Inserito da anacilombardia il Dom, 31/12/2006 - 00:00
SCHEMA DI SINTESI SULLA NORMATIVA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE*
Chi è interessato dalla Riforma
Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato
Forme pensionistiche complementari
Introduzione
Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione –COVIP (v. oltre ‘COVIP’).
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e i fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente al novembre 1992).
La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.
Il lavoratore può decidere di avvalersi:
• di una forma pensionistica collettiva, istituita in base di contratti o accordi collettivi anche aziendali stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro o, in determinati casi, prevista da regolamenti di enti o aziende, che individuano specifiche categorie di destinatari (es.: lavoratori di un determinato comparto, di una determinata azienda o gruppo di aziende);
oppure
• di una forma pensionistica individuale, in base esclusivamente alla scelta individuale del lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi.
Forme pensionistiche collettive Forme pensionistiche individuali
• Fondi pensione negoziali (o chiusi)
• Fondi pensione aperti ad adesione collettiva
• Fondi pensione preesistenti • Fondi pensione aperti ad adesione individuale
• Contratti di assicurazione sulla vita
Fondi pensione negoziali (o chiusi)
I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che individuano i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
Fondi Pensione Aperti
I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali.
L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.
Contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali
Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.
Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile del fondo.
Fondi pensione preesistenti
I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992.
L’adesione a questa tipologia di fondo è su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali.
La scelta sulla destinazione del Tfr
In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993
La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l’intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all’adesione).
Modalità Esplicite
Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:
• destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
• mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS.
La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.
La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.
Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)
Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:
1. alla forma individuata con accordo aziendale;
2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.
La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:
• riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
• determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
• non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.
Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando.
In particolare, tali lavoratori possono:
• se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS;
• se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.
In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.
Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all’adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato in ‘Modalità Tacite’ (v. sopra).
La Pensione Complementare e le altre Opzioni
La Pensione Complementare
La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.
Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di acceso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare.
L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:
• interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare
• parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.
Anticipazioni
In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni.
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale:
• in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche).;
• dopo 8 anni di iscrizione al fondo:
o fino al 75 per cento della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
o fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.
Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto
Trasferimento Della Posizione Individuale
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi:
• perdita dei requisiti di partecipazione: (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa);
• volontariamente: (cd. portabilità della posizione individuale);
Le agevolazioni fiscali
Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede alcune agevolazioni fiscali.
Regime fiscale dei contributi:
I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67.
IN CONCLUSIONE
Il datore di lavoro è obbligato a fornire ai dipendenti le necessarie informazioni , e riteniamo di fare cosa utile inviandovi una bozza di informativa che riteniamo sufficiente ; tale informativa va data a tutti i dipendenti , nessuno escluso , in tutte le realtà indipendentemente dalle dimensioni .
Essa deve esservi restituita entro sei mesi firmata con indicata la scelta del lavoratore ; trenta giorni prima della scadenza siete tenuti a consegnare al lavoratore che non vi ha risposto l’ultima lettera in cui lo informate di aver deciso per suo conto .
Le informative sono tre :
la prima ( allegato A ) va consegnata a tutti indistintamente i lavoratori facendosene firmare copia per ricevuta . Andrà poi consegnata unitamente alla lettera di assunzione ad ogni nuovo assunto .
Gli altri allegati vanno restituite compilate e firmate dal lavoratore entro 180 giorni , e copia di esse va a chi vi fa le paghe . Più precisamente :
Le seconda (allegato B) va consegnata ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare – e quindi ad avere una copertura contributiva – in data successiva al 1993 . .
La terza ( allegato C) va consegnata ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare – e quindi ad avere una copertura contributiva –in data anteriore al 1993 e non sono iscritti a nessuna forma di previdenza complementare ..
La quarta (allegato D) va consegnata ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare – e quindi ad avere una copertura contributiva – in data anteriore al 1993 e sono già iscritti ad una forma di previdenza complementare
Nel caso il dipendente non risponda , siete tenuti , 30 giorni prima della scadenza del 180° giorno , a consegnare al dipendente l’allegato E , sempre facendovi firmare ricevuta ; è chiaro che anche Voi dovete avere le idee chiare su cosa fare se il lavoratore non fa a sua scelta ; avete tre alternative :
• utilizzare il fondo negoziale , ove esistente
• aderire a un fondo previdenziale aperto presso una banca
• aderire a un fondo previdenziale aperto presso un assicurazione .
Si rammentiamo che ad oggi fra i fondi negoziali ( intendendosi per tali quelli concordati con le OO.SS . ) ha avuto una buona resa il solo Fonchim ( chimici ) e dà segni di vivacità il Cometa ( metalmeccanici ) ; molte categorie non hanno ancora il fondo o , se lo hanno , è talmente piccolo che la resa è insoddisfacente e già si sente parlare di accorpamenti . E dei fondi nascituri non conosciamo ancora neppure le banche , le Sim o le assicurazioni cui si appoggeranno
Allo scopo di ridurre i costi di gestione si “potrebbe” convogliare il maggior numero di persone su un fondo unico . Raccomandando quanto meno a tutti coloro che si trovano nella situazione in cui CCNL non prevedono un fondo negoziale di mettersi in contatto con la propria associazione di appartenenza o, convenzionarsi con una banca , una Sim o un’assicurazione ; la resa per i dipendenti sarà senz’altro superiore a quella che darà l’Inps , e potrete trarre qualche vantaggio anche per l’azienda . .
Vi ricordiamo che chi fa le paghe e dovrà predisporre gli accantonamenti ha assoluta necessità di avere copia della scelta effettuata da dipendente ; non essendo sufficiente la dichiarazione del datore di lavoro ; Vi ricordiamo anche che ancora non esistono istruzioni su come liquidare l’accantonando ove la scelta sia quella di conferire il fondo all’Inps .