Centro Studi
Durante una recente assemblea mi è stato contestato da un condomino che abita in una mansarda il metodo di ripartizione delle spese di pulizia del condominio.
Il contratto dell'impresa prevede la pulizia della scala e vialetto ingresso una volta alla settimana mentre per il corsello box una volta al mese. L'importo mensile è forfettario per le due prestazioni.
Per la ripartizione fra i condomini, è stata applicata la tabella millesimale dell'ascensore (art. 1124) metà in ragione dei piani e l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Il condomino sostiene che questa tabella è valida solamente per la spesa di pulizia della semplice scala, mentre per la spesa di pulizia dei corridoi scala (abbastanza lunghi), ingresso, vialetto pedonale e torsello box, occorre applicare i millesimi di proprietà.
Come posso rispondere?
Esistono dei chiarimenti legislativi in merito?
Esiste qualche metodo diverso di ripartizione?
Sul tema del criterio di ripartizione delle spese per la pulizia (e l'illuminazione) delle scale dell'edificio in condominio è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 432 del 12.1.2007 (commentata anche nella rubrica dedicata alle sentenze, sul n. 3/2007 della rivista "L'Amministratore").
Con detta decisione, la Corte ha da un lato ribadito le convinzioni già espresse in precedenza circa l'applicabilità della regola generale posta dall'art. 1123, secondo comma, c.c., secondo cui, quando si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese debbono essere ripartite in base all'uso che ciascuno può farne; dall'altro, ha certamente innovato, individuando il criterio idoneo ad esprimere la diversa utilità che da tale servizio ricavano i proprietari dei singoli piani o porzioni di piano tramite l'applicazione analogica dell'art. 1124, primo comma, c.c., limitatamente alla sua seconda parte, ossia concludendo che la ripartizione della spesa debba avvenire unicamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Nonostante l'autorevolezza della fonte, la sottolineata novità della soluzione suggerisce di non considerarla del tutto tranquillizzante, sino all'eventuale conferma.
Sin da ora, può comunque evidenziarsi che la regola generale sopra ricordata, espressa dal secondo comma dell'art. 1123 c.c., costituisce sicuro riferimento per la solu zione dei quesiti posti, non trascurando che tale regola dovrebbe trovare coordinamento con quella posta dal successivo terzo comma, ove la parte coinvolta nella spesa debba considerarsi comune non alla generalità dei condomini, ma ad un gruppo più ristretto (norma da cui ha tratto fondamento la teoria del c.d. "condominio parziale").
Sono un collega e volevo chiedere che maggioranza ci vuole per cambiare la destinazione d'uso di un appartamento in un condominio ad uso ufficio quando nel regolamento contrattuale e specificato che deve essere solo ad uso abitazione
Il regolamento contrattuale può contenere valido divieto di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva a determinati usi e, ove un partecipante al condominio abbia violato tale divieto , il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario (Cass. civ., sez.II, 08/03/2006, n.4920).
La dottrina ha ripetutamente discusso sulla natura dei diritti e degli obblighi che derivano da siffatte clausole regolamentari.
Non occorre certo ripercorrere tutte le posizioni che sono rinvenibili nella letteratura che si è formata in materia, anche perché ormai si formato un orientamento giurisprudenziale decisamente costante, che qualificai pesi imposti alle unità immobiliari definendoli "vincoli obbligatori propter rem, fondati su una limitazione del diritto del proprietario e suscettibile di trasmissione, in favore dei successivi acquirenti dei singoli appartamenti, anche in mancanza di trascrizione" (così, Cass. civ., Sez. II, 25/03/2005, n.6474).
In forza di tale preciso orientamento, si deve richiedere la partecipazione della volontà di tutti i partecipanti al condominio, con la forma scritta, per tutte le decisioni che comportino la estinzione o anche semplicemente la modifica della clausola che ha istituito il vincolo.