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La Rivista 








TESTO UNICO EDILIZIA: La definitiva entrata in vigore del titolo V del DPR 6/6/2001 n.380

Inserito da segreteria regionale il Mer, 09/01/2008 - 06:28

L'entrata in vigore definitiva delle norme tecnologiche relative alla sicurezza degli impianti contenute nel capo V del DPR 6/6/2001 n. 380 ( testo unico sull'edilizia) .

Il testo unico dell'edilizia, il DPR 6/6/2001 n. 380 , ha conosciuto numerosi rinvii della sua entrata in vigore , tuttavia dalla data del 1/1/2008 è finalmente entrato definitivamente in vigore anche per quanto riguarda la parte impiantistica contenuta nel capo V (dal titolo : norme per la sicurezza degli impianti).

Notasi che l'art. 3 , comma primo, del d.l. 28/12/2006 n. 300 (contenente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e pubblicato su GU n. 300 del 28/12/2006) afferma che : "il termine previsto dall'articolo 1 - quater, comma primo, del d.l. 12/5/2006 n. 173 (convertito con modificazioni dalla legge 12/7/2006 n. 228) è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti ( previsto dall'articolo 11 - quatordecies , comma 13, lettera a) del d.l. 30/9/2005 n. 203 , convertito con modificazioni dalla legge 2/12/2005 n. 248) e comunque non oltre il 31/5/2007.

L'art. 3, comma primo, della legge 26/2/2007 n. 17 (che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 28/12/2006 n. 300) afferma : "Il termine previsto dall'art. 1 - quater , comma primo, del d.l. 12/5/2006 n. 173 , convertito con modificazioni, dalla legge 12/7/2006 n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'articolo 11 - quaterdecies , comma 13, lettera a) , del decreto legge , convertito con modificazioni , dalla legge 2/12/2005 n. 248 e, comunque non oltre il 31/12/2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo di cui la primo periodo del presente comma , sono abrogati il regolamento di cui dal DPR 6/12/1991 n. 447, gli articoli da 107 a 121 del DPR 6/6/2001 n. 380, e la legge 5/3/1990 n. 46 , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per la violazione degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui la primo periodo del presente comma." Osservasi che detto regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro il 3/12/2007 (appunto entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delegata 2/12/2005 n. 248 che ha convertito il d.l 30/9/2005 n. 203) e che , essendo trascorso infruttuosamente tale data , il regolamento non può più essere emesso in quanto è definitivamente trascorso il termine previsto dalla legge delega .

Notasi che né la legge finanziaria del 2008 ( legge 24/12/2007 n. 244) né il decreto mille proroghe , il d.l 31/12/2007 n. 248 contenente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria , non contengono norme che prorogano l'entrata in vigore del capo V del DPR n. 380/1001 il quale pertanto è entrato in vigore dal 1/1/2008.

- Il contenuto del capo V del DPR 6/6/2001 n. 380 : gli impianti e la loro sicurezza negli edifici, le attività e i soggetti incaricati.

Gli edifici contengono impianti tecnologici i quali hanno la finalità di renderli più funzionali alle esigenze quotidiane di vita : appare evidente che la sempre maggiore complessità tecnologica delle strumentazioni di servizio degli immobili se da un lato ne aumentano il valore economico, dall'altro espongono l'incolumità degli abitanti a rischi significativi. Gli impianti tecnologici sono soggetti alla disciplina del DPR 380/2001 (d'ora in poi abbreviato in T.U.) in relazione a qualsiasi destinazione ( residenziale , commerciale o produttiva) dell'edificio a cui sono adibiti e tale precisazione innova completamente il disposto dell'articolo 1 della legge 5/3/1990 n. 46 che limitava l'applicazione della predetta legge (tranne gli impianti previsti dall'articolo 1 , lettera, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive , al commercio , al terziario e ad altri usi) esclusivamente agli edifici adibiti ad uso civile.

Gli impianti contemplati dal T.U. (art. 107) sono i seguenti :

- gli impianti di produzione , di trasporto , di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere , le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

- gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido , aeriforme , gassoso e di qualsiasi natura o specie ;

- gli impianti idrosanitari e gli impianti di trasporto, di trattamento , di uso , di accumulo e di consumo di acque all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

- gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

- gli impianti di sollevamento di persone odi cose per mezzo di ascensori , di montacarichi , di scale mobili e simili.

