Vito Dattolico
L'Ufficio del Giudice di Pace di Milano e la sua giurisprudenza in materia condominiale
Per quanto attiene i limiti della cognizione del Giudice di Pace in tema di servizi condominiali, si deve ritenere che il Giudice di Pace, pur competente per materia in tema di modalità e misura d'uso dei servizi condominiali, non possa conoscere in forza della attribuzione di competenza (come già prima di lui il Conciliatore e il Pretore) delle controversie implicanti l'accertamento di rapporti di natura reale ossia in buona sostanza implicanti l'accertamento della sussistenza del diritto reale delle cui modalità e misura d'uso si parla. Tali controversie di natura immobiliare sono infatti da ritenere demandate al Giudice competente per valore da individuare alla luce delle regole di cui all'art. 15 c.p.c., ossia al Tribunale, eccezion fatta per il Giudice di Pace, per la nota esclusione della sua competenza in materia immobiliare
La giurisprudenza della Suprema Corte, perfettamente conforme sul punto con un orientamento consolidato tal da costituire jus receptum" ha sempre affermato che le competenze per materia di cui all'art. 7, 2° comma, e 8, 2° comma, n. 4, c.p.c. non operano quando sia contestata in radice l'esistenza stessa del diritto ovvero di una determinata facoltà quale contenuto del diritto di proprietà acquistato sulla cosa comune(Cass. 12/6/1979 n. 3317, in Rep.Giust. Civ. 1979, voce Competenza civile, 15; Cass. 7/5/1984 n. 2769, in Rep. Giust. Civ. 1984, voce cit., 3, 8, 40; Cass.).
In particolare, la Suprema Corte, premettendo che cause relative alla modalità di uso sono quelle "riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritta di comunione ossia quelle relative al modo più conveniente e opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli artt. 1102 e 1118 c.c., nonché in conformità delle eventuali disposizi oni del regolamento condo miniale" e che le cause relative alla misura sono quelle che "riguardano le riduzioni e le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini e si identificano quindi con quelle aventi per oggetto provvedimenti dell'assemblea o dell'amministratore che, trascendendo dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini"', ha escluso dall'ambito delle cause devolute al Giudice di Pace "ogni controversia nella quale sia in discussione 1`esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune" attribuita al giudice competente secondo gli ordinari criteri del valore.
Se l'applicazione di siffatto canone interpretativo non desta particolari perplessità, laddove si contrappongono i casi paradigmatici della controversia attinente ai limiti quantitativi o qualitativi d'uso della cosa comune e della causa ove si faccia questione della sussistenza stessa del diritto del condominio, radicalmente negato, qualche perplessità è viceversa lecito delineare per l'ipotesi in cui si contrappongano la controversia circa le modalità d'uso del bene condominiale e e quella in cui si disconosca al singolo condominio la spettanza di una specifica facoltà di utilizzo del bene comune, nel contesto di un diritto di comproprietà nient'affatto negato.
