E' prioritario presentare come si attua il reverse-charge, ovvero, l'inversione dell'addebito dell'imposta sul valore aggiunto
E' una particolare procedura che, sovvertendo una regola generale di base, trova applicazione in presenza di operazioni negoziali, attuate da due soggetti contraenti, entrambi, contribuenti ai fini dell'IVA secondo il regime ordinario, richiede il seguente formalismo metodologico:
Con tale procedimento l'acquirente non diventa né creditore né debitore d'imposta e non si attua alcuna probabilità di evasione tributaria.
Così, in quanto la cessione è considerata "operazione imponibile IVA ad ogni effetto, il venditore, quale contribuente IVA, non perde il diritto all'eventuale credito dell'imposta a lui addebitata sull'acquisto, o sui costi di costruzione o ristrutturazione sostenuti, ed ha la facoltà di chiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza, nel rispetto dell'art. 30 DPR 633/1972.
Il meccanismo dell'inversione dell'IVA, è in continua evoluzione nell'ambito della legislazione nazionale.
E' l'effetto del recepimento, da parte dell'Italia, delle direttive in materia, promosse dal Consiglio della Comunità Europea.
In ambito italiano, l'art. 17 D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, ai commi 1 e 2, qualifica la figura del soggetto passivo d'imposta, vale a dire del debitore IVA, individuandolo, di norma, nel cedente di un bene o nel prestatore di un servizio.
Sempre secondo una regola generale tributaria nazionale, il cedente o il prestatore, oltre al dovere di versare l'imposta sul valore aggiunto delle fatture attive emesse, cumulativamente ed al netto degli importi detraibili (art. 19 DPR 633/1972), è tenuto anche ad osservare tutte le ulteriori incombenze connesse, o comunque relative, l'applicazione delle norme riguardanti l'imposta in oggetto.
Quindi, è principio generale che il cedente o prestatore debba emettere la fattura contenente l'addebito dell'IVA, applicata secondo l'aliquota prevista per la tipologia dell'operazione eseguita, assumendone tutte le conseguenze sanzionatorie in caso di errata indicazione.
Tuttavia, detta regola ha subito nel tempo alcune deroghe che hanno rovesciato la soggettivazione passiva.
Si tratta, appunto, dell'inversione dell'addebito dell'IVA, meccanismo conosciuto con il termine reverse-charge.
Ad oggi, le principali deroghe, contenute al comma VI dell'art. 17 DPR 633/1972, riguardano le seguenti operazioni attive:
Sono considerati fabbricati strumentali per natura, con riferimento anche alla singola unità immobiliare, quelli che, per le loro intrinseche caratteristiche oggettive, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazione.
Sono tali, gli immobili, classificati o classificabili in Catasto Urbano, in categoria A/10 e nelle categorie C, D ed E.
Con riferimento alla cessione di fabbricati strumentali, ed in particolare per quelli i cui lavori di costruzione o ristrutturazione sono ultimati da oltre quattro anni, l'applicazione del reverse-charge è condizionata all'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA da parte del cedente, e della sussistenza della posizione normale di contribuente IVA, da parte del cessionario.
E' considerato contribuente normale IVA il soggetto che attua la piena compensazione dell'imposta fatturata con quella subita con le fatture ricevute
L'opzione è l'espressione della facoltà concessa al contribuente IVA, al fine di evitare che la vendita assuma la qualifica di operazione esente, consentendogli, conseguentemente, di sottrarsi dall'indetraibilità dell'imposta a monte, totale o parziale, eventualmente a lui addebitata nel decennio precedente.
Applicazione dell'IVA non vuole dire addebito dell'IVA; come in precedenza evidenziato, l'IVA è applicata con aliquota zero.
Di recente, sono intervenute altre variazioni.
Dal 1° febbraio 2008, il reverse-charge non è applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (cfr. art. 1, comma 162, L. 24-12-2007, n° 244).
E' opinione di chi scrive che la precisazione ha valore interpretativo, non innovativo, della precedente prescrizione.
Dal 1° marzo 2008, il reverse-charge è applicabile alle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter dell'art. 10 (cfr. art. 1, comma 157 L. 24-12-2007, n° 244).
Rispetto alla precedente dizione, si fa notare che muta il riferimento alle lettere di cui al n°8-ter dell'art. 10/633.
Prima il rinvio era ai fabbricati descritti alla lettera "d"; dal 1° marzo 2008, i fabbricati di riferimento sono quelli di cui alle lettere "b) e d)".
Rispetto al precedente, il reverse-charge per la cessione immobiliare è applicabile anche per i fabbricati strumentali per natura effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione dell'imposta in percentuale pari o inferiore al 25%.
In questa ultima fattispecie, è necessaria apposita dichiarazione in atto del compratore.
Pietro Abbiati