Proprio a causa della delicatezza e l'alto contenuto professionale richiesti per gli interventi in tutti tali impianti il T.U. prevede (art. 108) che, in relazione ai medesimi, solo determinati soggetti, ovvero le imprese singole ed associate , regolarmente iscritte nel registro delle ditte (R.D. 20/9/1934 n. 20011) o nell'albo provinciale delle imprese provinciali delle imprese artigiane (legge 8/8/1985 n. 443), possano installare , trasformare , ampliare e operare manutenzioni . Inoltre tali attività possono essere concretamente esercitate dall'imprenditore che abbia le seguenti qualifiche , oppure se lo stesso non li abbia può utilizzare , in propria vece , un preposto in qualità di responsabile tecnico il quale sia in possesso dei seguenti requisiti professionali (art. 109):

- laurea in materia tecnico specifica ottenuta presso un'università statale o legalmente riconosciuta;

- diploma di scuola secondaria superiore con specializzazione, conseguita presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, nel settore delle attività relative alla progettazione degli impianti (art. 110) dopo un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore ;

- titolo o attestato , legalmente riconosciuto attraverso la formazione professionale , dopo almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;

- prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa del settore , nel medesimo ramo di attività dell'imprenditore , per un periodo non inferiore a tre ani , escluso l'apprendistato, in qualità di operaio installatore specializzato nelle attività di installazione , trasformazione , ampliamento e manutenzione degli impianti sopra descritti.

Presso ogni Camera di commercio , industria ed artigianato e agricoltura è istituito un albo dei soggetti in possesso dei requisiti sopra citati , mentre le modalità per l'accertamento dei requisiti sono stabiliti con decreto del ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato.

Altri soggetti abilitati ad eseguire interventi sugli impianti sopra descritti sono le imprese in possesso di una attestazione per le singole categorie rilasciata da una società organismo di attestazione ( autorizzata ai sensi del DPR 25/1/2000 n. 34).

Il collaudo e l'accertamento di conformità degli impianti di sollevamento di persone o cose con ascensori o montacarichi (art. 108 comma quarto) possono essere eseguiti dai professionisti iscritti negli albi professionali ed inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio , industria , artigianato ed agricoltura (art. 9 , comma primo, del DPR 6/12/1991 n. 447). Per l'installazione , la trasformazione e l'ampliamento di tutti gli impianti sopra descritti, esclusi gli impianti idrosanitari e gli impianti di protezione antincendio, è obbligatoria la redazione di un progetto , che deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo professionale e tale atto deve essere depositato , unitamente al progetto edilizio presso lo sportello unico. Il T.U (art. 119) afferma che con un regolamento di attuazione (emesso ai sensi dell'articolo 117 della legge 23/8/1988 n. 400) vengono precisati i limiti peri quali risulta obbligatoria la redazione di un progetto per l'installazione , la trasformazione e l'ampliamento di tutti gli impianti sopra descritti e le modalità di redazione del progetto in relazione alla sua complessità.

Alla luce dei particolari requisiti tecnici e professionali richiesti per l'esecuzione delle attività sugli impianti asserviti agli edifici se tali interventi sono compiuti da un soggetto sprovvisto di tali attribuzioni ricorre indubbiamente l'ipotesi del reato previsto dall'articolo 348 del codice penale e che punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516 chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dallo Stato.

- L'installazione , il collaudo e la verifica dell'impianto.

Il T.U. (art. 112) stabilisce il generale obbligo delle imprese installatrici di eseguire gli impianti a regola d'arte e di usare , parimenti , materiali realizzati secondo la regola dell'arte la quale è costituita dalle norme tecniche di sicurezza dell''Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). La stessa norma contiene la clausola generale di chiusura per la quale è regola dell'arte quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia : pertanto appartengono al novero delle regola d'arte le norme tecniche armonizzate europee (norme EN). Tra le norme di regola dell'arte vi sono quella che prevede per gli impianti elettrici la messa a terra e la dotazione di impianti differenziali ad alta sensibilità o di latri sistemi di protezione equivalenti e l'adeguamento di tutti gli impianti realizzati alla data del 13/3/1990.

