Sommario : 1) La responsabilità penale dell'installatore ai sensi della legge 6/12/1971 n. 1083. - 2) L'intervento amministrativo. - 3 ) L'attività del pubblico ministero , dell'azienda sanitaria locale e degli altri soggetti istituzionali - 4) I fattori di rischio. - 5) Il modello di intervento. - 6) L'attività di controllo. - 7) L'intervento urgente ed indifferibile per la tutela della pubblica incolumità. - 8) L'intervento ordinario di controllo. - 9) Le norme di sicurezza - 10) I punti a rischio della sicurezza degli impianti : l'efficienza delle canne fumarie . - 11) La corretta ventilazione dei locali. - 12) L'ubicazione e l'idoneità dei locali. - 13) La giurisprudenza sulla responsabilità penale nell'utilizzo, installazione e manutenzione degli apparecchi alimentati a gas per uso domestico. - 14) La responsabilità civile e penale del verificatore degli impianti a gas. - 15) I soggetti abilitati alle verifiche di conformità ai sensi della legge 5/3/1990 n. 46. - 16) Le garanzie contrattuali e la dichiarazione di conformità della canna fumaria . - 17) La qualifica di pubblico ufficiale del libero professionista incaricato dalla pubblica autorità dei collaudi e delle verifiche di conformità ai sensi dell'art. 14 della legge 46/90.
- 1) La responsabilità penale dell'installatore ai sensi della legge 6/12/1971 n. 1083.
Nel caso in cui l'installatore realizzi un apparecchio alimentato a gas per uso domestico o ne compia la manutenzione senza ottemperare alle regole UNI - CIG per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza delle persone e lo metta ugualmente in servizio , incorre nella sanzione prevista dalla legge 6/12/1971 n. 1083 che all'art. 5 punisce con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 i trasgressori degli articoli 1 e 3 i quali prevedono che gli apparecchi alimentati a gas devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica e della sicurezza (norme denominate UNI - CIG). L'art. 1 sancisce il principio per cui tutti i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli impianti con gas combustibile ed uso similare devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. Il combinato disposto degli articoli 2,3,5 puniscono con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 103 a euro 2065 :
- i realizzatori, gli installatori , gli utenti di apparecchi o installazioni di impianti a gas combustibile che:
* non siano realizzate attenendosi ai canoni di sicurezza dettati dall'art. 1;
* siano alimentati da gas combustibile per uso domestico e similare che non sia dotato, fin dalla distribuzione in condotte o bombole, di un odore caratteristico e sufficiente a riconoscerne le eventuali perdite prima che si creino condizioni di pericolo;
* non siano realizzati con le regole indicate dall'art. 3 consistenti nelle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione convenzionale UNI - CIG.
La norma sanzionatrice consiste in una contravvenzione per la cui realizzazione dell'elemento soggettivo del reato è richiesta indifferentemente la condotta colposa o dolosa (art. 42 c.p.) . Tale particolarità risiede nel fatto che la contravvenzione consiste nella difesa avanzata dei beni primari che appaiono più direttamente tutelati dalla categoria del delitto che prevede il dolo quale elemento soggettivo necessario per la sua configurazione. Vale a dire che nelle contravvenzioni l'elemento oggettivo consiste nella realizzazione di condotte non particolarmente gravi le quali , però, appaiono prodromiche di reati ben più gravi. Nel caso di specie è sufficiente rilevare che la mancata osservanza delle norme UNI - CIG nella realizzazione di un impianto di riscaldamento alimentato a gas combustibile , oltre a configurare appunto la fattispecie contravvenzionale , assume particolare rilievo anticipatorio e causale del ben più grave evento consistente nella morte dell'utente, elemento oggettivo che realizza l'imputazione di omicidio colposo. Pertanto proprio al fine di allargare lo spettro inibente del reato contravvenzionale , il legislatore per la realizzazione dello stesso, oltre a prevedere ovviamente una condotta tipica , non restringe ad un elemento soggettivo esclusivo e tipico la sfera di azione dell'agente modello. La fattispecie appartiene al novero delle norme penali in bianco caratterizzate dall'apparente incompletezza del precetto , tanto da apparire prive di immediata concretezza ed attualità. Invero dette norme sono costituite da una fattispecie giuridica complessa caratterizzate da un precetto generico che deve essere integrato da un elemento futuro che deve sempre precedere il fatto costituente reato. Nel nostro caso la fattispecie incriminante consisterà nella violazione , nel compimento dell'attività attività sopra descritta , nelle norme UNI - CIG , le quali , se ottemperate integralmente , realizzano il canone della buona tecnica per la sicurezza , richiamato dall'art. 1. Aggiungasi che le norme penali in bianco , pur presentando dei problemi interpretativi maggiori rispetto alle fattispecie tradizionali, attualmente proliferano soprattutto in materia di sicurezza tecnica , come ad esempio nella normativa ambientale ed antinfortunistica, laddove la fattispecie , a causa delle materie trattate in continuo divenire tecnologico, deve essere poco rigida , in modo tale da potersi facilmente adeguare , sia pure con il rispetto delle norme costituzionali di tassatività e di riserva di legge della norma penale, al progresso tecnico.
Il reato non appare rientrare nei reati propri poiché il dettato della legge non riguarda esclusivamente il solo operato dei realizzatori, installatori , manutentori, verificatori degli apparecchi alimentati a gas per uso domestico, ma riguarda anche gli utenti , attesa la riferibilità anche a loro delle norme UNI - CIG in quanto:
* la legge 1083/1971 (che all'art. 5. nei riguardi dei trasgressori usa il termine "chiunque") e le norme UNI - CIG non escludono la riferibilità agli utenti della trascuratezza delle norme specifiche per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza;
* gli utenti possono avere realizzato in proprio detti impianti contravvenendo le norme UNI - CIG che , di norma, riservano alle case costruttrici ed a tecnici qualificati una determinata tipologia di interventi operativi , di installazione e di manutenzione;
* il rispetto delle norme UNI - CIG (richiamate dall'art. 3 della legge 1083/1971) relative alla progettazione, installazione, manutenzione degli impianti a gas assumono il carattere di precetto generale, penalmente sanzionato nei confronti di tutti i cittadini che in tale materia debbono attenersi alle norme primarie della buona tecnica per la sicurezza e la salvaguardia della salute umana , bene primario e costituzionalmente protetto dall'art. 32 della Costituzione;
* l'insieme delle norme della legge 6/12/1971 n. 1083 avvera per il cittadino il precetto generale in materia di sicurezza il quale , in caso di violazione, pone le basi del suo concorso causale nell'evento dannoso ai sensi dell'art. 40 , comma secondo, del c.p. che stabilisce il principio : " non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo."
Dal punto di vista strettamente penale , la norma sanzionatrice , per la quale è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda , oltre a permettere l'emissione del decreto penale di condanna (nel caso in cui il pubblico ministero ritenga che si debba applicare una pena pecuniaria secondo il disposto degli articoli 459 e 565 C.P.P.) ammette l'istituto dell'oblazione stabilito dall'art. 162 bis c.p. , per cui il pagamento , prima dell'apertura del dibattimento o del decreto di condanna di una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, oltre alle spese del procedimento , estingue il reato. Tuttavia nei casi più gravi di recidiva o abitualità o professionalità nel reato (artt. 99, 104, 105 c.p.) o allorquando permangono le conseguenze dannose del reato eliminabili dal contravventore o, nel caso di particolare gravità del fatto , la domanda di oblazione non è ammissibile finche il violatore non prova di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ( ovvero di aver messo in sicurezza l'impianto). Tale esclusione del regime premiale è volta a tutelare la pubblica incolumità dal ripetersi di reati , che in difetto di un'adeguata limitazione della relativa declaratoria di estinzione , potrebbero essere ripetuti all'infinito , evitando le conseguenze giuridiche della condotta illecita mediante la callida accortezza del pronto pagamento di una somma pecuniaria che, estinguendo il reato, non lascerebbe traccia alcuna nel profilo storico - giudiziario - soggettivo dell'agente ( e testimoniato dalle annotazioni delle precedenti condanne sul certificato penale ) necessario per la valutazione della sua condotta penale secondo il disposto dell'art. 133 c.p.. Un'ultima annotazione riguarda il breve decorso del termine prescrizionale del reato che l'art. 157 c.p. restringe a tre anni , pertanto l'accertamento del reato deve essere particolarmente celere. Infatti le denunce tardive , oltre ad essere inutili sul piano della prevenzione generale, spesso appaiono vanificate anche a seguito dell'instaurazione del processo ( per il quale il termine prescrizionale scade al quarto anno e sei mesi dal fatto ) poiché perfino l'avvenuta condanna penale in primo grado appare irrilevante poiché la stessa viene annullata nel giudizio di appello, per prescrizione appunto.
