsabile qualora non ottemperino a quanto stabilito dall’art. 7 del d.lvo n. 192/2005, vale a dire non esercitino  e non mantengano  in esercizio gli impianti secondo la normativa vigente  (art. 14, comma quinto , lettera i);
- da euro 516 a euro 2.582 per il proprietario, il conduttore dell’unità immobiliare e per l‘amministratore del condominio o del terzo responsabile qualora non ottemperino a quanto stabilito dall’art. 31 , comma primo e secondo, della legge 9/1/1991 n. 10 , vale a dire non adottino le misure necessarie per contenere i consumi di energia , entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente o non conducano gli impianti e non dispongano tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni UNI e CEI. Qualora tali soggetti sottoscrivano un contratto relativo alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti  contenenti clausole  contrastanti con quelle contenute nella legge 9/1/1991 n. 10 , il contratto è nullo (come previsto dall’art. 31 , comma quarto , della legge n. 10/1991) e le parti contraenti sono sanzionate con la sanzione amministrativa pari ad un terzo dell’importo del contratto sottoscritto , fatta salva la nullità del contratto medesimo (art. 14, comma quinto  , lettera k).

il sistema sanzionatorio per gli operatori del settore

La DGR 18/7/2007 n. 8/5117 prevede inoltre le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie :
- da euro 100 a euro 600  per l’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale e l’invio della scheda identificativa degli impianti termici e della comunicazione secondo quanto previsto dall’art. 9, comma primo , lettera a),  della legge regionale 11/12/2006 n. 24   il quale  prevede che i distributori di combustibile per gli impianti termici comunichino, entro il 31 marzo di ogni anno , ai Comuni con più di 40.000 abitanti e alle Province per la restante parte del territorio i dati relativi all’ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi 12 mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustione per gli edifici serviti (art. 14, comma quinto , lettera a) ; 
- da euro 50 ad euro o 300 per l’inosservanza dell’obbligo inerente l’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti    secondo quanto previsto dall’art. 9, comma primo, lettera a),  della legge regionale 11/12/2006 n. 24 (art. 14 , comma quinto lettera b) ; 
- da euro 1.000 ad euro 10.000 per l’inosservanza dell’obbligo di invio , entro il 31 marzo di ogni anno , dei dati previsti dall’art. 9, comma terzo, della legge regionale 11/12/2006 n. 24 (art. 14, comma quinto lettera c) ;
- da euro 500 ad euro 5.000 per l’inosservanza della DGR 18/7/2007 n. 8/5117 concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzate , come previsto dall’art. 11, comma primo, lettera b) della legge regionale 11/12/2006 n. 24 (art. 14 , comma quinto lettera d);
- da euro 5.000 ad euro 10.000 per l’inosservanza delle misure di limitazione previste dall’art. 24, comma primo, della legge regionale 11/12/2006 n. 24 (art. 14 , comma quinto , lettera e);
- da euro 1.000 a euro 10.000 per l’inosservanza delle misure di limitazione previste dall’art. 24, comma secondo, della legge regionale 11/12/2006 n. 24 (art. 14 , comma quinto , lettera f);
- da euro 500 a euro 10.000 per l’inosservanza delle limitazioni previste dall’art. 30, comma quinto , della legge regionale 11/12/2006 n. 24 e disposte dalla Giunta Regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale e relativamente all’utilizzo di combustibili negli impianti di combustione (art. 14, comma quinto  , lettera g) ;
- da euro 1.000 a euro 6.000 nei confronti dell’operatore incaricato del controllo e della manutenzione che non ottempera a quanto stabilito dall’art. 7 , comma secondo , del d.lvo n. 192/2005 (ovvero che non rediga al termine delle operazioni il rapporto di controllo tecnico secondo i modelli previsti e non lo consegni la soggetto titolare del relativo impianto ) . Notasi che allorquando viene irrogata la sanzione l’autorità procedente deve darne comunicazione alla Camera di Commercio, Industria , Artigianato e Agricoltura  di appartenenza del soggetto ingiunto la fine di consentire alla predetta Camera di Commercio la comminazione dei provvedimenti disciplinari  inerenti alla predetta violazione (art. 14, comma quinto, lettera j).
Se l’amministratore condominiale commette nei successivi dodici mesi la violazione della medesima disposizione è soggetto alla sanzione prevista , ma aumentata fino al doppio (ipotesi che riguarda le altre violazioni  previste dall’art. 14, comma quinto lettere a,b,c,d,e,f,g, h, i e k).
L’importo delle sanzioni è devoluto agli Enti locali competenti per finanziare le azioni  inerenti all’applicazione  della DGR . Inoltre le sanzioni pecuniarie inerenti alle violazioni sopra citate sono devolute ai Comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comini con popolazione superiore a 40.000 abitanti e alle Province per la restante parte del territorio. (ovvero nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40.000 abitanti).
Per le  predette sanzioni competente  all’irrogazione delle sanzioni è il responsabile dell’ente da cui dipende l’organo accertatore  mentre per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio si applica la legge regionale 5/12/1983 n. 90, contenente le norme di attuazione della legge 24/11/1981 n. 689 , concernente modifiche al sistema penale.
L’Ente locale può diffidare il responsabile dell’impianto ad effettuare , entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate : il mancato adempimento comporta l’inizio della procedura sanzionatoria. La stessa può essere avviata immediatamente , senza l’invio di una diffida preliminare , qualora ricorrano  gravi inadempienze nella manutenzione e nella conduzione degli impianti ; anche in tale ipotesi permane  l’obbligo  , per il  soggetto violatore delle norme, di attuare , entro un termine perentorio , gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate. Nel corso delle procedura sanzionatoria  deve essere redatto un processo verbale di accertamento , secondo quanto previsto dalla legge n. 689/1981 , dell’infrazione a cui segue la notifica al trasgressore e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge n. 10/1991, dal d.lvo n. 192/2005, dal d.lvo n. 152/2006 e dalla legge regionale n. 24/2006.
Infine dal 1/8/2007 gli Enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici sono tenuti (art. 15) all’utilizzo del catasto unico regionale degli impianti termici (C.U.R.I.T.) nello svolgimento  delle attività inerenti l’esercizio delle proprie competenze. La finalità dell’istituzione del catasto degli impianti termici è quella di facilitare ed omogeneizzare l’attività territoriale degli ispettori sugli impianti , di realizzare un quadro conoscitivo completo ed unitario per consentire ai medesimi  il pronto adempimento dei compiti istituzionali. Inoltre (art.15.3) dal 1/8/2008 i singoli manutentori devono inserire, entro trenta giorni dalla compiuta attività,  nel predetto catasto i dati inerenti alle manutenzioni degli impianti . Proprio mediante l’utilizzo del catasto predetto la Regione Lombardia potrà (art.18) redigere, al termine delle campagne di ispezione e non oltre il 31 dicembre successivo , una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e  di manutenzione degli impianti termici sul territorio regionale , prevedendone la divulgazione.