Per attestare la messa in sicurezza dell'impianto installato l'impresa deve rilasciare (art. 113) , al committente ed al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti, sottoscritta dal titolare , con la quale attesti di avere seguito le norme della regola dell'arte; in tale dichiarazione sono elencati i riferimenti (numeri di partita I.V.A. e di iscrizione alla camera di commercio) dell'impresa installatrice , la relazione dei materiali impiegati e il progetto degli impianti quando previsto (art. 110). L'importanza della dichiarazione di conformità sottolineata dall'art. 115 del T.U. che subordina alla presentazione di tale atto o del certificato di collaudo degli impianti installati , quando previsto il rilascio , da parte e del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale , del certificato di agibilità . Invero sono esclusi (art. 116) dall'obbligo della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo i lavori che riguardano:

- l'ordinaria manutenzione degli impianti sopra descritti;

- pur permanendo l'obbligo della emissione al termine dei lavori della dichiarazione di conformità, le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari .

Per gli impianti nuovi sopra descritti , con esclusione degli impianti idrosanitari e gli impianti di sollevamento di persone o cose con ascensori o monta carichi, vengano installati (art. 117) in edifici per i quali è già stati rilasciato il certificato di agibilità l'impresa installatrice deve depositare, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori , presso lo sportello unico , il progetto di rifacimento dell'impianto , la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati , laddove sia previsto dal regolamento di attuazione citato dall'art. 119 del T.U. Se sono compiuti lavori parziali di innovazione su impianti esistenti il progetto e la dichiarazione di conformità o di collaudo si riferiscono soltanto alla parte nuova realizzata e nella relazione allegata alla dichiarazione di conformità deve essere indicata la compatibilità dei nuovi impianti realizzati rispetto a quelli esistenti. Tale precisazione è particolarmente significativa ai fini della sicurezza degli utenti poiché spesso gravi incidenti sono provocati dalla concreta e non calibrata sovrapposizione di impianti nuovi con vecchi senza la previsione degli accorgimenti tecnici idonei a coniugare le differenti tecnologie. Inoltre è sempre consentito ricorrere , in oltre al deposito dei progetti di rifacimento dell'impianto, alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati sulla base dell'articolo 111. Infatti tale articolo prevede che qualora la normativa richieda il certificato di collaudo degli impiantì installati in relazione a tutti gli impianti , con l'esclusione di quelli idrosanitari e di sollevamento di persone o cose con ascensori o montacarichi , il committente è esonerato dalla produzione di tale documento se dichiari , prima dell'inizio dei lavori, di effettuare il collaudo a cura di professionisti abilitati , i quali non siano intervenuti nella progettazione , direzione ed esecuzione , e che attestano la conformità dei lavori ai progetti approvati e alla normativa vigente . Tale certificazione viene trasmessa dal direttore dei lavori allo sportello unico e l'amministrazione può esercitare in proposito i controlli tecnici atti a verificarne la veridicità.

La redazione del progetto di impianti , che deve essere depositato allo sportello unico contestualmente al progetto edilizio, il quale ha per oggetto l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di tutti gli impiantì descritti all'articolo 107 , tranne quelli idrosanitari e per il sollevamento di persone o cose tramite ascensori o montacarichi, è obbligatoria (art. 110 , comma secondo) al di sopra i limiti dimensionali indicati dal regolamento di attuazione indicato dall'art. 119.

Atteso il grande numero dei controlli da eseguire negli impianti asserviti agli edifici e che non possono essere svolti soltanto con le forze della pubblica amministrazione il T.U. ammette a tal riguardo (art. 118) l'apporto di soggetti esterni , che assumeranno, durante lo svolgimento di tale incarico, la qualifica giuridica di pubblici ufficiali in quanto , ai sensi dell'articolo 357 del codice penale , esercitano una pubblica funzione amministrativa. Ne consegue che rispondono dei reati tipici dei pubblici ufficiali (articoli 314 e seguenti del codice penale) e, per l'articolo 361 del codice penale , debbono denunciare alla autorità giudiziaria i reati di cui hanno conoscenza nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni : in difetto di tale denuncia sono punibili con la multa da euro 30 a euro 516. In particolare per eseguire i collaudi ove previsti e per accertare la conformità degli impianti alla normativa vigente varie pubbliche autorità (i comuni , le aziende sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ) possono avvalersi della collaborazione di liberi professionisti nell'ambito delle rispettive competenze definite dall'articolo 110 e secondo le modalità indicate dal regolamento specificato dall'articolo 119. L'opera dei privati professionisti culmina nel rilascio del certificato di collaudo entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

- L'adeguamento della normativa locale e le sanzioni amministrative.

