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La Rivista 








PROBLEMI DELLA SICUREZZA

Inserito da segreteria regionale il Dom, 24/02/2008 - 06:36
Anno: 
2008
mese: 
01-Gennaio
Autore Articolo: 

MARIO ABATE

 

Prevenzione incendi: l'esperto risponde

I GANCI ALLE PORTE ANTINCENDIO REI

E' legale mettere dei ganci alle porte antincendio REI in un garage, per fare in modo che rimangano aperte quando i condomini tornano coi sacchi della spesa?
Molti condomini, soprattutto i più anziani, continuano a chiedere l'installazione dei ganci in assemblea, anche perché in passato c'erano, ma poi sono stati tolti.
Personalmente non vedo quale possa essere il problema se non di natura di buona educazione a condizione che chiunque tiene aperte le porte con i ganci, quando termina le operazioni di carico e scarico nei garage deve ricordarsi di richiuderle.

RISPONDE MARIO ABATE

I serramenti di sicurezza antincendio ( porte, portoni, serrande, ecc.) hanno la funzione di evitare il passaggio del fuoco, dei prodotti della combustione e del calore da un ambiente ad un altro di un fabbricato.
Questi devono essere installati in corrispondenza di:
- aperture di comunicazione di ambienti di ampie dimensioni (autorimesse, depositi ecc.);
- vani di ascensori e montacarichi;
- vani scale; ed in genere di ogni apertura che mette in comunicazione due compartimenti di uno stesso fabbricato sullo stesso piano o su piani diversi.
Quindi, per rispondere alla domanda, le porte tagliafuoco, per poter assolvere alla funzione di compartimentazione tra l'autorimessa e l'edificio devono restare chiuse.
Inoltre, sebbene i serramenti in argomento siano un valido mezzo di protezione passiva, occorre tenere presente che possono costituire comunque un punto di debolezza di una compartimentazione, anche in considerazione di un loro possibile cattivo funzionamento.
Si deve quindi disporre, oltre che gli stessi siano mantenuti, di regola, chiusi, che adeguati cartelli e scritte ne indichino chiaramente la funzione.
Al fine di assicurare una costante efficienza, i serramenti antincendio debbono essere verificati periodicamente, con cadenza almeno semestrale e per ciascun intervento deve essere trascritto nell'apposito registro delle manutenzioni antincendio (ex art . 5 del D.P.R. 37/98) il relativo esito.
Occorre comunque almeno verificare:
- le condizioni di conservazione del manufatto e degli elementi di ancoraggio;
- la pulizia e la lubrificazione dei meccanismi di chiusura;
- la pulizia delle vie di scorrimento;
- il funzionamento di autochiusura (almeno una volta alla settimana).
Concludiamo ricordando che i serramenti antincendio vengono classificati, in base alla loro resistenza al fuoco, in conformità alle nuove norme UNI EN 1634 - 1:2001 (Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura - Porte e chiusure resistenti al fuoco); UNI EN 1634 - 3:2003 ( Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura - Porte e chiusure a tenuta fumo); ed essere omologati ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 21 giugno 2004.

LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E I COSTI ELEVAT I

Da qualche tempo i costi relativi alla manutenzione degli estintori del nostro condominio sono lievitati in maniera esponenziale.
Infatti una settimana fa, la ditta che ha in appalto la manutenzione ha sostituito tutti gli estintori con altri, dicendo che erano scaduti i termini di efficienza della polvere contenuta negli stessi estintori.
Quali tipi di operazioni devono essere fatte dalla ditta di manutenzione e se corrisponde al vero che dopo un certo numero di anni la polvere deve essere sostituita.

RISPONDE MARIO ABATE

La norma UNI 9994 risulta essere il riferimento per la verifica e la manutenzione degli estintori portatili e carrellati di incendio e prescrive i criteri per effettuare la sorveglianza, il controllo, la revisione e il collaudo al fine di garantirne la efficienza operativa.
Ricordiamo che un estintore deve avere in dotazione un cartellino di manutenzione che documenti gli interventi effettuati; esso deve obbligatoriamente riportare almeno le seguenti informazioni:
- numero di matricola
- ragione sociale, indirizzo completo del manutentore
- massa lorda dell'estintore
- carica effettiva
- tipo di operazione effettuata
- data dell'intervento
- firma o punzone del manutentore
La fase di sorveglianza consiste nel controllare con costante e particolare attenzione l'estintore verificando ad esempio che sia presente e segnalato con apposito cartello (D. Lgs. n. 493/ 96); che sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e che l'accesso sia libero da ostacoli, che non sia stato manomesso e che l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all 'interno del campo verde, ecc.
La fase di controllo, che va eseguita da personale qualificato, consiste nel verificare l'efficienza dell'estintore eseguendo, oltre a quanto previsto per la fase di sorveglianza, le seguenti operazioni:
1) Controllo del tipo e dell'idoneità dell'agente estinguente in funzione delle aree da proteggere;
2) Verifica mediante pesata della carica dell'estintore
3) Verifica della pressione dell'estintore
4)Compilazione del cartellino di manutenzione con punzonatura della data di effettuazione del controllo.
In sostanza deve essere effettuata la completa e corretta funzionalità senza tuttavia procedere a prove di funzionamento.
La frequenza dei controlli deve essere semestrale e gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato e devono essere annotati sulla apposita scheda del REGISTRO DEI CONTROLLI.
La revisione consiste nel controllare e rendere perfettamente efficiente l'estintore tramite l'esecuzione di accertamenti quali ad esempio:
1) Verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo;
2) Esame interno dell'apparecchio;
4) Esame e controllo funzionale di tutte le parti ;
5) Controllo di tutte le sezioni di passaggio dell'agente estinguente (tubo pescante, tubi flessibili, raccordi, ugelli) per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
6) Taratura e/ o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro la sovrapressione;
7) Ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente;
8) Montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza
9)Compilazione del cartellino di manutenzione con punzonatura della data di effettuazione della revisione.
La frequenza con cui eseguire le operazioni previste per la fase di revisione, con l'indicazione del tempo massimo di revisione con sostituzione della carica, è la seguente:
Estintore a polvere 36 mesi
Estintore da acqua 18mesi
Estintore a CO2 60 mesi.
Il collaudo, infine, consiste nella verifica della stabilità del serbatoio secondo la legislazione vigente in materia di attrezzature in pressione.
La data del collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull'estintore in modo ben leggibile e duraturo.

