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La Rivista 








IL CENTRO STUDI RISPONDE

Inserito da segreteria regionale il Dom, 16/03/2008 - 07:39
Anno: 
2008
mese: 
02-Febbraio

IL NUOVO ASCENSORE E GLI ADEGUAMENTI NECESSARI: COME RIPARTIRE LE SPESE 

Amministriamo un condominio costituito da una palazzina di 4 piani fuori terra con al piano terreno uffici-negozi- nel cortile a lato al piano terra uffici- dobbiamo mettere a norma attuale un ascensore installato nel 1997 e mai collaudato.
Fino ad oggi nella presunzione che l'ascensore avesse ottenuto il collaudo che, nessuno dei precedenti amministratori ha verificato, le spese della manutenzione sono state attribuite solo ai condomini dei piani superiori, con esclusione dei negozi ed uffici.
Le spese del nuovo ascensore o degli adeguamenti necessari, come vanno ripartite?

RISPONDE DARIO GUAZZONI

Come sempre il regolamento di condominio è il documento cui bisogna rifarsi per l'addebito spese.
Se il regolamento nulla dice al riguardo; le spese ascensore vanno addebitate ai soli condomini che si servono del funzionamento ascensore, proporzionalmente alle tabelle millesimi ascensore che in genere sono redatte tenendo conto e della grandezza degli appartamenti e del piano in cui gli stessi sono collocati.

LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MERITO AL PASSAGGIO DI CONSEGNE

Avrei bisogno di sapere se ci sono nuove disposizioni di Legge in merito al "passaggio di consegne", con particolare riferimento alla documentazione da trasferire.
Vi domando ciò, in quanto ho incontrato un Amministratore, non Vs. associato, che pretende tutto l 'incartamento condominiale, comprese pezze giustificative consuntivi ordinari precedentemente e regolarmente approvati.
Personalmente preferirei conservare questa documentazione della quale mi sento responsabile, in quanto se un domani qualcuno dovesse pormi domande in merito, potrò consultare quanto archiviato.

RISPONDE IL CENTRO STUDI

Il suddetto Amministratore fa riferimento a sentenze di cassazione.
Nel passaggio di consegne in genere l'amministratore cessato redigendo un dettagliato "verbale di consegna" dà al nuovo tutta la documentazione a sue mani (documenti e ricevute spese).
Se i rendiconti delle varie gestioni sono stati regolarmente approvati (rendiconti nei quali vi sia stato un dettaglio analitico delle varie fatture e voci di spesa) non vi è da temere alcunché.
E quindi ella potrà essere tranquillo.

LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DEI PICCIONI E LA SUDDIVISIONE DELLE SPESE

In una struttura residenziale formata da 5 appartamenti disposti su 3 piani, terra, primo e secondo a parte esiste un porticato rustico con tetto in tegole dove sono stati ricavati nr. 3 posti auto.
Uno è occupato da uno dei proprietari, gli altri 2 da 2 inquilini.
Esiste il problema piccioni e loro escrementi che imbrattano le vetture dei 2 inquilini. Il posto auto dei proprietari è più basso e non ci vanno i piccioni..
Gli inquilini si lamentano perché oltre alla locazione del posto auto coperto sono costretti a sostenere spese quotidiane per il lavaggio auto.
Ora:
A fronte di un intervento di un impresa per risolvere il problema (installazione di aghi e rete protettiva con ausilio di piattaforma) i costi si suddividono tra proprietari e inquilini o sono totalmente a carico dei proprietari?

RISPONDE IL CENTRO STUDI

Il rapporto è duplice: amministratore del condominio e condomini; singoli condomini con il proprio inquilino se l'unità immobiliare è concessa in locazione, e quindi il condomino non occupi personalmente tali unità.
Il proprietario deve garantire in base ai patti contrattuali al proprio inquilino il godimento del bene dato in locazione.
E' da ritenere quindi che le spese necessarie per mantenere la cosa locata nel giusto godimento siano a carico del condominio.
A meno che nel contratto di locazione non siano previste pattuizioni diverse.