- 2) L'intervento amministrativo.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44, 1 Supplemento Straordinario del 31/10/95, è stata pubblicata, con validità biennale a partire dal 1/10/95 fino al 1/5/97 (salvo proroghe), l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia e finalizzata alla conoscenza dei fenomeni di intossicazione da CO e degli incidenti derivati da impianti ed apparecchi di combustione installati negli edifici . L'ordinanza si rivolge alle aziende sanitarie locali , ai comuni , alle aziende ospedaliere , agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico , ai direttori delle case di cura private, al comando del Regione dei Carabinieri , all'Ispettorato dei Vigili del fuoco, ai Questori ed ai Commissari di pubblica sicurezza e prevede:
Le aziende sanitarie locali , ricevuta la segnalazione di incidente, dispongono i controlli e le verifiche sull'impianto , adottando , ove necessario, i conseguenti provvedimenti atti ad eliminare gli eventuali rischi o irregolarità accertate, nonché redigono , entro il trenta maggio di ogni anno , la statistica degli interventi compiuti.
- 3 ) L'attività del pubblico ministero , dell'azienda sanitaria locale e degli altri soggetti istituzionali.
Il pubblico ministero che svolge il turno giornaliero di reperibilità (denominato turno esterno) riceve, normalmente per via telefonica, le notizie di reato che la polizia giudiziaria deve comunicare "senza ritardo" come prevede l'art. 347 c.p.p.. Tra queste notizie sono ricomprese le comunicazioni dei decessi di persone a seguito della consumazione in loro danno del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) provocati dall'uso di apparecchi alimentati da gas combustibile per uso domestico. Allorquando riceve dette comunicazioni il pubblico ministero , secondo il disposto dell'art. 348 c.p.p., provvede ad impartire agli organi di polizia le direttive necessarie al buon svolgimento delle indagini finalizzate all'individuazione dei responsabili , nonché alla raccolta ed assicurazione delle fonti di prova dei reati denunciati. La vigilanza e il controllo della sicurezza e dell'impiego del gas combustibile utilizzato per uso domestico appartiene in primo luogo alle aziende sanitarie locali in virtù delle attribuzioni stabilite dalla legge 23/12/1978 n. 833 (istitutrice del servizio sanitari nazionale), competenza ribadita nella citata ordinanza del presidente della regione Lombardia. L'art. 14 della legge 46/90 estende tale competenza ai comuni , ai comandi provinciali dei vigili del fuoco , all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).
La Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano, in data 12/1/96, emise la circolare 106/96 , in materia di apparecchi alimentati a gas, che , a seguito della normativa sopraggiunta e dell'unificazione degli uffici della Procura, è stata aggiornata e sostituita, il 26/10/2000, con la successiva n. 34/00 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano , la quale individua i seguenti fattori di rischio e modalità operative
4) I fattori di rischio.
Nel corso dell'attività svolta dalla Procura di Milano si è constatato che i fattori di rischio più ricorrenti negli impianti alimentati a gas per uso domestico sono principalmente quattro:
Una stima ufficiosa e prudente permette di rilevare che nella sola città di Milano il 93% degli appartamenti visitati ha delineato cause strutturali tali da costituire pericolo grave per la sicurezza quali ad esempio: l'idoneità e l'efficienza delle canne fumarie e dei sistemi alternativi di evacuazione dei prodotti della combustione, quali i terminali di tiraggio a parete, la mancanza o l'insufficiente ventilazione dei locali per assenza o minore ampiezza della prevista apertura di ventilazione, il degrado degli impianti, l'ubicazione delle apparecchiature a gas di tipo a e b in locali inidonei e/o destinazione d'uso quali bagni, camere da letto e locali privi di finestre.
- 5) Il modello di intervento.
Il modello di intervento adottato con la circolare 34/00 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano consiste in una delega di indagine (secondo il disposto dell'art. 370 c.p.p.) alle aziende A.S.L. che prevede lo svolgimento di sopralluoghi negli appartamenti dove siano avvenute intossicazioni da monossido da carboni o dove si sospetti fondatamente la presenza di apparecchi alimentati a gas pericolosi per la salute delle persone, con le seguenti modalità:
* previo avviso all'amministratore dello stabile , si appone un cartello in portineria che rende noto agli abitanti che l'azienda A.S.L. compie accertamenti sugli apparecchi alimentati a gas posti all'interno del condominio al fine di tutelare la salute delle persone, avvisando le stesse dei giorni e dell'orario pomeridiano e serale delle visite da effettuare in conformità con gli usuali orari di lavoro;
* esecuzione di sopralluoghi all'interno delle abitazioni con il consenso ed in presenza dei relativi abitanti;
* in caso di dissenso si richiede al sostituto procuratore di turno il decreto di ispezione dell'appartamento ( al fine di entrarvi anche con l'ausilio della forza pubblica) e lo si notifica al cittadino dissenziente;
* qualora vengano accertate violazioni della legge 1083/1971 , viene effettuato il sequestro penale degli apparecchi alimentati a gas con affidamento dei medesimi in giudiziale custodia al possessore ( apponendovi se necessario i sigilli);
* il pubblico ministero allorquando convalida il sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria dispone che la stessa A.S.L. provveda al dissequestro dell'apparecchio una volta che ne abbia accertata la messa in sicurezza attraverso l'intervento tecnico che elimini le cause del pericolo e che sia conforme alle norme UNI - CIG , parimenti il pubblico ministero dispone che la A.S.L. operante accerti l'epoca di installazione e il nome dell'installatore.
- 6) L'attività di controllo.
E' ovvia la constatazione della materiale impossibilità di operare un controllo globale degli apparecchi alimentati a gas presenti nel circondario del Tribunale di Milano (stimabili per approssimazione nel numero di circa 960.000 con riferimento esclusivo agli apparecchi alimentati a gas ad uso domestico ed utilizzati per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti) e tenuto conto della cronica carenza di uomini e mezzi delle A.S.L., dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco e dell'aliquota specializzata di polizia giudiziaria, nonchè dei verificatori dei comuni con più di 40.000 abitanti e delle province previsti dalla legge 10/1991, dal DPR 412/1993, dal DPR 551/1999 , le A.S.L. si attengono al seguente modulo operativo.
- 7) L'intervento urgente ed indifferibile per la tutela della pubblica incolumità.
Sono sottoposti a visita gli apparecchi alimentati a gas nelle abitazioni dove si verifichi un caso di intossicazione da monossido di carbonio , o di esplosione dovuta a fughe di gas con danni alle persone, od un grave ed imminente pericolo di danno alle persone. L'ufficio del pubblico ministero quando deve provvedere alla convalida del sequestro (art. 355 c.p.p.) dispone che le A.S.L. eseguano direttamente ed autonomamente al dissequestro dell'impianto dopo averne verificato l'avvenuta messa in sicurezza .