Gli allegati della   DGR del 18/7/2007 n. 8/5117.

Gli allegati alla  DGR del 18/7/2007 n. 8/5117 sono :
- l’allegato A inerente il rapporto di  prova per gli impianti termici inferiori a 35 kW;  
- l’allegato B relativo al rapporto di  prova per gli impianti termici uguali o superiore  a 35 kW;
- l’allegato E.1 contenente la scheda identificativa per impianti inferiori a 35 kW;
- l’allegato E.2 contenente la scheda identificativa per impianti uguali o superiore a 35 kW;
- l’allegato F contenente il rapporto di controllo tecnico per l’impianto con potenza termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW;
- l’allegato G contenente il rapporto di controllo tecnico per l’impianto con potenza termica nominale al focolare minore  a 35 kW;
- l’allegato H contenente la comunicazione , ai sensi dell’art. 11, comma sesto, del DPR n. 412/1993 indirizzata agli enti competenti per impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW;
- l’allegato I contenente la comunicazione , ai sensi dell’art. 11, comma sesto, del DPR n. 412/1993 indirizzata agli enti competenti per impianti con potenza termica nominale al focolare uguale o superiore  a 35 kW;
- l’allegato L riservato agli amministratori  di condominio , ai sensi dell’art. 7 del d.lvo 192/2005, indirizzata agli enti competenti e consistente nella comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile  per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici in qualità di amministratore di condominio. Tale modello, da inviare entro 30 giorni dall’assunzione o dalla revoca dall’incarico di amministratore condominiale,  indica la data di assunzione o di revoca dell’incarico di amministratore di condominio, le caratteristiche e l’ubicazione dell’impianto termico condominiale , il tipo di combustibile utilizzato e la potenza termica del focolare , l’indicazione del terzo responsabile  ed il nominativo del fornitore di energia;
- l’allegato M contenente il modello di dichiarazione di responsabile del trattamento dei dati , secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge n. 196/2003, relativamente ai dati comunicati al Catasto Regionale impianti termici (C.U.R.I.T.).

La tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera e le disposizioni sugli impianti termici civili previste dal d.lvo 3/4/2006 n. 152 (testo unico ambientale).

    L’art. 7, comma 7,  della DGR 18/7/2007 n. 8/5117 afferma che per gli impianti termici di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW dovrà essere rispettato anche quanto richiesto all’art. 284 del  d.lvo 3/4/2006 n. 152 ( il testo unico ambientale).
Inoltre , non potendo contenere sanzioni penali , la predetta DGR prevede ( art. 14, comma quinto , lettera h),  la sanzione amministrativa pecuniaria  non inferiore ad euro 516 e non superiore ad euro 2.582 per l’installatore  che , in occasione dell’installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile non redige la denuncia prevista dall’art. 284, comma primo, del d.lvo 3/4/2006 n. 152  o redige una denuncia incompleta e nei confronti del  soggetto , tenuto alla trasmissione di  tale denuncia , che , ricevuta la stessa , non la trasmetta all’autorità competente nei termini  previsti .
Il d.lvo n. 152/2006 (art. 267) , ai fini della prevenzione e della limitazione  dell’inquinamento atmosferico, si applica agli impianti , inclusi  gli impianti termici civili, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i limiti di emissione , le prescrizioni , i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione dei valori misurati ai valori limite. Il decreto non si applica agli impianti  disciplinati dal d.lvo 11/5/2005 n. 133 aventi ad oggetto l’incenerimento dei rifiuti . Per tutti gli impianti  che producono emissioni nell’atmosfera deve (art. 269) essere richiesta un’autorizzazione e nei confronti (art. 279) di chi inizia ad installare o esercita un impianto e chi esercita un’attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continui l’esercizio dell’impianto o dell’attività con l’autorizzazione scaduta , decaduta , sospesa , revocata o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto o di cessazione dell’attività è prevista la sanzione penale dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da duecentocinquantotto euro e milletrentadue euro . Invece chi mette in esercizio un impronto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro . Chi non comunica all’autorità competente i dati relativi alle emissioni è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. Il decreto n. 152/2006 abroga infine la precedente disciplina prevista dal DPR 24/5/1988 n. 203.
 Per quanto riguarda gli impianti termici civili, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento  atmosferico,  sono previsti  (art. 284) i seguenti obblighi :
- la denuncia , da trasmettersi alla competente autorità entro i novanta giorni successivi all’intervento, in caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza tecnica nominale superiore al valore di soglia con riferimento agli impianti  di combustione  alimentati ad olio combustibile di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW e agli impianti di combustione  alimentati  a metano o a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. La denuncia deve essere accompagnata dalla  verifica del rispetto dei valori limite di emissione previsti dall’art. 286 e deve essere trasmessa dal responsabile dell’esercizio della   manutenzione dell’impianto , dal proprietario  o dal suo possessore .Per gli impianti termici di potenza termica nominale superiore al valore di soglia ed in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto la denuncia deve essere trasmessa entro un anno. Il personale (art. 287) addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato  dall’Ispettorato provinciale del lavoro  , al termine  di un corso per la conduzione per impianti termici , previo il superamento dell’esame finale. La conduzione degli impianti predetti senza il predetto  patentino è sanzionata penalmente  (art. 288) con l’ammenda da quindici euro a quarantasei euro.
Inoltre sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie :
- il pagamento di una somma da cinquecentosedici a duemilacinquecento euro per l’installatore, o il responsabile dell’esercizio e della manutenzione  che in occasione dell’installazione o della modifica dell’impianto termico civile non rediga la denuncia prevista dall’art. 284 o rediga una denuncia incompleta e nei confronti del soggetto che ricevuta  la denuncia non la trasmetta all’autorità competente nel termine prescritto;
- il pagamento di una somma da cinquecentosedici  euro a duemilacinquecentoottantadue  nei confronti dell’installatore e del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto in caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche previste dall’art. 285;
- il pagamento di una somma da cinquecentosedici  euro a duemilacinquecentoottantadue  nei confronti del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, dell’installatore nel caso in cui l’impianto non rispetti i valori limite di emissione di cui all’articolo 286 , comma primo;
- da cinquecentosedici  euro a duemilacinquecentoottantadue  nei confronti  del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell’art. 286, comma secondo, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.
Allorquando l’autorità competente accerti che l’impianto non rispetta le caratteristiche tecniche previste dall’art. 285 o i valori  limite di emissione di cui all’articolo 286 impone , con proprio provvedimento  , al contravventore di procedere all’adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l’impianto non può essere utilizzato .  In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall’autorità competente si applica l’articolo 650 del codice penale. Il decreto n. 152/2006 abroga la legge 13/7/1966 n. 615 e il DPR 22/12/1970 n. 1391 , escluse le disposizioni di cui  prevede l’ulteriore vigenza.   

