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La Rivista 








TASSE E GUAI

Inserito da segreteria regionale il Sab, 15/03/2008 - 15:30
Anno: 
2008
mese: 
02-Febbraio
Autore Articolo: 

PIETRO ABBIATI

CESSIONE DI BENI O PRESTAZIONE DI SERVIZI?

         In materia della ritenuta del 4%, da applicare obbligatoriamente per iniziativa del sostituto d'imposta, su determinati corrispettivi, e' frequente la domanda se la fattura, della quale l'amministratore di condominio si accinge a corrisponderne il prezzo, in misura parziale o totale, contiene l'addebito per la cessione di un bene ovvero per l'esecuzione di una prestazione di servizi.

         Al fine di tracciare la scenografia della norma, si ricorda che con l'art. 1, comma 43, della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n° 296) il condominio, già qualificato sostituto d'imposta (cfr. art. 21, comma XI, lettera b n° 1, L. 27 dicembre 1997, n° 449) è raggiunto da un'ulteriore obbligazione tributaria.

         A decorrere dal 1° gennaio 2007, il condominio, all'atto del pagamento di corrispettivi, dovuti per prestazioni relativi a contratti di appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, deve operare una ritenuta del 4%.

         Detta ritenuta non trova attuazione solo nell'ambito dell'esercizio d'impresa (con riguardo al creditore), ma anche nel caso in cui il pagamento sia inerente a corrispettivo classificabile come reddito diverso, in quanto l'opera è stata eseguita da un soggetto, non contribuente IVA, in via del tutto occasionale.

         L'inciso contenuto nella norma tributaria, "anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi",  ad avviso di chi scrive, vuole essere la conferma che, nell'ambito del condominio, la prestazione è resa nell'interesse dei condòmini che, rispetto al condominio, sono terzi.

         Nel rispetto dei principi che regolano la ritenuta, questa compete al condominio, e per esso al suo amministratore in carica, e, correttamente, è sostenuta dal percettore.

Infatti, attuando la rivalsa (obbligatoria), il corrispettivo è erogato al netto della ritenuta, applicata a sua volta sull'importo al netto di IVA, e l'importo della ritenuta, in quanto ha natura di acconto d'imposta sul reddito, grava sul percettore/contribuente.

         Tra le varie manifestazioni delle prestazioni dipendenti da contratto d'appalto o d'opera, una in particolare, ha creato non poche perplessità ed incomprensioni.

         E' il caso della fornitura di beni con posa in opera che, spesso in via arbitraria,  è utilizzata per non applicare la ritenuta in esame.

         Omissione del tutto sconsigliabile giacché la sanzione, per l'eventuale omissione, colpisce il condòminio.

         La prima citazione è contenuta nella circolare 29 dicembre 2006, n° 37, emessa dall'Agenzia delle Entrate - direzione centrale normativa e contenzioso - in materia di applicazione del sistema dell'inversione dell'applicazione dell'IVA.

         Ebbene, in tale contesto, al fine di delineare il campo di applicazione del metodo dell'applicazione dell'imposta, da parte del committente, procedendo alla individuazione del settore edile e dei contratti interessati dal sistema del riverse-charge, si legge la seguente affermazione: "devono ritenersi, inoltre, escluse dal reverse-charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi".

         E' pacifico che, in quanto cessione e non prestazione, in sede di pagamento del corrispettivo non è da applicare alcuna ritenuta.

         Si tratta, ora, di procedere nel tentativo (arduo) di tracciare un quadro sinottico che consenta di pervenire alla soluzione del caso, nel rispetto dei principi del Codice Civile e delle disposizioni tributarie.

         L'enunciazione è necessaria; tuttavia non scevra di perplessità e dubbi.

         La prima ricerca riguarda la norma tributaria, ed esattamente l'art. 12 DPR 26 ottobre 1972, n° 633, dove si ha una prima risposta al termine di accessorietà.

         Al primo comma dell'art. 12/633, tra l'altro, è detto che la posa in opera...e le altre prestazioni accessorie ad una cessione di beni...è attratta alla cessione da un stretto rapporto di dipendenza; la posa in opera, in quanto accessoria, è parte della cessione e non è considerata autonomamente ai fini dell'IVA.

         Sempre nel contesto del reverse-charge IVA in edilizia, la circolare 16 febbraio 2007, n° 11, rispondendo ad un quesito riguardante la produzione di infissi, accompagnata dalla posa in opera da parte del falegname produttore, l'Agenzia delle Entrate considera l'attività di falegnameria non riconducibile al settore edile, quindi non soggetta al sistema dell'inversione d'IVA.

         Ciò che, in questa sede, è colto, non è tanto l'esclusione dal settore edile in senso lato, quanto l'affermazione che l'esclusione riguarda la negazione della prevalenza della prestazione di servizio, prestazione che è, e costituisce, il presupposto principale per l'applicazione del metodo dell'inversione.

         Si ha, pertanto, sia pure indirettamente, la conferma che, nella specie del falegname che realizza i serramenti e li installa, l'operazione è classificata tra le cessioni di beni e non tra le prestazioni di servizi.

         Recentemente, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 28 settembre 2007, n° 272, dopo aver precisato che "al fine di distinguere in concreto se una determinata operazione rientri nel concetto di cessione ovvero di prestazione occorre fare riferimento a diversi criteri, tra cui assume particolare rilevanza la volontà delle parti", rinvia a precedente risoluzione, la n° 141 del 15 settembre 2000.

         Nella risoluzione 141/2000, è meglio chiarito che "la qualificazione di un contratto al fine di stabilire se si è in presenza di un negozio ad effetti reali (cessione) o, al contrario, ad effetti obbligatori che regolano un facere (prestazione) non può prescindere...da un'interpretazione del contratto stesso secondo i canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 e 1363 e 1366 del Codice Civile".

L'Agenzia delle Entrate, in poche parole, si allinea alla precisazione fornita dalla Corte UE (29 marzo 2007) in base alla quale l'elemento predominante che qualifica l'operazione, non è tanto il rapporto tra prezzo del bene e quello della prestazione del servizio, quanto la prevalenza della cessione rispetto alla posa in opera.

         Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 22 marzo 2000, n° 3433) secondo la quale, quando l'attività produttiva non è considerata un mero strumento per ottenere il bene, bensì l'oggetto principale ed essenziale dell'operazione assunta, risultando prevalente l'obbligazione di fare da quella di dare, si avrà contratto d'appalto o d'opera e, dunque, prestazione di servizi.

         A tale proposito si veda a pagina 17 del manuale l'agenzia informa n°6/2007, dedicato al condominio.

         Per tentare la soluzione in materia d'applicazione dell'art. 25ter DPR 29 settembre 1973, n° 600, o meno, cioè della ritenuta del 4% sui pagamenti in oggetto eseguiti dal condominio, gli elementi fondamentali per la corretta interpretazione dell'operazione composita sono da rintracciare: nella volontà negoziale delle parti; nella prevalenza della cessione rispetto alla prestazione, che assume natura di accessorietà; nella collocazione del bene tra quelli che costituiscono oggetto cui è diretta l'attività esercitata dal cedente.

         Spero di aver contribuito a chiarire e non avere ulteriormente complicato la non facile collocazione dell'operazione composita tra le cessioni o tra le prestazioni.

pietro abbiati