Inoltre la citata circolare 34/00 , al fine di garantire l'efficacia delle indagini e la pubblica incolumità dei cittadini e del personale di soccorso e di sicurezza, prescrive le seguenti modalità operative:
- è previsto il sequestro penale del misuratore del gas e di tutto l'impianto a valle di esso (apparecchiature , aperture di ventilazione, camini e/o canne fumarie comprese) o , se l'impianto è alimentato a GPL , del bidone o dei serbatoi fissi del gas;
- in caso di rilevante fuga di gas o di esplosione dovuta alla fuoriuscita di gas combustibile l'organo di polizia giudiziaria , che interviene nell'immediatezza del fatto , deve:
* chiudere l'organo di intercettazione del gas prima di compiere qualsiasi intervento che sarà comunque compiuto con le dotazioni di sicurezza;
* accertare se l'organo di intercettazione del gas posto sulla tubatura del gas risponda alle caratteristiche tecniche e di sicurezza previste dalla norma UNI CIG 9860 edizione giugno 1991 (D.M. 8/8/1995) e successive edizioni (UNI 9860 edizione settembre 1998) e dal DM 12/4/1996 del Ministero dell'Interno ed in caso di difformità provvederà, dopo averlo posto in sicurezza , a sequestrarlo per la violazione degli articoli 1,3,5 della legge 6/12/1971 n. 1083;
* dare avviso alla Stazione Sperimentale per i Combustibili Laboratorio Gas affinchè i tecnici del predetto laboratorio procedano al prelievo e campionamento del gas immesso in rete per le successive analisi al fine di accertarne l'odorizzazione previste dall'articolo 2 della legge 1083/1971.
- 8) L'intervento ordinario di controllo.
Nel caso in cui le autorità di controllo accertino irregolarità formali degli apparecchi alimentati a gas che non provochino grave ed immediato pericolo per l'incolumità degli occupanti l'unità immobiliare interessata ( ad esempio: ipotesi di concentrazioni di CO assolutamente trascurabili e comunque non immediatamente pericolose per la salute; ventilazione dei locali esistente , ma non regolamentare poiché le aperture di ventilazione non sono della misura prescritta; assenza di una regolare cappa di aspirazione posta nella cucina) provvedono per via amministrativa a redigere una relazione, indirizzata al competente sindaco, e contenente una proposta di emissione, per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di un'ordinanza contingibile ed urgente, nei confronti dell'occupante l'unità immobiliare interessata, al fine di imporre l'adeguamento dell'impianto o delle strutture murarie a quanto previsto dalla legge 1083/1971 e dalle norme UNI - CIG. In seguito al sopralluogo, effettuato allo scadere del termine di adeguamento previsto dall'ordinanza , l'autorità di controllo intervenuta, nel caso in cui non sia stato effettuato l'adeguamento, provvede a:
- denunciare all' autorità giudiziaria l'inadempiente per il reato previsto dall'art. 650 c.p. (inosservanza del provvedimento dell'autorità, punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206) ;
- denunciare sempre e comunque l'installatore dell'apparecchio alimentato a gas per la violazione degli articoli 1,3,5 della legge 1083/1971, accertando ed indicando anche l'epoca di installazione dell'impianto non adeguato ;
Infine notasi che il rilascio, da parte del titolare dell'impresa installatrice, di una dichiarazione non veritiera di conformità degli impianti realizzati comporta profili di responsabilità per il dichiarante in quanto nei suoi confronti sono ipotizzabili i seguenti reati:
- l'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio, punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2065 , oltre alla pubblicazione sui quotidiani della sentenza di condanna) nel caso di utilizzo di materiale diverso per qualità o quantità rispetto a quella dichiarata o venduta;
- l'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punita con la reclusione fino a due anni) poiché la dichiarazione di conformità è destinata per l'art. 11 della legge 46/1990 ad essere depositata nel Comune ed essere impiegata dal sindaco ai fini delle valutazioni necessarie per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.
- 9) Le norme di sicurezza.
La prevalenza delle norme di sicurezza su qualsiasi motivazione di natura economica o commerciale di utilizzazione dell'impianto e' riconosciuta dalla giurisprudenza (Sent. C. Cass. 5009 del 2/5/94) che afferma: "qualora un'apparecchiatura di fabbricazione straniera e conforme alle norme di sicurezza vigenti dove e' stata progettata e costituita venga commercializzata e messa in opera in Italia , trova applicazione la normativa antinfortunistica ivi in vigore. Pertanto , nell'ipotesi di infortunio sul lavoro connesso la funzionamento di una tale apparecchiatura risultata non conforme alla disciplina normativa del nostro paese , a nulla rileva che il collaudo sia stato effettuato all'estero , in conformita' della legislazione locale in materia di sicurezza del lavoro , poiche' tale operazione conclude l'iter esecutivo del manufatto progettato e realizzato nel paese di fabbricazione mentre la vendita e l'installazione in Italia integrano una diversa situazione pienamente autonoma sotto l'aspetto giuridico".
Le prime norme di sicurezza per gli impianti di uso domestico sono state dettate dal D.M. 23/11/72 (G.U. 309 del 28/11/1972) contenente la norma UNI 7129 - 1972.
Attualmente e' vigente il D.M. 21/4/1993 (G.U. supp.ord. 3/5/1993) contenente la norma UNI - CIG 7129 - gennaio 1992 che (norma 1.1.): "ha lo scopo di fissare i criteri per la progettazione , l'installazione , la messa in servizio e la manutenzione degli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili distribuiti per mezzo di canalizzazioni ". Il principio fondamentale (norma 2.5.2.1 - 2.5.2.2.) e' che l'installatore deve controllare che ogni apparecchio di utilizzazione sia idoneo per il gas con cui viene alimentato e che i dispositivi di sicurezza o di regolazione automatica degli apparecchi non devono per tutta la vita dell'impianto essere modificati se non dal costruttore o dal fornitore .
La messa in servizio dell'impianto deve essere attuata (norma 2.6.1) con le finestre aperte evitando la presenza di fiamme libere e/o scintille , con lo spurgo dell'aria contenuto nell'impianto interno e accertando che non vi siano fughe di gas. La messa in servizio dell'impianto (norma 2.6.2) non puo' essere attuata se anche uno solo dei seguenti controlli risulta negativo:
- controllo della assenza di fughe di gas con i dispositivi di intercettazione degli apparecchi in chiusura;
- accensione dei bruciatori e controllo della loro regolazione;
- verifica del buon funzionamento degli apparecchi e degli eventuali dispositivi di sicurezza secondo le norme specifiche fissate secondo ciascun tipo di apparecchio, nonche' secondo le istruzioni del costruttore;
- verifica della corretta ventilazione dei locali;
- verifica dell'efficienza dei dispositivi di evacuazione dei prodotti di combustione . Per gli apparecchi a tiraggio naturale tale verifica va effettuata controllando:
- il tiraggio esistente durante il regolare funzionamento dell'apparecchio ;
- che nel locale non vi sia rigurgito dei prodotti della combustione , anche durante il funzionamento di eventuali elettroventilatori.
A differenza dell' omologo articolo 2.6. (Messa in servizio dell'impianto) delle norme UNI - 7129/72 , D.M. 23/11/1972, che non lo prevedeva, il sopra citato art. 2.6.2. stabilisce : " SE ANCHE UNO DI QUESTI CONTROLLI DOVESSE RISULTARE NEGATIVO, L'IMPIANTO NON DEVE ESSERE MESSO IN SERVIZIO."
La verifica e pulizia della tubazione (norma 2.7.1 - 2.7.1.1 - 2.7.1.2) consiste nell'esame visivo accurato della parte non collocata sotto traccia , nel controllo della tenuta con gas alla pressione di erogazione , nel controllo della manovrabilita' dei rubinetti al fine di individuarne eventuali perdite. La pulizia delle tubazioni deve essere attuata con l'apertura delle porte e finestre degli ambienti interessati, mediante la chiusura del rubinetto di intercettazione posto all'entrata del contatore , staccando il tubo dell'impianto interno dal contatore e tappando l'uscita di quest'ultimo, disinserendo tutti gli apparecchi alimentati a gas e i relativi tubi flessibili, soffiando aria o gas inerte con apposita attrezzatura , partendo dalla tubazione di diametro minore e procedendo verso quella di diametro maggiore. La sostituzione di un rubinetto comporta la ripetizione della prova di tenuta dell'impianto (norma 2.7.2.2.).