Appare opportuno, richiamando brevemente alcune pronunce, rilevare che la Cassazione ha escluso l'operatività del titolo di competenza per materia e così devoluto la determinazione della competenza al criterio del valore (con la conseguenza che una simile "ratio decidendandi" applicata con riferimento alla figura del Giudice di Pace, ne escluderebbe la competenza), nelle seguenti fattispecie:
conflitto in ordine alla sussistenza del diritto del condomino di mantenere in funzione l'impianto comune;
causa promossa da un condomino contro un altro condomino per vietare a questi di usufruire della cosa comune a vantaggio di beni di sua proprietà esclusiva non ricompresi nell'edificio condominiale;
controversia in ordine alla sussistenza del diritto di un condomino di accedere con mezzi pesanti nel cortile comune;
controversia in ordine al diritto di un condomino di sostare nel cortile comune ovvero di posteggiare motocicli in certe parti comuni;
controversia riguardante la sostituzione delle modalità di accesso all'ascensore condominiale (con trasformazione del sistema a gettoniera al sistema a chiave);
controversia in ordine al diritto di un condomino di accedere ed utilizzare una terrazza-stenditoio comune;
controversia in cui il condomino si dolga che le opere destinate ad assicurare i servizi comuni danneggiano parti di una esclusiva proprietà;
controversia attinente alla sussistenza di obblighi e correlati diritti di non esercitare facoltà discendenti dal rapporto di comunione. Quanto alla giurisprudenza la Suprema Corte - pur con orientamenti contrari - ha escluso la configurabilità di una causa in tema di misura o modalità di uso di beni condominiali e con essa la competenza per materia del Giudice di Pace:
nel caso di domanda proposta da un condomino che deduca la turbativa del proprio diritto di proprietà sulla rampa e sullo spazio di accesso e manovra al suo box auto (Cass. 22/11/1995 n. 12093, in Giust. Civ. Mass. 1995, fasc. 11)
nel caso di domanda diretta ad inibire il parcheggio della vettura nel cortile comune (Cass. 28/9/1994 n. 7888, in Arch. Loca/. Condor. 1995, 72)
nel caso di domanda attinente la ripartizione di spese relative allo spurgo della fossa biologica e dei pozzetti (cass. 23/6/1993 n. 6936, in Giust. Civ. Mass. 1993, 1065)
nel caso di domanda di sostituzione della griglia di aerazione della centrale comune di riscaldamento, posta nella soglia di ingresso dell'edificio, al fine di evitare inconvenienti al transito (Cass. 11/1/1994 n. 223, in Foro it., 1994, I, 2827)
nel caso di controversia relativa al pagamento di una somma di denaro prevista per violazioni del regolamento condominiale contrattuale (Cass. 29/4/1993 n. 5069, in Giust. Civ. Mass. 1993, 791)
nel caso di controversia instaurata da un condomino per ottenere la rimozione dalla facciata dell'edificio di uno scambiatore di calore installatovi da altro condomino, sul presupposto della lesione del decoro architettonico e della sicu rezza dello stabile (Cass. 23/10/1993 n. 10519, in Giust. Civ. Mass. 1993, 1503)
nel caso di controversia circa il mutamento di destinazione dell'immobile e il conseguente uso di beni condominiali (Cass. 20/7/1994 n. 6770, in Giust. Civ. Mass. 1994, 981. Vedasi anche Giudice di pace di Roma 24/1/1996, in Arch. Locaz. Condor. 1993, 106, in tema di incompetenza del Giudice di pace sulla domanda diretta a far dichiarare l'inesistenza del potere dell'assemblea di deliberare in ordine alla recinzione di spazio a verde, alla destinazione di posti auto su spazi condominiali ed assegnazione di posti auto a discrezione dell'amministratore)
nel caso di domanda di riduzione in pristino proposta da un soggetto nei confronti di un altro condomino che aveva chiuso una porta del pianerottolo e bagno comuni con una porta munita di chiave, fornita anche agli altri condomini (Cass. 14/6/1996 n. 5467, citata).
Viceversa, esemplificativamente, è stata ritenuta la sussistenza di una controversia attinente misura o modalità d'uso dei servizi condominiali nei seguenti casi:
controversia attinente la regolamentazione dell'uso del cortile comune;
controversia attinente la regolamentazione dell'uso di una strada di proprietà comune; controversia riguardante le modalità di uso dei servizi comuni di scarico delle acque nello stabile condominiale;
controversia attinente la declaratoria di illegittimità dell'occupazione con sedie di una terrazza condominiale da parte di un singolo condomino;
controversia riguardante la richiesta di ripristino del cortile comune dalle conseguenze dell'utilizzo compiuto da altro condomino (creazione di fossa con calce in occasione di lavori nella propria unità);
controversia attinente l'impugnazione di una delibera condominiale autorizzante l'uso dell'ascensore per il trasporto di carrozzine per bambini.
