Login utente

La Rivista 








SENTENZE

Inserito da segreteria regionale il Mar, 25/12/2007 - 07:11
Anno: 
2007
mese: 
10-Ottobre

La presente rubrica è a cura dell'avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti per ogni sentenza: l'estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale  

918 - Cass. civ., Sez. V, 09/05/2007, n.10597

L'ASSOGGETTAMENTO IRAP E IL RICORSO IN CASSAZIONE

Deve essere rigettato il ricorso  per cassazione con cui la Amministrazione sostenga l'assoggettamento ad Irap ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 di un libero professionista (nel caso di specie ingegnere) senza evidenziare se ed in quali atti si sia evidenziata l'utilizzazione da parte del professionista di elementi di organizzazione.

Con visione davvero minimalista, si potrebbe assumere che anche la sussistenza di esigui elementi organizzativi e la uti­lizzazione di un qualche strumento o di una qualche collaborazione comporti la assoggettamento dei ricavi del profes­sionista all'Irap. La visione da considerare è apprezzabilmente più ampia ed infatti la stessa Corte di Cassazione ha sta­tuito che per aversi esercizio di attività autonomamente organizzata soggetta ad irae occorre che r attività abituale ed autonoma del contribuente "dia luogo ad una struttura che potenzi ed accresca la capacità produttiva, del contribuente stesso". (cass. 3675/2007; coriffirme, cass.3674/2007). Poiché ormai è assodato che anche le società possono ammini­strare i condominii, è utile ricordare che la sentenza n.10594/ 2007 ha insegnato che il reddito percepito nella qualità di amministratore, sindaco o revisore di società non è soggetto ad Irap anche l'incarico sia quando sia esercitata da un li­bero professionista che per altro verso sia soggetto ad Irap in quanto provvisto di un'autonoma organizzazione (non utilizzata però per lo svolgimento dei compiti di amministratore).

919 - SS. UU. Sentenza 16 novembre 2006 - 30 luglio 2007 n. 16794
LA REALIZZAZIONE DI NUOVE ABITAZIONI E I DIRITTI DEI CONDOMINI

Nel caso in  cui in un condominio il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale innalzi mura perimetrali rifacendo il tetto e crean­do nuove unità abitative sostitutive delle precedenti soffitte esistenti, gli altri condomini del fabbricato hanno diritto ad ottenere dal realizzato­re la corresponsione dell'indennità di sopraelevazione prevista dall'articolo 1127 c. c. comma quarto del cod. civile poiché l'indennizzo com­pete a prescindere dal fatto che sì siano realizzati nuovi  piani o nuove fabbriche, avendo l'indennità in questione natura sostanzialmente riparatoria  essendo finalizzata a compensare gli altri condomini dalla diminuzione di valore di ogni  porzione di piano della perdita del quale abbiano la proprietà, a nulla valendo l'eventuale aumento degli oneri condominiali in capo a1 proprietario dell'ultimo piano, sca­turente dalla ipotetica rettifica delle tabelle millesimali dell'edificio

In esito alla sentenza in commento sarà consentito ai singoli condomini esigere il pagamento della cosiddetta in­dennità di sopraelevazione, anche in riferimento alle operazioni di recupero del sottotetto che siano stati realizzate negli anni passati. Più precisamente, poiché la giurisprudenza ha ritenuto che il diritto alla indennità insorge in ca­po al singolo proprietario al momento in cui la sopraelevazione viene eseguita, si potrà guardare agli interventi di recupero ultimati negli ultimi dieci anni prima. La decisione delle Sezioni Unite era stata annunciata da moltissimi mesi, ma il ritardo con il quale è finalmente arrivata non ne svaluta per nulla la particolare importanza che consi­ste nel superamento di un pesante dubbio interpretativo. Il vigente testo dell'articolo 1127 del codice civile del 1942 è stato redatto avendo in mente quanto accedeva in quei decenni. Pertanto, volendo indicare le modifiche che com­portino incremento di cubatura per le porzioni immobiliari site al piano più alto dell'edificio, il compilatore del co­dice ha usato la seguente espressione: "11 proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuo­ve fabbriche". In dipendenza del letterale tenore di tale formulazione la nozione di sopraelevazione è stata stret­tamente collegata con la realizzazione di nuovi piani, o comunque con la realizzazione di veri e propri corpi di fab­brica. Nel frattempo, però, le esigenze del mercato immobiliare hanno reso molto frequente il cosiddetto "recu­pero dei sottotetti", che è una sorta di sopraelevazione in tono minore. Dottrina e giurisprudenza hanno dappri­ma mostrato atteggiamento affatto conservatore ed hanno escluso la applicabilità delle disposizioni di cui all'arti­colo 1127 c.c. al semplice recupero. Il nostro Tribunale e, per la verità, anche il Tribunale di Monza (sentenza 15 5 2006) hanno mostrato maggiore inclinazione a recepire le nuove esperienze ed hanno indicato una nuova via. Ora, le Sezioni Unite delle Sezioni Unite hanno sostanzialmente affermato che in tutti i casi nei quali vi è aumen­to di volumetria insorge il dirotto alla indennità. Naturalmente, tale diritto può essere azionato solo dai singoli con­domini, e non dal condominio.

 

920 - Cons. Stato, Sez. IV, 16/03/2007, n.1276

L'art. 31 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato  dalla L 6 agosto 1967 n. 765, che consente a "chiunque" di impugnare le concessioni edilizie ritenute illegittime, deve essere inteso nel senso che, con l'ovvia esclusione di ogni azione popolare, va ricono­sciuta una posizione di interesse legittimo in capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che, peraltro, debba essere data dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.

 

La massima ufficiale che accompagna la sentenza emessa dal Consiglio di Stato è ancora più icastica: "L'art. 31 della L. n. 1150/1942 consente a "chiunque" di impugnare le concessioni edilizie ritenute illegittime". In fatto, co­me si è visto, il "chiunque" deve essere meglio inteso e precisato. Si deve così considerare che deve trattarsi di un soggetto che, in ragione delle posizioni giuridicamente rilevanti delle quali è portatore, abbia un interesse legittimo alla rimozione del provvedimento amministrativo. La massima è utile per gli amministratori, i quali possono con­siderare la esperibilità non soltanto dei rimedi propri della giustizia civile, ma anche del ricorso alla Giustizia Am­ministrativa, quando si tratti di conseguire tutela a fronte di nuove opere eseguite dai vicini, idonee ad incidere ne­gativamente sul godimento delle porzioni che compongono 2 condominio. Oltre alla possibilità di impugnare le autorizzazioni edilizie avanti al Tar, si deve naturalmente ricordare la opportunità ( e in qualche caso la necessità) che la assemblea dia espressa autorizzazione a norma del secondo comma dell'articolo 1131 c.c.. Come di con­sueto, l'amministratore si asterrà da autonome iniziative guidiziali che impegnino le casse del condominio, quando le stesse non si presentino con connotati di apprezzabile urgenza ed indifferibilità.