- 10) I punti a rischio della sicurezza degli impianti : l'efficienza delle canne fumarie .
L'art. 1 della legge 6/12/1971 n. 1083 afferma che gli apparecchi alimentati a gas devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica e della sicurezza (norme UNI - CIG) . Gli impianti che in sede di installazione o manutenzione non rispettino dette regole di sicurezza evidenziano dei punti critici per la pubblica incolumita' che possono essere riassunti nei seguenti .
Il maggior numero di casi di intossicazione sono provocati da impianti alimentati a gas privi di collegamento a canne fumarie efficienti e non idoneee a scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno.
Il raccordo (norma 4.3.1 - 4.3.1.1) degli apparecchi ad un camino deve avvenire mediante canne fumarie realizzate in materiali adatti a resistere nel tempo alle sollecitazioni meccaniche, al calore , ai prodotti della combustione ed alle loro condense. Il principio generale che regola le canne fumarie e' l'assenza di ostruzioni e detriti (eventualmente causati da imprudenti ristrutturazioni edilizie realizzate nei piani superiori) nelle stesse in modo da impedire il regolare scarico di prodotti di combustione. Pertanto (norma 4.3.2.1) la canna fumaria deve avere un andamento verticale ed essere priva di qualsiasi strozzatura in tutta la sua lunghezza, oltre che essere , impermeabile , termicamente isolata , resistente alle sollecitazioni meccaniche e realizzata in materiali resistenti e a tenuta dei prodotti di combustione. Nei condomini le canne fumarie possono essere di tipo collettivo ramificato (norma 4.3.2.3) in modo che ogni singolo apparecchio venga allacciato ad un proprio ed esclusivo condotto secondario di altezza uguale ad un piano e che si immetta nel collettore con un angolo non minore di 135 gradi. I canali di fumo (norma 4.3.1.6 - 4.3.1.1) non dovranno avere cambi di direzione in numero non superiore a tre , realizzati con angoli interni maggiori di 90 gradi , dovranno essere: facilmente smontabili, a tenuta e composti da materiale atto a resistere alla combustione ed alla condensazione . La canna collettiva ramificata vieta l'impiego di qualsiasi mezzo ausiliario di aspirazione e compressione posto in corrispondenza delle immissioni ai vari piani , ed esclude anche l'impiego di mezzi meccanici di aspirazione posti alla sommita' del condotto. Avvertenze importanti sono inoltre che:
- alla canna collettiva ramificata deve essere collegato un solo apparecchio per piano;
- una canna collettiva ramificata puo' servire al massimo uno stabile di 6 piani : se l'immobile ha un'altezza maggiore devono essere installate due o piu' canne collettive ramificate;
- il canale di fumo che unisce l'impianto alla canna collettiva ramificata deve immettersi nel condotto secondario immediatamente sopra l'elemento deviatore: l'elemento deviatore deve raccordarsi al collettore con un angolo non inferiore a 135 gradi. Con tale soluzione tecnica viene creata una sensibile depressione nel condotto secondario di guisa che i prodotti della combustione di ciascun apparecchio entrino nel condotto collettivo con una velocita' ed una direzione tali da non ostacolare il flusso dei fumi di combustione provenienti dai piani sottostanti . In tal modo viene evitata la pericolosissima immissione (o re - immissione) nei vari appartamenti di prodotti reflui di combustione propri o provenienti da apparecchi a gas utilizzati nelle altre unita' abitative.
- 11) La corretta ventilazione dei locali.
Nei locali ove e' posto l'impianto l'afflusso dell'aria deve corrispondere a quanta ne viene richiesta dalla regolare combustione , pertanto sono previsti (norma 3.1.2): - un'apertura permanente praticata sulla parete del locale da ventilare che e' rivolta all'esterno;
- l'afflusso dell'aria mediante condotti di ventilazione singoli oppure collettivi ramificati;
- l'aria deve provenire direttamente dall'esterno in zona lontana dall'inquinamento;
- e' consentita la ventilazione indiretta , mediante il prelievo dell'aria dai locali attigui purche' vengano rispettate le avvertenze della norma 3.3., ed in particolare a condizione che il locale adiacente non sia adibito a camera da letto, non costituisca parte comune dell'immobile e non sia ambiente con pericolo di incendio (rimessa , garage, magazzini di sostanze infiammabili).
L'evacuazione dell'aria viziata (norma 3.4.) se avviene con l'ausilio di un elettroventilatore devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- se nell'ambiente vi e' un condotto di scarico comune fuori servizio deve essere tappato;
- l'apertura di ventilazione del locale deve essere aumentata in funzione della massima portata di aria occorrente all'elettroventilatore;
- l'azione dell'elettroventilatore non deve influenzare la corretta evacuazione dei prodotti della combustione nel caos di apparecchi che prelevino aria dall'ambiente.
- 12) L'ubicazione e l'idoneità dei locali.
Il principio generale (norma 2.5.1.1.) e' che gli apparecchi di cottura devono sempre scaricare i prodotti di combustione in apposite cappe che devono essere collegate a camini , canne fumarie o direttamente all'esterno , salva l'installazione di un elettroventilatore che scarichi all'esterno. Gli apparecchi di tipo "B" per la produzione di acqua calda (gli scaldabagni - norma 2.5.1.2 ) non possono essere installati nelle camere da letto, ma solo nei locali ad uso bagno o doccia , purche' il volume non sia minore di 20 metri cubi. E' tassativamente vietata l'installazione di apparecchi di tipo "B" per il riscaldamento di ambienti e quelli combinati (riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda) , muniti di tubo di scarico dei prodotti della combustione , nelle camere da letto e nei locali ad uso bagno o doccia e neppure nei locali nei quali siano presenti camini aperti (caminetti) senza afflusso di aria propria (norma 2.5.1.3).
- 13) La giurisprudenza sulla responsabilità penale nell'utilizzo, installazione e manutenzione degli apparecchi alimentati a gas per uso domestico.
Il tema della responsabilità penale configurabile nell'utilizzazione degli apparecchi alimentati a gas è stato a lungo dibattuto dalla giurisprudenza con riferimento alle contravvenzione prevista dagli articoli 1,3,5 della legge 6/12/1971 n. 1083 e con riferimento al reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di incendio colposo ( art. 423 c.p.).
Infatti si è affermato ( C.Cass. Sent. n. 602 del 20/1/1987 - ud. 30/9/1986 ) che la mera installazione di una bombola a gas liquido ad un fornello di cucina per la produzione di una o più fiamme , che costituisce "un impianto" , sia pure semplice, è espressamente regolata dalle norme , di cui al decreto ministeriale 7/6/1973 (approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI - CIG di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083 ) per la sicurezza degli impianti a gas di petrolio liquido per uso domestico , che sono state dettate proprio per regolare la materia degli apparecchi combustibili e di accensione . Nel caso di specie , relativo ad un incendio colposo, è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato , poiché questi non solo si era sostituito al "personale qualificato" prescritto dalle norme indicate per l'installazione della bombola , ma aveva operato con grave superficialità , effettuando un controllo sbrigativo ed empirico che non gli aveva consentito di accertare quella perdita di gas che poi aveva provocato l'incendio.