L'attività normativa avente ad oggetto gli impianti tecnologici asserviti agli edifici è stata per lungo tempo , almeno fino all'entrata in vigore della legge 5/3/1990 n. 46, esclusivo appannaggio dei regolamenti d'igiene locali emessi dai singoli comuni. A seguito della nascita delle regioni e della loro potestà legislativa l'intero territorio nazionale assiste, in detta materia , ad una legislazione caotica dove fonti giuridiche diverse (leggi regionali , regolamenti comunali locali , circolari ministeriali ) convivono e si sovrappongono creando un effetto "a macchia di leopardo " che disorienta l'interprete e soprattutto l'imprenditore. Per dirimere le interpretazioni contrapposte o divergenti tra varie fonti giuridiche il T.U. (art. 121) prevede l'adeguamento al proprio disposto dei regolamenti comunali e regionali. Tale norma ha natura meramente programmatica poiché non abroga "sic et sempliciter" i regolamenti regionali o comunali contrastanti , bensì rimette a tali autorità il compito di adeguare la loro normativa tecnica al T.U. stesso . Ne consegue che permane il disordine normativo sopra citato poiché in attesa che i comuni e le regioni adeguino la loro normativa il cittadino se vuol fare valere la normativa del T.U. , in quanto più favorevole alle sue necessità , è obbligato a ricorre al giudice amministrativo al quale deve chiedere la sospensiva e l'annullamento della norma regolamentare contrastante. Quindi per ottenere il rispetto del T.U. occorre che il singolo si armi di tempo, pazienza e denaro.

Il DPR n. 380/2001 contiene il principio (art. 114) che il committente o il proprietario sono tenuti ad affidare i lavori di installazione , di trasformazione , di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate in caso di inadempimento è prevista la sanzione amministrativa (art. 120 , secondo comma) del pagamento di una soma da euro 516 a euro 5164, sanzione generale prevista per tutte le violazioni di tutte le norme del capo V del T.U. Invece qualora i predetti soggetti non richiedano all'impresa la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 113 sono sanzionati in via amministrativa con il pagamento della somma da euro 51 a euro 258 . Anche dette sanzioni hanno natura programmatica in quanto di scarsa applicazione nella pratica , tuttavia le stesse sono importanti per il principio che affermano ovvero che la sicurezza delle mura domestiche o lavorative non è affidata esclusivamente alla responsabilità del professionista incaricato dell'esecuzione degli impianti , ma anche al committente ed al proprietario i quali devono vigilare affinché il contenuto minimo del principio di precauzione enunciato dal T.U. venga effettivamente applicato. Vale a dire che il committente o il proprietario per ottenere la realizzazione degli impianti descritti all'articolo 107 devono rivolgersi ed ottenere la collaborazione di professionisti abilitati e richiedere , al termine dei lavori , la dichiarazione di conformità che attesti la corrispondenza dell'esecuzione degli impianti alle norme della regola dell'arte.

Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 119 determina le modalità di sospensione delle imprese dal registro o dall'albo (previsto dall'art. 108 , comma primo) e dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti iscritti nei relativi albi , dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti , nonché gli aggiornamenti delle sanzioni amministrative sopra citate.

- Le norme di risparmio energetico degli edifici.