Per quanto alla giurisprudenza più recente, la Suprema Corte ha ritenuto la configurabilità di una causa in tema di misura o modalità di uso di beni e servizi condominiali e con essa la competenza per materia del Giudice di Pace in caso di:
domanda di rimozione di un cancello posta (previa autorizzazione dell'assemblea e consegna delle chiavi agli altri compartecipi) da altro condomino, a chiusura del pianerottolo dell'ultimo piano della scala comune;
domanda proposta dal condominio per impedire ad uno dei condomini l'occupazione con sedie e tavolini dell'area comune antistante l'edificio, quando siano in discussione solo le modalità dell'uso e non il diritto di comunione in capo al condominio;
impugnazione di deliberazione condominiale che stabilisca il divieto di introdurre animali nell'ascensore condominiale, stabilendo una sanzione pecuniaria in caso di inosservanza.
La giurisprudenza e la dottrina non hanno mai avuto dubbi, nel vigore delle precedenti attribuzioni di competenza al Conciliatore e al Pretore, sul fatto che le controversie riguardanti misura e modalità d'uso dei servizi condominiali ricomprendessero altresì nel loro ambito i conflitti attinenti misura e modalità d'uso dei beni condominiali.
Non ha infatti alcun senso distinguere fra l'utilità rappresentata per il singolo condomino della fruizione delle prestazioni (calore, acqua, luce, gas, trasporto) rese dall'impianto comune ed il godimento diretto esercitato dal condominio sulle parti comuni suscettibili di utilizzazione immediata (cortili, strade, atrii, scale, terrazzi e lastrici solari, tetti, muri ingressi carrai....).
La giurisprudenza della Suprema Corte, alcune volte esplicitamente, altre implicitamente, ha costantemente affermato l'impossibilità di distinguere ai fini della competenza fra controversie vertenti sulle modalità d'uso dei servizi e quelle vertenti sulla modalità d'uso dei beni comuni, rilevando appunto che il servizio comune, lungi dal costituire alcunché di diverso e contrapposto rispetto al bene comune, rappresenta viceversa la risultante della destinazione del bene all'uso comune e della sua conseguente utilizzazione da parte dei condomini.
Quanto ai profili soggettivi del tipo di controversie in esame non vi è alcun dubbio che le stesse ricomprendono sia i conflitti insorti fra il condominio e i singoli condomini sia i conflitti insorti fra due o più singoli condomini.
Sia la lettera della legge, che prende in considerazione il solo oggetto della materia del contendere, sia lo spirito della norma non autorizzano alcuna interpretazione riduttiva.
Con una recente pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che le cause in tema di modalità e misura d'uso dei beni e servizi condominiali includano anche le controversie che coinvolgono soggetti diversi dal condominio e dai singoli partecipanti alla comunità condominiale, quali i soggetti legittimati ad altro titolo all'uso delle parti e servizi comuni, primi fra tutti i conduttori di unità immobiliari siti nello stabile.
E' altresì pacifico che la speciale competenza per materia in parola non è esclusa dal coinvolgimento nel tema del decidere dell'annullamento di una delibera assembleare.
Diversamente opinare significherebbe un buona sostanza vanificare l'attribuzione di competenza operata dal Legislatore, giacchè ovviamente i conflitti condominiali sfociano normalmente in una manifestazione di volontà dell'organo assembleare prima di esplodere in lite giudiziaria. La Suprema Corte ha ribadito la validità dell'argomentazione menzionata secondo cui le cause in tema di modalità e misura d'uso di beni e servizi condominiali non sfuggono alla regola della competenza per materia anche quando traggono origine dall'impugnazione di una delibera assembleare che regoli limiti e modalità, anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione della delibera sia fondata su motivi esclusivamente formali afferenti al procedimento di emanazione.