Altra decisione (C.Cass. Sent. 15145 del 4/11/1989 - ud. 21/9/1989) sostiene che il gestore contitolare di un albergo ha l'obbligo di verificare , prima di consentirne l'uso , che lo scaldabagno , fonte potenziale di pericolo per il quale vige una specifica normativa atta a limitarne l'insorgenza , prevista dalla legge 6/12/1971 n. 1083, non costituisca insidia per i frequentatori del locale , nè tale obbligo viene meno per effetto dell'intervento , nelle operazioni di installazione, del contitolare dell'esercizio, a tanto delegato , in quanto tale contegno abdicativo , in relazione alla specifica normativa antinfortunistica, integra negligenza rilevante pur in ipotesi di cooperazione colposa. Il caso riguardava un'ipotesi di omicidio colposo a carico di contitolari di un albergo in cui un cliente , intento a fare la doccia, moriva per esalazione di ossido di carbonio.
Inoltre, al fine di tutelare la pubblica incolumità nell'utilizzazione degli apparecchi alimentati a gas, si sostiene (C.Cass. Sent. 5009 del 2/5/94 - ud. 18/2/1994) la prevalenza delle norme di sicurezza nazionali su quelle comunitarie. Invero la sentenza afferma che qualora un'apparecchiatura di fabbricazione straniera e conforme alle norme di sicurezza dove è stata progettata e costituita venga commercializzata e messa in opera in Italia, trova applicazione la normativa antinfortunistica ivi in vigore. Pertanto nell'ipotesi di infortunio sul lavoro connesso al funzionamento di una tale apparecchiatura risultata non conforme alla disciplina normativa del nostro paese , a nulla rileva che il collaudo sia stato effettuato all'estero , in conformità della legislazione locale in materia di misure di sicurezza del lavoro, poiché tale operazione conclude l'iter esecutivo del manufatto progettato e realizzato nel paese di fabbricazione mentre la vendita e l'installazione in Italia integrano una diversa situazione pienamente autonoma sotto l'aspetto giuridico.
L'esistenza di norme di sicurezza nell'utilizzo degli apparecchi a gas è stati ribadita (C.Cass. Sent. 7605 del 30/7/1997 - ud. 9/6/97) poichè si afferma che le norme degli articoli 3 e 5 della legge 6/12/1971 n. 1083 indicano , come misure da osservare nelle installazioni " le regole della buona tecnica per la sicurezza", con l'uso di materiali " realizzati secondo le norme specifiche" di unificazione UNI in tabelle con la denominazione UNI - CIG: modalità di esecuzione , queste, espressamente sanzionate in caso di inosservanza di dette prescrizioni. Il caso trattato riguardava il rigetto di un ricorso avverso una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 5 della legge 1083/1971 per l'installazione , presso una privata abitazione, di un impianto di adduzione di gas - petrolio liquefatto in violazione delle regole specifiche della "buona tecnica" per la salvaguardia della sicurezza (norme UNI - CIG 7131/ 72 e 7129/1992) e , in particolare , per avere impiegato, all'interno dell' edificio , una tubazione di polietilene con canapa come elemento di tenuta delle giunture filettate , l'imputato deduceva , tra l'altro , che la conformità alle norme UNI - CIG non è parametro esclusivo per valutare l'osservanza delle regole di "buona tecnica per la sicurezza".
In tema di manutenzione si è affermato (C. Cass. Sent. 12809 del 5/12/1998 - ud. 1/10/98) che l'adempimento di un obbligo di revisione periodica non esclude la colpa generica per difetto di manutenzione nell'intervallo di tempo tra le revisioni , tanto più quanto maggiore è l'intervallo temporale tra l'ultima revisione e la data di costruzione . Nel caso trattato la società incaricata del riempimento e dei collaudi di recipienti per gas liquefatti e valvole annesse venne ritenuta responsabile di incendio colposo , cagionato per la cessione di una spina di sicurezza di una bombola costruita 28 anni prima e sottoposta a revisione 9 anni prima. In tale ipotesi la Corte di Cassazione sosteneva , inoltre , che un obbligo di generica diligenza e prudenza si desume dall'art. 1 della legge 6/12/1971 n. 1083 secondo il quale tutti i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.
Particolarmente rigorosa è la pronuncia (C.Cass. , Sent. 8290 del 28/9/1982 - ud. 1/6/1982) che statuisce la responsabilità , per omicidio colposo, dell'idraulico installatore di un apparecchio scaldabagno a gas , a titolo di colpa, se per l'errata taratura dell'apparecchio e il conseguente imperfetto rapporto tra il combustibile e l'aria , si verifichi la formazione di ossido di carbonio in quantità letale , perché a lui spetta il compito di procedere non solo all'installazione pura e semplice dell'apparecchio, ma anche agli adempimenti necessari per il regolare e sicuro funzionamento dello stesso.
Nel caso della morte dell'inquilino , mentre lo stesso stava facendo il bagno, provocata a seguito della fuoriuscita di ossido di carbonio dal tubo usurato di uno scaldabagno a gas e dalla mancata ventilazione sussiste ( C. Cass. Sent. 1508 del 21/2/1983 - ud. 5/4/1982) la responsabilità penale, per omicidio colposo, del locatore che , prima di consegnare l'appartamento al conduttore , ometta di provvedere al controllo ed alla sostituzione di elementi difettosi nei vari impianti , qualora dal funzionamento anormale di essi derivi un evento mortale.
La funzione di garanzia della sicurezza ed incolumità del cittadino, utilizzatore dell'apparecchio alimentato a gas per uso domestico , è ravvisabile ( C. Cass. Sent. 403 del 17/1/1984 - ud. 3/11/1983) , proprio per le sue competenze e conoscenze tecniche specifiche, nella persona del professionista che provvede alla installazione di un apparecchio pericoloso, quale è lo scaldabagno a gas, il quale è titolare del dovere di adottare tutte le misure imposte dalla tecnica e dall'esperienza , maturate tra gli esperti o suggerite dalla comune esperienza , per assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchio e prevenire danni alle persone. Nel caso trattato la morte della vittima era stata causata da un'acuta intossicazione di monossido di carbonio prodotto a sua volta dall'irregolare funzionamento del tubo di scarico dello scaldabagno a gas che era stato installato dall'imputato , ritenuto responsabile di omicidio colposo.
In tema di delitto colposo (C.Cass Sent. 10801 del 15/10/1987) l'indagine sulla sussistenza della causalità si restringe all'analisi del rapporto tra le varie cause al fine di stabilire se quelle prossime siano fatti eccezionali ed atipici del tutto avulsi dalla serie causale precedente ovvero si innestino in questa , costituendone la naturale via di sviluppo. Da tale premessa la sentenza esaminata afferma che risponde del delitto di omicidio colposo l'installatore di uno scaldabagno a gas , sistemato senza la predisposizione di opere collaterali necessarie e senza il previo accertamento che la relativa canna di esalazione dei prodotti di combustione e fumi, alla quale l'apparecchio deve essere collegato , presenti caratteristiche strutturali e funzionali che garantiscano , in tutte le possibili condizioni atmosferiche e con tutte le prevedibili modalità d'uso , per cui non abbiano a derivarne pericoli per l'incolumità personale degli utenti ed in sintesi senza osservare le norme UNI - 7129/72, specificamente relative alla posa di opera degli apparecchi a gas per uso domestico , allorchè da tutte queste cause derivi la morte dell'utente per intossicazione da ossido di carbonio.
Per quanto riguarda il contratto di appalto la giurisprudenza (C.Cass. Sent. 4437 del 31/3/1990 - ud. 16/3/90) statuisce che in tema di appalto di impianti ad alto rischio , l'omissione del committente di verificare e controllare che da parte dell'impresa appaltatrice si sia adempiuto alla perfetta esecuzione di clausole contrattuali che riflettano la pubblica incolumità e non l'esclusivo interesse del committente , quale può essere la clausola relativa all'effettuazione del collaudo dell'impianto costruito , può costituire negligenza rilevante ai fini della colpa in relazione ad eventi dannosi in pregiudizio di terzi. Invero l'assunzione , a carico del committente , della funzione di garanzia dell'incolumità dei terzi è stata affermata nella sentenza che sancisce la corresponsabilità del committente per la morte di una persona a seguito dello scoppio della tubazione della rete di distribuzione del gas per un'incompleta saldatura dei due tronchi , per aver omesso di controllare se l'assegnazione all'appaltatore relativa al collaudo fosse stata effettivamente adempiuta.