Il risparmio energetico negli edifici risponde agli impegni internazionali dell'Italia la quale ha aderito al protocollo di Kioto finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas e di sostanze inquinanti per evitare il cosiddetto "effetto serra" , ovvero l'eccessivo surriscaldamento dell'atmosfera del pianeta. Ne consegue che le norme finalizzate (art. 122) al contenimento dei consumi di energia riguardano ogni genere di edificio sia pubblico che privato e quale che sia la destinazione d'uso e l'esercizio e la manutenzione degli impianti; tuttavia l'applicazione delle norme è graduale nel caso di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Al fine di promuoverne l'adozione sono soggetti (art. 123) alla riduzione o esonero del contributo di costruzione ( previste dall'articolo 17 , commi 3 e 4) gli interventi nuovi, realizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, e relativi agli impianti , lavori , opere, modifiche ed installazioni inerenti alle fonti rinnovabili di energia , alla conservazione , al risparmio ed all'uso razionale dell'energia . Inoltre non è necessaria un'autorizzazione specifica e sono soggetti al regime della manutenzione straordinaria (art. 3 , comma primo , lettera a) gli interventi di utilizzo delle fonti di energia, previsti dall'articolo 1 della legge 9/1/1991 n. 10, all'interno di edifici ed impianti industriali. Invece si considera estensione dell'impianto idro - sanitario esistente l'installazione di impianti solari e di pompe di calore ad opera di tecnici qualificati e purché tali impianti siano destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi . Le decisioni delle assemblee condominiali possono essere adottate con la maggioranza delle quote millesimali ( e non con la totalità delle stesse) purché abbiano per oggetto gli interventi per le parti comuni degli edifici e finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed all'utilizzo delle fonti di energia (art. 1 legge 9/1/1991 n .10).

Il regime premiale per gli interventi predetti trova il suo fondamento nel principio enunciato dal T.U. per cui gli edifici pubblici e privati , qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati , devono essere progettati e messi in opera in modo da contenere al massimo , in relazione al progresso tecnologico, i consumi di energia termica ed elettrica. Da tale affermazione consegue la seguente disciplina:

- le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati e dei componenti degli edifici e degli impianti sono regolate con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio ;

- l'assemblea del condominio , derogando al disposto degli articoli 1120 e 1136 del codice civile, delibera a maggioranza le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e del conseguente riparto degli oneri del riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato;

- i nuovi edifici realizzati con un permesso di costruire rilasciato dopo il 25/7/1991 devono essere realizzati in modo che i relativi impianti di riscaldamento siano progettati e installati in modo da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;

- è stabilito l'obbligo per tutti gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di ricorrere a fonti rinnovabili di energia o assimilate , salva l'esistenza di impedimenti di natura tecnica od economica;

- ogni progettazione inerente alla realizzazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere l'installazione di ogni impianto , opera ed installazione utili alla conservazione , al risparmio ed all'uso razionale dell'energia.

Inoltre è stabilito (art. 124) il principio generale della limitazione negli edifici del consumo energetico termico ed elettrico con particolare riferimento sia alla loro destinazione d'uso, sia alla natura degli impianti ed alla zona dove gli stessi sono installati.

- La realizzazione e l'esercizio degli impianti.

Per realizzare gli impianti tecnologici sopra citati il proprietario dell'edificio , o chi ne abbia comunque titolo, deposita (art. 125) , presso lo sportello unico, la duplice copia della denuncia dell'inizio dei lavori e il progetto corredato da una relazione sottoscritta dal progettista che attesta la rispondenza dell'opera alle norme sul risparmio energetico . La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con decreto del ministero dell'Industria , del commercio e dell'artigianato ; una copia della documentazione è conservata allo sportello unico, per l'esecuzione degli eventuali controlli previsti dall'articolo 132 , mentre la restante copia viene restituita , con l'attestato di deposito , al proprietario richiedente il quale , a sua volta , la consegna al direttore dei lavori o all'esecutore degli stessi che sono obbligati a conservarla nella documentazione di cantiere .

La denuncia e la documentazione sopra descritte devono essere depositate prima dell'inizio dei lavori : invero se ciò non avviene il sindaco commina ( art. 125 commi primo e secondo e art. 132 , primo comma) la sanzione amministrativa non inferiore a euro 516 e non superiore a euro 2582 e ordina la sospensione dei lavori . La sospensione stessa (art. 133) è disposta del dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale e può contemplare , parimenti, l'indicazione delle modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio , nonché il termine per l'esecuzione il quale se non è osservato oltre alla comminazione della sanzione amministrativa l'amministrazione opera l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