IL PARCHEGGIO ALL'INTERNO DI UNA AUTORIMESSA

All'interno della mia autorimessa alcuni condomini parcheggiano, sia negli spazi comuni che all'interno proprio posto auto, dei motorini e delle moto di grossa cilindrata.
Siccome non ritengo corretto il loro comportamento, in quanto utilizzano gli spazi condominiali per uso prettamente privato, vorrei sapere se è possibile parcheggiare, oltre alle vetture previste dal Certificato di prevenzione incendi, le moto nell'autorimessa.

RISPONDE MARIO ABATE

Il testo del Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli.
Il nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, e modificato con successivi provvedimenti di legge, riporta all'art. 47 la classificazione dei veicoli ( ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli 52, 53 e 54, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.
In particolare i ciclomotori sono definiti veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/ h; mentre, i motoveicoli sono definiti veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette,
c) motoveicoli per trasporto promiscuo:
d) motocarri:
e) mototrattori:
Gli autoveicoli, a differenza dei ciclomotori e dei motoveicoli, sono definiti come veicoli a motore con almeno quattro ruote, che si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus:
c) autoveicoli per trasporto promiscuo:
d) autocarri :
e) trattori stradali:
f) autoveicoli per trasporti specifici
g) autoveicoli per uso specialeecc.
Naturalmente se all'interno dell'autorimessa, provvista di C. P. I. in corso di validità, non sono previsti spazi per i motoveicoli questi non possono essere parcati all'interno della stessa e tantomeno ricoverati negli spazi comuni ovvero lungo le corsie di manovra (riducendone di fatto la larghezza).
E' pertanto necessario individuare degli spazi appositi per il parcamento dei motocicli e, richiedendo il preventivo parere ai vigili del fuoco, aggiornare il C.P.I. con l'indicazione del numero massimo di motocicli parcabili.
In assenza di tale procedura poiché il Dipartimento dei VV. F. (in risposta ad un specifico quesito) si è espresso favorevolmente sulla possibilità dell' introduzione di una equivalenza del parcamento tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4, è possibile ridurre il numero di autovetture parcate a vantaggio del ricovero dei motocicli nel rispetto del suddetto rapporto di equivalenza.

LE MISURE ANTICENDIO DI UN EDIFICIO CIVILE

Un edificio di civile abitazione quali misure antincendio deve rispettare?

RISPONDEMARIO ABATE

Le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, sono attualmente regolate dal Decreto Ministeriale n° 246 del 16/05/1987.
La regola tecnica allegata al decreto stabilisce i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m., e si applica agli edifici di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali quali, il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza.
Per gli edifici esistenti, non rientranti nella definizione precedente, si richiede l'applicazione di solo alcune delle disposizioni contenute dal D. M. ( cosiddette norme transitorie).
Vale la pena precisare che per quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 16/ 02/ 1982, risulteranno soggetti al controllo dei VV. F. esclusivamente gli edifici aventi altezza in gronda (da non confondere con l'altezza antincendio) superiore a 24 metri; le restanti tipologie di edifici sono soggette obbligatoriamente al rispetto delle norme contenute nella citata normativa sotto la responsabilità del titolare dell'attività (costruttore o amministratore).
Ricordiamo ai fini dell'identificazione circa l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, per altezza in gronda, si definisce: " l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile".
Il punto sostanziale per la definizione delle caratteristiche antincendio da attribuire all'edificio, discende dalla valutazione della classe (A - B - C - D - E ) di appartenenza dell'edificio stesso da effettuarsi in base all'altezza antincendio, secondo considerazioni che discendono dalla consistenza volumetrica e distributiva dell'unità abitativa.
Al fine della classificazione dell'edificio, occorre pertanto considerare l'altezza compresa tra il piano di sosta dei mezzi di soccorso e il parapetto dell'ultimo piano abitabile: tale misura definisce l'altezza antincendi dell'edificio sopra citata .
Il completamento del rispetto delle caratteristiche antincendio dell'edificio, comporta:

  • la valutazione della accessibilità e operatività dei mezzi di soccorso
  • la fruibilità, le caratteristiche dimensionali e costruttive dei collegamenti verticali, (scale e ascensori) unitamente alle caratteristiche formali di resistenza e reazione al fuoco dei materiali ivi impiegati
  • le caratteristiche di separazione e/o di comunicazione tra l'attività strettamente residenziale e le aree con specifici rischi di incendio
  • le caratteristiche degli impianti fissi di estinzione.