Non è stata trascurata l'ipotesi di crollo di edifici a seguito di fuga di gas : infatti (C.Cass. Sent. 998 del 23/5/1992 - ud. 31/3/1992) nel reato di crollo colposo di costruzioni , così come in quello , eventualmente conseguente , di omicidio colposo , vanno tenuti nettamente distinti il momento nel quale fu posta in essere la condotta dell'imputato e quello degli eventi che si ritengono causati da quella condotta , dato che condotta ed evento , pur essendo gli elementi costitutivi di un unico fatto rilevante , possono essere tra loro temporalmente distanti. Nel caso esaminato si trattava di eventi (deflagrazione di una miscela aria - gas metano a seguito della quale era crollato un fabbricato cagionando la morte di un abitante) verificatisi nel 1986 . Invero in tale ipotesi la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo che la condotta causativa di tali eventi penalmente rilevanti potesse essere ricercata con riferimento ad eventuali deficienze nella costruzione dell'impianto del gas sotto la casa della vittima, avvenuta tra il 1970 e il 1972.
Assai significativa, in tema di affermazione dell'esistenza del nesso di causalità in tema di imputazione a titolo di colpa , è la sentenza (C.Cass. Sent. Sez. IV, 30/9/1997 - u.p. 12/6/1997) la quale stabilisce che non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento la mancata pulizia da parte di un inquilino (quale onere di ordinaria manutenzione) , se altri abbiano in precedenza realizzato condotte tali da rendere prevedibile l'evento morte poi verificatosi dell'inquilino. Nel caso la sentenza di primo grado aveva assolto entrambi gli imputati perché il fatto non costituisce reato sulla base dell'assunto che, anche se erano state violate le norme tecniche concernenti l'installazione e la struttura della caldaia, la morte della parte lesa era dovuta alla mancata pulizia della caldaia e al blocco del congegno di taratura dell'afflusso del gas metano.
L'ipotesi accusatoria era quella dell'art. 589 c.p. nei confronti dell'installatore della caldaia e contro il locatore dell'immobile. L'evento morte era attribuito dal P.M. al primo per diverse violazioni delle norme UNI - CIG 7129 -72 , tra cui l'installazione della caldaia in ambienti privi di corretta ventilazione, caldaia carente di un primo tratto verticale di uscita di almeno 36 cm , con canna fumaria non di sicura efficienza, non predisposta in modo da renderne facile la regolare pulizia , con allacciamenti non regolamentari ecc.... L'evento morte veniva addebitato invece al locatore per avere locato l'appartamento senza avere verificato il buon funzionamento della caldaia. Quindi, in estrema sintesi, il P.M. , quali elementi costitutivi dell'elemento soggettivo colposo del reato, addebita i difetti di struttura e di installazione della caldaia all'installatore , mentre i difetti di manutenzione straordinaria sono ascritti al locatore.
Il Pretore, invece, decide che l'onere della pulizia periodica incombeva sul conduttore ai sensi dell'art. 1576 del codice civile e quindi il suo mancato soddisfacimento non può essere posto a carico nè dell'installatore , nè del conduttore. Inoltre il Pretore sostiene che il difetto di taratura non è riconducibile al difetto dell'installazione poichè tutti gli inquilini succedutisi nell'appartamento dal 1975 (anno dell'installazione) non avevano rilevato tale difetto e quindi non è attribuibile all'installatore. Inoltre il primo giudice aggiunge che la sostituzione del congegno di taratura è opera di straordinaria manutenzione e il relativo onere ricade sul locatore ai sensi dell'art. 1576 comma primo del codice civile, ma non vi è prova che egli fosse stato portato a conoscenza del difetto. Il P.M. appella e la Corte di Appello riforma la sentenza e condanna gli imputati alla pena di mesi quattro di reclusione , previo riconoscimento delle attenuanti generiche. Gli imputati ricorrono per Cassazione sostenendo che la causa dell'evento va ravvisata, ex art. 41 comma 2 del codice penale, nella condotta della vittima. La Cassazione rigetta il ricorso , ritenendo che agli elementi apportati dalla vittima vada negato il ruolo di concause sufficienti a determinare da sole l'evento, in quanto gli errori degli imputati già avevano predisposto la caldaia ad una irregolare combustione. Essi avevano pertanto già instaurato una situazione di potenziale pericolo che a loro doveva essere evidente , tanto da rendere possibile l'evento - morte del conduttore , poi verificatosi.
- 14) La responsabilità civile e penale del verificatore degli impianti a gas.
Nel caso in cui i verificatori o controllori nell'esercizio delle loro funzioni di controllo degli impianti termici accertino la commissione dei reati sopra descritti debbono denunciare il fatto ( con gli elementi sopra descritti) direttamente al competente ufficio del pubblico ministero oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria (eventualmente appartenente alla polizia municipale o ad una azienda A.S.L.) con l'indicazione del fatto, con l'accertamento del nome dell'installatore e dell'epoca di installazione e indicazione delle norme UNI - CIG violate e dei provvedimenti immediati da adottare.
L'ufficiale di polizia giudiziaria che riceve dal verificatore la denuncia , nel trasmettere al pubblico ministero la notizia di reato adotterà il sequestro dell'impianto se tale atto sarà necessario per assicurare la tutela della pubblica incolumità.
Infine è da notare che nel caso in cui l'incaricato di pubblico servizio (ovvero il verificatore) ometta o ritardi di denunciare all'Autorità Giudiziaria (o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire) un reato (procedibile di ufficio) di cui abbia notizia nell'esercizio o a causa del servizio (oltre alla responsabilità disciplinare , civile ed eventualmente penale a titolo di concorso nel reato ( di omicidio colposo - art. 589 c.p. -, di lesioni colpose - art. 590 c.p. -o della legge sul gas - articoli 1,3,5 della legge 6/12/1971 n. 1083) poichè ai sensi dell'art. 40 secondo comma c.p. " non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire , equivale a cagionarlo") ai sensi dell'art. 362 c.p. è punibile con la multa fino a lire duecentomila.
Nel caso in cui il verificatore non svolga la sua funzione di garanzia nei confronti del cittadino , nonchè di salvaguardia della sua sicurezza, e , scientemente o colposamente , non lo informi della pericolosità dell'impianto verificato ed installato nella sua abitazione, sarà civilmente responsabile , nei confronti dell'utente, dei danni al medesimo provocati dall'impianto alimentato a gas. Infatti in tale caso trova applicazione l'art. 2050 del codice civile che afferma: "chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa , per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati , è tenuto al risarcimento , se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno." Invero la verifica degli impianti alimentati a gas , proprio perchè deve seguire il dettato di specifiche norme tecniche di sicurezza ( le norme UNI - CIG o le norme europee UNI - EN ) e perchè ai sensi dell'articolo 1 della legge 6/12/1971 n. 1083 " tutti i materiali, gli apparecchi , le installazioni e gli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica , per la salvaguardia della sicurezza " , comporta l'esercizio di un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 del codice civile. Pertanto in caso di danni provocati da tale attività di verifica (danni ravvisabili anche se provocati a causa della omissione di controllo dell'impianto e di mancato avviso all'utilizzatore della pericolosità dello stesso ) la posizione processuale , nel giudizio civile , del verificatore sarà particolarmente gravosa poichè , per non essere condannato al risarcimento del danno , dovrà fornire al giudice la prova (quanto mai difficile se non diabolica) di avere adottato , nell'attività di verifica " tutte le misure idonee a evitare il danno". Nel caso di un incidente domestico provocato dall'uso del gas su di un impianto sottoposto al controllo del verificatore il quale causi dei danni a terzi si pone il problema dell'esperibilità dell'azione di risarcimento del danno . In tale ipotesi è applicabile l'art. 2050 del codice civile il quale stabilisce che chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa , per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati , è tenuto al risarcimento del danno , se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. A tal proposito notasi che l'attività svolta dal verificatore rientra nel novero delle attività pericolose contemplate dall'art. 2050 c.c. poichè la giurisprudenza (Sent. C. Cass. n. 5341 del 29/5/1998) riconosce come attività pericolose menzionate dall'art. 2050 c.c. non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali , ma anche quelle che per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperati comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva . In tali casi la valutazione del giudice di merito , finalizzata all'accertamento se in concreto un'attività sia da considerare pericolosa, è insindacabile in sede di legittimità (ovvero dalla Corte di Cassazione) se congruamente motivata.