Per quanto riguarda l'attività certificativa mentre per quella delle opere e del collaudo si applicano (art. 127) le norme già esaminate per gli impianti, il committente è esonerato (art. 126) dall'obbligo di presentazione del progetto previsto dall'articolo 125 se , prima dell'inizio dei lavori, dichiari di avvalersi delle misure semplificate contemplate nell'articolo 111 per il collaudo degli impianti installati. La certificazione energetica (art. 128) è prevista con decreto del Presidente della Repubblica e individua i soggetti abilitati al rilascio della medesima la quale , nel caso di compravendita o di locazione , e il certificato di collaudo devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o de locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Inoltre il proprietario e il locatario dell'immobile possono chiedere , a proprie spese, al comune il rilascio della predetta certificazione energetica la cui attestazione ha una validità quinquennale.

Al principio generale del contenimento dei consumi di energia deve attenersi (art. 129 ) il proprietario o il terzo incaricato della gestione i quali devono adottare le relative misure necessarie entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa. Gli stessi soggetti devono condurre e operare la manutenzione sugli impianti secondo le prescrizioni della normativa UNI o CEI.

Tale assunto è significativo poiché estende anche al proprietario ed al terzo gestore la responsabilità non solo energetica ma anche relativa alla conduzione degli impianti con adempimento della normativa di sicurezza per la tutela della pubblica incolumità . Invero i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio sono tenuti ad effettuare i controlli necessari e a verificare gli impianti con cadenza almeno biennale al fine di accertare l'ottemperanza alle norme relative al rendimento di combustione . Tali controlli , da compiere a spese degli utenti , possono essere eseguiti con l'ausilio di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica. Inoltre è sancita la nullità generale dei contratti di fornitura di energia che contravvengano ai principi relativi al risparmio energetico e le clausole eventualmente difformi sono sostituite , ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile , di diritto con le nuove norme sul risparmio energetico .

Le informazioni (art. 130) ai consumatori sulle caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti sono certificate con decreto del Ministero dell'Industria , del commercio e dell'artigianato e le imprese produttrici e commerciali sono obbligate ad indicare gli estremi della certificazione su tali prodotti. Tale precisazione è determinante per promuovere la cultura della sicurezza in campo energetico poiché gravi incidenti sono provocati dall'utilizzazione impropria di attrezzature non omologate o addirittura destinate ad un uso diverso come avviene , ad esempio , nel caso di impiego di tubature o relativi accessori originariamente prodotti per l'adduzione idrica ed utilizzati , invece, per convogliare il gas utilizzato per uso domestico e similare. Inoltre la mancanza della certificazione su detti prodotti comporta le seguenti importanti conseguenze:

- la loro messa fuori commercio e la nullità dei contratti ad essi relativi , analogamente a quanto stabilito dal D.P.R. 15/11/1996 n. 660 e dal D.P.R. 15/11/1996 n. 661 che prevedono rispettivamente l'apposizione della marcatura CE sulle caldaie e sugli apparecchi a gas per uso domestico e i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i sottogruppi diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio di calore destinati ad essere utilizzati con tali bruciatori;

- se tali prodotti sono venduti come sicuri , contrariamente al vero attesa l' assenza della certificazione che attesti la loro conformità ai tipi ammessi dalle norme UNI, CEI o dalle norme EN armonizzate europee è configurabile la fattispecie penale della frode in commercio, prevista e punita dall'articolo 515 del codice penale con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2065 e con la pubblicazione della sentenza di condanna . Tale reato punisce l'attività commerciale truffaldina di chi dolosamente consegni all'acquirente una cosa diversa per origine , provenienza , qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

- La vigilanza e le sanzioni previste in campo energetico.

Al fine di accertare l'ottemperanza delle norme in materia energetica il comune esegue verifiche (art. 131) sul progetto delle opere mentre sono in corso oppure entro cinque anni dal termine delle stesse dichiarato dal committente. In ogni caso la verifica non ha termini temporali o procedurali poiché può essere compiuta in qualunque momento su richiesta ed a spese degli interessati ( committente , acquirente dell'immobile, conduttore o esercente degli impianti).