Ciò, alla luce del principio in base al quale la cognizione della regolarità anche solo formale di un atto giuridico spetta allo stesso giudice competente e decidere sul rapporto sostanziale regolato da tale atto. Dovrebbero rientrare in questo settore di competenza del Giudice di Pace le contese in ordine alle modalità di funzionamento dell'impianto comune, sotto i seguenti profili: durata temporale dell'attivazione, sia con riferimento all'orario giornaliero sia al calendario annuale; quantità di calore erogata con riferimento al quantitativo di combustione adoperato; gestione e manutenzione dell'impianto, anche in riferimento al soggetto incaricato.
Del pari rientrano nel settore esaminato le controversie attinenti ai riflessi sulle porzioni di proprietà esclusiva del funzionamento dell'impianto, e pertanto riferentesi: all'insufficiente erogazione di calore nell'ambito del singolo appartamento imputata alle carenze strutturali dell'impianto comune; alla tematica della laicità del distacco della singola unità dall'impianto generale, sia per esigenze specifiche e contingenti del proprietario (alloggi chiusi e radiatori disattivati), sia per scelta di diversa alimentazione termica (problema dell'impianto autonomo di riscaldamento), sia per caratteristiche specifiche dell'attività esercitata nell'unità immobiliare (attività e lavorazione necessitanti di ambiente refrigerato).
Si possono delineare al proposito le controversie afferenti l'insufficiente alimentazione di acqua calda o fredda di un singolo appartamento, le questioni circa gli sbalzi termici dell'erogazione, le contestazioni in tema di consumo eccessivo d'acqua da parte di una singola unità ovvero di abuso della colonna condominiale di scarico delle acque impure.
Sicuramente rientrano nel citato settore le controversie attinenti misura e modalità d'uso di un impianto comune di erogazione di energia elettrica. Esemplificativamente:
controversie in tema di orari e modalità di accensione della luce nelle parti comuni (scale, cortile, giardino.....);
controversie circa gli abusi di sfruttamento dell'energia dipendente da un contatore comune che serve porzioni di godimento esclusivo (cantine, soffitte, garages).
L'area cortilizia condominiale è sicuramente, a causa delle sue polivalenti funzioni (conferire luce e aria allo stabile, garantire un'area di accesso e manovra per le finalità più varie ai veicoli dei condomini, offrire spazio per i giochi dei bambini, dare la possibilità di eseguire lavori a cielo aperto) una delle cause potenziali di conflitto più ricorrente.
Rientrano nella competenza del Giudice di Pace:
le controversie riguardanti la disciplina dell'uso del cortile sotto differenti profili, normalmente scaturenti da un conflitto circa la correttezza di un certo tipo di uso fatto da un condomino ovvero la legittimità di un divieto formulato dall'assemblea o dall'amministratore (giochi dei bambini, lavaggio auto, rifacimento materassi....);
le controversie scaturenti da una specifica transitoria esigenza di occupazione dell'area comune avvertita da un condomino in relazione a lavori programmati nella sua unità abitativa (accesso operai, collocazione di ponteggi e carrucole, lavorazione del cemento, sistemazione di attrezzature);
le controversie nascenti da una contestazione da parte del condominio ovvero da singoli condomini in ordine all'occupazione di porzioni del cortile da parte di altri condomini (con oggetti, mobili, masserizie, biciclette, cassette, legname, macerie, bombole, fustini
le controversie connesse alla "sofferente" tematica del posteggio dei veicoli nelle aree urbane (e quindi vertenze in tema di liceità dell'accesso veicolare per operazioni differenti da quelle ordinarie di carico e scarico; vertenze in tema di legittimità della sosta di automezzi, in gemere, ovvero al di fuori di certe aree; vertenze in ordine alla regolamentazione del diritto di parcheggio nell'area cortilizia effettuata dall'amministratore o dall'assemblea sotto i profili spaziale e temporale; vertenze in ordine al divieto di accesso con certi tipi di veicolo). E' peraltro opportuno notare che, in relazione alla già citata giurisprudenza della Suprema Corte, la competenza del Giudice di Pace sussiste solo in quanto non venga in discussione di diritto, in sé e per sé, di accedere con mezzi veicolari nel cortile, ma solo si controverte nei termini succitati in ordine alle modalità o misura dell'accesso.