In tema di responsabilità presunta per l'esercizio di un' attività pericolosa il danneggiato è particolarmente favorito perchè (Sent. C. Cass. n. 12307 del 4/12/1998) ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito ; incombe invece sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. Invero tale prova , per la difficoltà estrema della sua dimostrazione , si trasforma , nel giudizio, in una "prova diabolica".
Quindi la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. può essere vinta (Sent. C. Cass. n. 5484 del 4/6/1998) solo con una prova particolarmente rigorosa , e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno . Pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune esperienza , ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso. Ne consegue che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere , in modo certo , il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno , inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate.
Da quanto premesso consegue che il verificatore , nel corso dell'attività di controllo, è obbligato dalla legge all'adozione di tutte le norme antinfortunistiche e laddove la sua attività causi un danno ad altro soggetto, è invertito l'onere della prova poiché , contrariamente a quanto stabilito per l'ordinaria azione risarcitoria extra contrattuale prevista dall'art. 2043 del codice civile , il danneggiante , per evitare di essere condannato al risarcimento delle danno dovrà provare di avere utilizzato tutte le cautele previste per evitare il danno. Invero i fondamenti diversi delle due azioni civili previste dagli articoli 2043 e 2050 del codice civile sono riconosciuti dalla giurisprudenza (Sent. C. Cass. n. 6418 del 1/7/1998 - n. 2483 del 6/3/1998) la quale afferma che la responsabilità presunta per l'esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c. ) si fonda su presupposti parzialmente diversi rispetto alla generale responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) per cui una volta formulata una domanda di condanna ai sensi dell'art. 2050 c.c. , invocare la presunzione di cui all'art. 2050 c.c. integra gli estremi di una domanda nuova , e perciò non deducibile per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Da ultimo rilevasi che le responsabilità del verificatore (per quanto riguarda la corresponsione dell'onere economico della verifica stabilito a carico del cittadino dall'art. 31 comma 3 della legge10/1991 e dall'art. 13 del DPR 551/1999) , dell'installatore e del manutentore non si fermano ai profili , testè esposti , civili e penali , ma anche alla possibilità che il committente della verifica non gli corrisponda , legittimamente , il suo onorario professionale. Infatti l'art. 2224 del codice civile , che disciplina il lavoro autonomo, sancisce che se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a REGOLA D'ARTE il committente può fissare un congruo termine entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato , l'art. 2224 del codice civile autorizza il committente a recedere dal contratto consentendogli , altresì, la facoltà dell'esercizio dell'attività di risarcimento del danno nei confronti del prestatore d'opera. Gli stessi principi civilistici valgono , ovviamente , anche nei confronti del manutentore e dell'installatore che procedano all'installazione o manutenzione di un impianto termico nell'ambito di un contratto privatistico .
Infine osservasi che se un installatore , dopo aver provveduto all'installazione o alla manutenzione di un impianto o un verificatore , una volta eseguita una verifica , garantiscano al cittadino la sicurezza dell'impianto , in relazione alle attività tecniche svolte sul medesimo, e chiedano un corrispettivo per l'attività compiuta ed in realtà (ai sensi del DPR 551/1999, delle norme UNI - CIG e UNI - En vigenti e degli articoli 1,3,5 della legge 6/12/1971 n. 1083) l'impianto risulti ugualmente insicuro e non realizzato a regola d'arte , e i predetti professionisti siano a perfettamente a conoscenza di tale situazione e dolosamente garantiscano come sicuro un impianto ( e quindi consegnano al committente un impianto diverso per qualità da quello pattuito, ovvero consegnino una cosa per l'altra , vale a dire "aliud pro alio") che loro , scientemente , sanno che è insicuro e non realizzato a regola d'arte , la condotta di tali professionisti realizza gli estremi delle fattispecie penali dei reati di frode in commercio (art. 515 c.p. e per la quale in caso di condanna il giudice può ordinare , come pena accessoria , la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'art. 518 c.p.) e della truffa contrattuale (art. 640 c.p.). Nel caso di rinvio a giudizio dei predetti professionisti per tali ipotesi di reato, il cittadino danneggiato potrà costituirsi parte civile nel giudizio penale e richiedere al giudice la loro condanna al risarcimento dei danni provocatigli dalla condotta degli imputati.
- 15) I soggetti abilitati alle verifiche di conformità ai sensi della legge 5/3/1990 n. 46.
Sono abilitate (art. 2 della legge 5/3/90 n. 46) all'installazione , trasformazione , ampliamento e manutenzione degli impianti indicati all'art. 1 della legge 46/90 le imprese iscritte:
- nel registro delle ditte del R.D. 20/9/1934 n. 2011;
- nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985 n. 443.
Le predette imprese che dimostrino la loro iscrizione nei predetti albi almeno da un anno dalla data di entrata in vigore della legge 46/90 hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali previa domanda (art. 5 l.46/90).
L'esercizio di tali attivita' e' , inoltre, subordinato (artt. 3, 4, 5 della legge 46/90) al possesso dei requisiti tecnico professionali (laurea in materia tecnica , diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica , attestato di formazione professionale, prestazione svolta alle dipendenze di azienda del settore per un periodo non inferiore a tre anni) il cui accertamento viene espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato, per tutte le altre imprese da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, le quali rilasciano il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali (art. 3 DPR 6/12/1991 n. 447). Per la progettazione degli impianti (art. 6 l.46/90 - art. 4 del DPR 6/12/1991 n. 447) e' obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
Al termine dei lavori (articoli. 9 l. 46/90 e 7 DPR 1991/447) l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' (redatta sulla base del modello predisposto con decreto 20/2/1992 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 della legge 46/90. Il Sindaco (art. 11 l.46/90) rilascia il certificato di abitabilita' o di agibilita' dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli impianti installati. La dichiarazione (art. 13 l.46/90) deve essere depositata nel comune entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori qualora il nuovo impianto sia installato in un edificio per il quale e' gia' stato rilasciato il certificato di abitabilita', mentre nel caso di rifacimento parziale di impianti il progetto e la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo , ove previsto , si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.
- 16) La qualifica di pubblico ufficiale del libero professionista incaricato dalla pubblica autorità dei collaudi e delle verifiche di conformità ai sensi dell'art. 14 della legge 46/90.
L'art. 14 della legge 46/90 si occupa delle verifiche di conformità degli impianti ai principi di sicurezza stabilita dalla stessa legge e prevede il principio generale della "deregulation". Infatti il legislatore è conscio del grande numero degli impiantì da esaminare e che pertanto , a tal fine, non sono sufficienti le forze degli organi istituzionalmente deputati al controllo. Pertanto al fine di eseguire i collaudi , ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della legge 46/90 e della normativa vigente i comuni , le aziende sanitarie locali , i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro possono avvalersi della collaborazione di liberi professionisti iscritti negli albi professionali , nell'ambito delle rispettive competenze . D'altra parte l'operato degli stessi è comunque necessario , ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 46/90, per la redazione del progetto inerente all'installazione , la trasformazione, e l'ampliamento degli impianti previsti dall'articolo 1 , comma 1 , lettere a, b, c, e , g e comma 2 della legge 46/90. I liberi professionisti allorquando sono incaricati dall'ente pubblico dei collaudi o delle verifiche di conformità degli impianti alle norme di sicurezza sono pubblici ufficiali .