Qualora venga accertata una difformità sulle opere nel caso in cui siano in corso il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale ne ordinano la sospensione, oppure , se le stesse siano terminate , ordina al proprietario l'esecuzione delle modifiche necessarie : in entrambi casi applicano la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 132. Un caso particolare di limitazione all'azione civile risarcitoria è stabilito dall'articolo 134 per il quale l'acquirente o il conduttore dell'impianto decadono dal diritto di proporre l'azione civile di risarcimento dei danni nei confronti del committente o del proprietario se , qualora riscontrino difformità dalle norme del T.U., non ne fanno denuncia al comune entro un anno dalla constatazione. Tale previsione costituisce un forte incentivo all'emersione delle situazioni irregolari che non potranno più essere tollerate dai cittadini poiché, qualora non vengano portate a conoscenza dell'autorità , il danno si ritorcerebbe direttamente nei confronti degli stessi i quali, in definitiva , finirebbero per rispondere di irregolarità compiute da terzi senza avere , neppure , la possibilità di rivalersi sugli stessi per i danni arrecati da tale illecito comportamento.

Il sistema sanzionatorio (art. 132) consiste nell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nelle seguenti ipotesi che prevedono:

- il pagamento di una somma non inferiore a euro 516 e non superiore a euro 2582 nei confronti di chi non presenti (art. 125) allo sportello unico e prima dell'inizio dei lavori la denuncia dei lavori , la relazione tecnica e di progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia , al risparmio e all'uso razionale dell'energia;

- il pagamento di una somma non inferiore al 5% e non superiore al 25% del valore delle opere nei confronti del proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata (art. 125) e che non osserva le norme relative alla progettazione , messa in opera ed esercizio di edifici ed impianti (art. 123) e i limiti ai consumi di energia (art. 124);

- il pagamento di una somma non inferiore all' 1% e non superiore al 5% del valore delle opere , nei confronti del costruttore o del direttore dei lavori che omettano di presentare la certificazione delle opere e del collaudo (art. 127), ovvero rilascino una dichiarazione non veritiera , e nei confronti del progettista che rilascia una certificazione degli impianti (art. 126) non veritiera. A tal proposito osservasi che l'articolo 132 , comma terzo , riporta l'inciso "fatti salvi i casi di responsabilità penale " , vale a dire che la previsione della sanzione amministrativa non abroga le fattispecie di reato , di falso (articoli 481 e 483 c.p. ) o dei delitti colposi di disastro e incendio colposo ( articoli 423 e 434 e 449 del codice penale ), o della contravvenzione prevista dagli articoli 1, 3, 5 della legge 6/12/1971 n. 1083, che possono essere contestate dalla pubblica accusa in tali casi;

- il pagamento di una somma pari al 50% della parcella , calcolata in base alla tariffa professionale, nei confronti del collaudatore che non esegue il collaudo secondo la normativa vigente (art. 127);

- il pagamento di una somma non inferiore a 516 euro e non superiore a euro 2582 nei confronti del proprietario o l'amministratore del condominio o del terzo gestore degli impianti i quali (art. 129) non adottano le misure necessarie per contenere i consumi di energia , secondo la normativa vigente , e non esercitano e mantengono l'impianto secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI o CEI;

- il pagamento di un terzo dell'importo del contratto stipulato , fatta salva la sua nullità, nei confronti di ogni sottoscrittore di un contratto nullo (art. 129 comma quarto) in quanto relativo alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti e contenente clausole in contrasto con la normativa vigente e al T.U.;

- il pagamento di una somma non inferiore a euro 2582 e non superiore a euro 25822 , sempre fatti salvi i casi di responsabilità penale, nei confronti di chi produca o commercializzi i componenti degli edifici senza indicare gli estremi dell'avvenuta certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche ;

- la segnalazione dell'avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa nei confronti del professionista al competente ordine professionale per l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti ;

- il pagamento della somma non inferiore a euro 5164 e non superiore a euro 51645 per l'inosservanza della norma (art. 19 della legge 9/1/1991 n. 10) che impone la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Infine , al fine di diluire nel tempo l'impatto delle nuove norme e per offrire agli interpreti un quadro normativo ben definito , è sancito (art. 135) che i decreti ministeriali previsti dalle norme (capo V del T.U.) per il contenimento di consumo di energia negli edifici entrano in vigore 180 giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano alle denunce di inizio dei lavori presentate ai comuni in epoca successiva a tale pubblicazione.

Dott. Giulio Benedetti - magistrato.