La nuove norme e la disciplina del condominio

La gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici richiama importanti interessi, di salvaguardia dell’ambiente e di risparmio energetico oltre che imprenditoriali.
Non vi è certo bisogno di ricordare la entità delle spese che i nostri condominii affrontano per la gestione degli impianti termici e neppure si propone la esigenza di sottolineare la entità dei problemi che i temi in discorso richiamano, sul piano della lotta all’inquinamento e del contenimento dei consumi di combustibile.
Risulta utile ricordare, invece, che la vasta riforma introdotta dalla legge 10 del 1991 e dai relativi regolamenti di attuazione è stata proseguita e drasticamente innovata dalle leggi sulla certificazione energetica e dalla entrata in scena del legislatore regionale, al quale competono vaste attribuzioni sopra tutto in termini di tutela dell’ambiente e della sicurezza del territorio.
È opportuno porre in evidenza, inoltre, che accade sempre più frequentemente di dovere registrare che le novità negate o non conseguite in sede di riforma della normativa condominiale trovino spazi non irrilevanti nelle normative speciali dedicate alla sicurezza degli edifici ed alla gestione degli impianti tecnologici.
Come di consueto, per gli amministratori di condominio la attenzione da parte dell’ordinamento si sostanzia prima di tutto in incremento di responsabilità ed in sanzioni.
Peraltro, con una qualche dose di ottimismo si potrebbe anche sostenere che i nuovi compiti e le nuove responsabilità finiranno per suggerire di riconoscere la professione dell’amministratore, non già quale forma di giusta tutela della categoria ma per meglio coltivare gli interessi generali dell’ordinamento.
Certamente, la Delibera di Giunta non surroga in alcun modo la inerzia del nostro Legislatore statale.
In Lombardia accadrà, comunque che per quasi tutti gli edifici ( quelli dotati di impianto termico centralizzato e di dimensioni appena significative) il nuovo amministratore debba comunicare, entro trenta giorni, all’Ente locale competente la propria nomina di amministratore di condominio o eventuali revoche o dimissioni dall’incarico.
Le dichiarazioni dovranno essere effettuate mediante modelli particolari e nel momento in cui sarà operativo l’inserimento informatizzato dei modelli, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, anche le comunicazioni relative alla nomina e revoca dell’ amministratore di condominio dovranno essere trasmesse telematicamente.
Nei fatti, vi sarà una raccolta delle nomine e delle revoche, almeno per la maggior parte degli edifici di una qualche consistenza.
Tutto ciò richiama le richieste di istituzione di forme vere e apprezzabili di riconoscimento della professione dell’amministratore, che sono ormai mature e che potranno ricalcare e condurre avanti le esperienze dei Registri Regionali istituiti in numerose regioni.
La Regione Sicilia e la legge approvata ivi approvata il 7 marzo 2007, ( legge 6/2007) con la “riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio” potrebbero indurre anche la nostra Regione ad una profonda meditazione sulla opportunità di dare sfogo ad esigenze che ormai si propongono con straordinaria frequenza, a dimostrazione che non si tratta di semplici ambizioni di una particolare categoria e che il riconoscimento della professione dell’amministratore di condominio corrisponde all’interesse generale.
Sovente si è ripetuto che si deve attendere la generale riforma delle professioni e altrettante volte si è dovuto constatare che la gestazione di tale riforma è costantemente in itinere.
Poiché l’articolo 117 della Costituzione assegna alle Regioni vaste attribuzioni, che concernono tra l’altro la sicurezza, l’ambiente e il controllo del territorio, l’intervento della Regione può trovare ampia giustificazione.
La istituzione del Registro degli amministratori, o di migliori forme di riconoscimento, potrebbero svilupparsi traendo insegnamento dalle precedenti esperienze condotte in altre parti di Italia, le quali hanno indicato non solo la possibilità ma anche l’ambito più adeguato per coniugare la tutela dovuta ai professionisti con le esigenze generali e con i compiti istituzionali della Regione.

Avv. Eugenio Antonio Correale

Dottor Giulio Benedetti (Magistrato)