Sono comprese nella competenza del Giudice di Pace le controversie nascenti da un conflitto circa le modalità temporali di chiusura del portone (spesso connesse alle problematiche della difficoltà dell'accesso veicolare nell'androne nelle aree urbane, ostacolato dal traffico).
Anche con riferimento a dette parti comuni si possono ipotizzare controversie nascenti dalla loro parziale occupazione con oggetti da parte di condomini ovvero lamentele connesse allo stazionamento di persone frequentatrici di un'unità immobiliare (magari adibita ad attività commerciale o professionale) sulle stesse.
La ragione più frequentemente ipotizzabile di conflitto va colta nelle esigenze di collocazione sul tetto di antenne per apparecchi radiotelevisivi o comunque di strumenti riceventi speciali per radioamatori.
Oltre a quanto riferito al tetto, è possibile presumere l'esistenza di controversie nascenti dall'esigenza di accedervi per finalità ricreative ovvero per la stesura dei panni lavati.
Rientrano nella competenza le cause originate da conflitti in tema di modalità di circolazione sulle strade interne condominiali ed eventuali regolamentazioni in proposito operate (ad es. limitazione di velocità, collocazione di cunette per rallentare la marcia, divieti di sosta).
La cassazione ha ritenuto che l'utilizzazione a parcheggio dei viali adiacenti gli edifici di un complesso condominiale configuri un uso della cosa comune, sicchè la relativa disciplina impartita dall'amministratore ovvero dall'assemblea investe una modalità d'uso con la conseguente competenza del Giudice di Pace).
L'ipotesi più ricorrente di controversia è quella derivante dal divieto opposto dal Condominio all'uso di una canna fumaria (spesso non altrimenti utilizzata) al servizio di una specifica unità immobiliare necessitante di una via di scarico dei fumi, magari per esigenze di rispetto di specifici provvedimenti amministrativi (si pensi allo scarico dei fumi e dei vapori di una pizzeria o locale ristorante). Rientrano nella competenza del Giudice di Pace le controversie in ordine alla legittimità dell'apposizione di targhe od insegne per il richiamo del pubblico presso uno studio professionale o un locale commerciale.
Potrebbero essere fatte rientrare in questo filone le vertenze in tema di liceità dell'apertura di varchi, porte o finestre nei muri comuni da parte di un condomino al fine del miglior utilizzo della propria unità immobiliare, ancorché siffatte controversie assumano per solito una notevole importanza economica, dal momento che in buona sostanza la regola di composizione del conflitto fra le contrapposte esigenze a cui è necessario ricorrere è sempre l'art. 1102 c.c. in tema di modalità di utilizzazione della cosa comune. Si ritiene di interesse richiamare la Sentenza della Cassazione n. 16240/2003 per ribadire quanto già notorio che l'amministratore di un condominio è legittimato ad agire e resistere in giudizio, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione assembleare, non solo per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, ma anche per garantire l'osservanza del regolamento condominiale e tutelare conseguentemente la condominialità degli effetti lesivi dello stesso. Ne segue, pertanto, che ove l'amministratore agisca nei confronti di un condomino per aver utilizzato l'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva in modo non consentito dal regolamento di condominio lo stesso non necessita di alcuna autorizzazione neppure per proporre, in detto giudizio, domanda di risarcimento dei danni.
Ed inoltre si richiama la Sentenza della Suprema Corte n. 4421 del 27/2/2007 che ha ritenuto che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale impugnazione delle delibere assembleari per oneri condominiali, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverte dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato d'accertamento della nullità - la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo. Detto principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all'immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d'autonoma considerazione, sicchè il giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell'impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137 comma secondo cod, civ l'esecuzione della delibera. Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione e di accoglimento dell'impugnativa della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell'indebito.
Vito Dattolico - Coordinatore dei Giudici di Pace di Milano