La scelta del legislatore di attribuire al verificatore tali funzioni descrittive, certificative ed espressamente prescrittive, nonchè di preminenza del verificatore sul cittadino , in relazione all'impianto termico verificato, comporta l'assunzione, in capo al verificatore di impianti termici, della qualifica giuridica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. in quanto esercita, certamente , una funzione amministrativa nei confronti del cittadino.
A tali conclusioni previene la recente giurisprudenza con le seguenti pronunce :
- (Sent. C. Cass. n. 1407 del 5/11/1998 - udienza. 3/2/1999) " il dirigente dell'ufficio tecnico comunale , cui il sindaco affida l'incarico di accertare se una costruzione sia stata abusivamente realizzata nello svolgimento di detta attività delegata , agisce in qualità di pubblico ufficiale , ed ha il preciso obbligo di denunciare allo stesso sindaco ( che , a sua volta , ne deve immediatamente informare l'autorità giudiziaria) eventuali abusi penalmente perseguibili" ;
- ( Sent. C. Cass. n. 11265 del 7/10/1998 - udienza . 26/10/98) "deve considerarsi pubblico ufficiale il libero professionista cui l'ente pubblico ( nella specie : camera di commercio ) affidi l'incarico di svolgere attività amministrative in senso oggettivo , proprie dell'ente , e come tali aventi lo scopo di assicurare la protezione di un interesse pubblico , istituzionalmente affidato all'ente committente . ( Nel caso di specie trattavasi di incarico per lo studio e l'elaborazione di un progetto per l'arredo degli uffici dell'ente e per la realizzazione delle opere inerenti) " ;
- ( Sent. C. Cass. n. 896 del 28/10/97 - udienza. 23/1/1998) " pubblico ufficiale è chi esercita una pubblica funzione amministrativa , disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi , caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi , indipendentemente dallo stato giuridico dell'agente" ;
- ( Sent. C. Cass. n. 5575 del 19/3/1998 - udienza. 13/5/1998) " ai sensi dell'art. 357 c.p. è pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici , ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici , in quanto anche in questo caso si verifica , attraverso l'attività svolta , una partecipazione , sia pure in misura ridotta , alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. Ne consegue che , per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacchè ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio , che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi , valutativi o autoritativi , seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione , comporta , in ogni caso , l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche".
Il predetto verificatore , in quanto pubblico ufficiale durante lo svolgimento dell'attività di servizio , è tenuto , ai sensi dell'art. 361 c.p. , a denunciare all'autorità giudiziaria ( o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria) i reati di cui abbia avuto notizia nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni e nel caso non compia la denuncia è punito con la multa da lire sessantamila ad un milione.
La denuncia dei reati eventualmente riscontrati ( per esempio in relazione agli articoli 1 ,3 ,5 della legge 6/12/1971 n. 1083) nel corso dell'attività di verifica deve essere trasmessa (art. 331 c.p.p.) , senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria e (art. 332 c.p.p.) deve:
- contenere gli elementi essenziali del fatto ;
- indicare il giorno dell'acquisizione della notizia , nonchè le fonti di prova già note;
- contenere , quando è possibile, le generalità , il domicilio e quanto altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Inoltre la qualifica di pubblico ufficiale del verificatore consente al pubblico ministero di formulare , ove ne ricorrano gli estremi, nei suoi confronti i seguenti capi di imputazione :
- art. 328 c.p. rifiuto di atti d'ufficio ed omissione di atti d'ufficio ;
- art. 323 c.p. abuso di ufficio ;
- art.317 c.p. , concussione ;
- art. 318 - 321 c.p. , corruzione per un atto d'ufficio;
- art. 319 c.p. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 477 , falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati ;
- art. 480 c.p. falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati.
- 17) Le garanzie contrattuali e la dichiarazione di conformità della canna fumaria .
Il DPR 6/6/2001 n. 380 (testo unico dell'edilizia) , la cui data di entrata in vigore è stata differita al 1/1/2004 dall'articolo 4 della legge 1/8/2003 n. 200, per quanto riguarda la disciplina impiantistica contiene le seguenti norme rilevanti :
- l'articolo 130 afferma che ai fini della commercializzazione , le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro per le attività produttive , di concerto con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti . Le imprese che producono o commercializzano i predetti componenti sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione ( al fine di evitare che , ad esempio , le tubature per l'adduzione dell'acqua vengano venute al fine di essere utilizzate per condurre il gas o per contenere cavi elettrici ) ;
- l'articolo 134 sostiene che qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontrino difformità dalle norme del testo unico , anche se non emerse da eventuali precedenti verifiche, devono farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione , a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del conduttore. E' evidente la novità di tal disposizione poiché prevede che tali soggetti debbono esercitare , entro un termine breve di decadenza , l'eventuale azione civile , che ben può riguardare la non conformità di un ascensore condominiale alle regole dell'arte , richiedendo addirittura l'intervento delle autorità comunali.
Deve rilevarsi che anche la vendita e l'installazione , la verifica e la manutenzione di una canna fumaria , anche collettiva ramificata condominiale, consistente in un bene mobile anche da assemblare [1] , rientrano nel campo di applicazione del D.Lvo 2/2/2002 n. 24 (attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo e che ha introdotte nuove norme all'interno del codice civile ) con le seguenti importanti conseguenze :
- il venditore ha l'obbligo (art. 1519 - ter del codice civile ) di consegnare un bene conforme al contratto di vendita ed il difetto di conformità che deriva dall'installazione è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità ;
- in caso di difformità l'acquirente ha diritto al ripristino , senza spese , della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ;
- può essere richiesta (art. 1519 - quater del codice civile ) una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine stabilito , oppure la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti ;
- il venditore - installatore della canna fumaria è responsabile (art. 1519 - sexies del codice civile) se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna o dall'installazione del bene predetto ;
- il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore - installatore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
La dichiarazione di conformità della canna fumaria deve essere redatta , al termine dei lavori, dall'impresa installatrice sulla base del modello approvato con decreto del Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato del 20/2/1992 e il legale rappresentante dell'impresa installatrice deve dichiarare , sottoscrivendo sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte , secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 46/1990 , tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio , avendo in particolare :
- seguito la norma applicabile all'impiego , citando le norme tecniche e di legge , distinguendo tra quelle riferite alla progettazione , all'esecuzione e alle verifiche ;
- installato componenti e materiali costruiti a regola dell'arte e adatti al luogo d'installazione ai sensi dell'art. 7 della legge 46/1990 ;
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo , avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge .
Occorre ricordare che elementi essenziali della dichiarazione di conformità , anche se nella pratica sono spesso del tutto omessi, sono gli allegati obbligatori che consistono :
- nella relazione della tipologia dei materiali utilizzati che deve contenere , per i prodotti soggetti a norme , la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata , ove esistente , con riferimenti a marche , certificati di prova , ecc. , rilasciati da istituti autorizzati . Inoltre per gli altri prodotti , che devono essere elencati , il firmatario deve dichiarare che si tratta di materiali , prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 46/1990 e la relazione deve dichiarare l'idoneità della canna fumaria rispetto all'ambiente d'installazione ;
- lo schema dell'impianto realizzato mediante la descrizione dell'opera come eseguita ;
- il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti : in tale caso è sufficiente l'indicazione del nome della ‘impresa esecutrice e della data della dichiarazione ;
- la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'installatore.
[1] Invero l'art, 1519 - bis , comma secondo lettera a, del codice civile definisce consumatore "qualsiasi persona fisica che .... Agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Ne consegue che la realizzazione di una canna collettiva ramificata in un condominio rientra in tale definizione del codice civile in quanto le persone fisiche o giuridiche e componenti del medesimo , all'atto di sottoscrivere il contratto di installazione, agiscono al di fuori dell'attività imprenditoriale o professionale singolarmente svolta dai singoli proponenti.