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TASSE E GUAI
By segreteria regionale
Creato 23/02/2008 - 16:43

Anno: 
2008
mese: 
01-Gennaio
Autore Articolo: 

PIETRO ABBIATI

Finanziaria 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n°244
Le proroghe in materia di detrazioni.

Quanto anticipato ha trovato conferma nel testo della Legge 244/07 pubblicato sul supplemento ordinario n°285 alla G.U. 28 dicembre 2007, n° 300.

            Tutti i commi, di seguito indicati, sono parte dell'art. 1 della Finanziaria.

            La detrazione dall'IRPEF lorda per le ristrutturazioni immobiliari è prorogata ai periodi d'imposta dal 2008 al 2010; la direttiva del Consiglio 2006/18/CE del 14 febbraio 2006 ha permesso agli Stati membri questa proroga.

            Nella specie, i periodi d'imposta corrispondono agli anni solari.

            Il comma 17 consente che anche le spese sostenute nel corrente anno e nei due successivi, sempre limitatamente al 36% della spesa rimasta a carico del contribuente, e fino all'importo massimo di 48.000,00 euro per unità immobiliare, possano essere detratte dall'imposta lorda personale del contribuente.

            Sotto l'aspetto soggettivo, i beneficiari, destinatari dell'agevolazione, sono le persone fisiche, sia in modo diretto, vale a dire quali soggetti passivi d'imposta per redditi propri, sia indirettamente, cioè quali debitori di redditi  a loro attribuiti in quanto soci di società personali (S.n.c. - S.a.s. - S.s.).

            Dal punto di vista oggettivo, con riferimento alle singole unità immobiliari utilizzate come abitazione, la spesa deve riguardare le prestazioni di servizi classificabili tra gli interventi non catalogabili tra le manutenzioni ordinarie.

            E' quindi richiesta la sussistenza di opere aventi natura almeno di manutenzione straordinaria, ovvero di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia.

            Gli elementi utili per l'individuazione della tipologia delle opere edilizie sono contenuti nell'art. 3 DPR 6 giugno 2001, n° 380, specificazioni mutuate dall'art. 31 Legge 5 agosto 1978, n° 457.

Di esse, si riporta il contenuto della lettera "b" che descrive gli interventi di manutenzione straordinaria.

Sono tali, "le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso."

Per quanto riguarda gli interventi alle parti comuni condominiali (art. 1117 del C.C.) rilevano le prestazioni di manutenzione ordinaria, subordinatamente alla verifica che il fabbricato abbia la caratteristica di essere composto da abitazioni private in via prevalente, secondo l'utilizzo delle singole porzioni.

Si riporta la descrizione delle prestazioni aventi natura di manutenzione ordinaria, come rappresentate alla lettera "a" dell'art. 3 DPR 380/2001: "sono tali gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".

Sempre nel contesto dell'esecuzione di intervento alle parti comuni condominiali, la detrazione è ulteriormente subordinata all'eseguito pagamento del corrispettivo da parte dell'amministratore del condominio.

Tra le formalità burocratiche e le condizioni richieste per usufruire della riduzione d'imposta, in particolare, si ricordano, l'inderogabile intrasferibilità della spesa, nel senso che la detrazione è subordinata non solo al pagamento da parte del contribuente del corrispettivo correlato alla prestazione dell'intervento, ma anche alla definitiva sopportazione dell'onere, nonché l'evidenziazione, in fattura, del costo della relativa mano d'opera.

Il costo della mano d'opera non è riferito all'imprenditore o suoi familiari, bensì a quello di terzi che, indipendentemente dal contratto di lavoro, partecipano attivamente alla realizzazione dell'opera.

Sempre al comma 17, è prevista la proroga della detrazione dall'IRPEF lorda, della spesa sostenuta per l'acquisto di unità immobiliare facente, parte di edificio interamente sottoposto ad opere di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, da parte di impresa di costruzione.

Analoga detrazione è consentita per l'acquisizione immobiliare con lo strumento dell'assegnazione da società cooperativa.

In questo ultimo caso, la detrazione del 36%, che si assume pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante dall'atto di compravendita o di assegnazione, fermo restando l'importo massimo di 48.000,00 euro per unità, è condizionata alla ultimazione dei lavori, eseguiti dall'impresa costruttrice o dalla cooperativa, entro il 31 dicembre 2010 e alla redazione dell'atto di vendita, o di assegnazione, al contribuente che intende beneficiare della detrazione, entro il 30 giugno 2011.

La fattura emessa dal venditore o dall'assegnante, deve contenere l'indicazione del costo della mano d'opera; la comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere inviata in via anticipata rispetto alla trasmissione dell'UNICO PF dell'anno che riporta la detrazione.

Il comma 18, rinnova l'applicazione dell'IVA con aliquota agevolata al 10%, sulle fatture emesse nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, contenenti addebiti di corrispettivi per prestazioni di recupero del patrimonio edilizio.

Anche in questo ambito, le prestazioni di manutenzione devono essere eseguite su parti comuni di fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata (dalla ordinaria), ovvero  alle singole abitazioni (dalla straordinaria); in questo ambito, la classificazione è quella che risulta a Catasto.

Si ricorda la conferma della particolare applicazione dell'IVA, alla presenza di prestazione comportante anche la cessione di beni significativi: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.

Anche se ai fini dell'aliquota IVA ridotta non è espressamente richiamata la disposizione, è pur sempre richiesta l'indicazione in fattura, del costo della mano d'opera.

Al comma 20 è prevista la proroga delle disposizioni di cui ai commi dal 344 al 347 dell'unico articolo della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n° 296.

Si tratta dell'attesa estensione, fino al 31 dicembre 2010, della possibilità di fruire della detrazione, dall'imposta sul reddito, delle spese relative a: interventi di riqualificazione energetica; interventi su strutture opache verticali o orizzontali, sostituzione di finestre comprensive degli infissi; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, compresa la fornitura del fabbisogno a piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed universitari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Com'è noto, la detrazione è concessa a tutti i contribuenti, siano questi dichiaranti di redditi fondiari, di capitale, d'impresa o di lavoro professionale.

La detrazione non richiede la preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara ed è stabilita nell'importo corrispondente al 55% della spesa rimasta a carico del contribuente.

La misura massima della detrazione è indicata in euro 100.000, per la riqualificazione energetica; euro 60.000,00 per gli interventi su strutture opache e sostituzione di finestre con infissi ed installazione di pannelli solari; euro 30.000,00 per la sostituzione di caldaie con altre a condensazione e contemporanea messa a punto della distribuzione.

La norma prevede che la entità della detrazione, come sopra indicata, sia riferita alla singola unità ed al singolo contribuente.

Poiché la riqualificazione energetica riguarda l'intero fabbricato, nell'ambito condominiale, la detrazione, per il singolo condomino, è contenuta alla quota millesimale di spettanza.

In materia di detrazione del 55% dalle imposte lorde sul reddito, si segnalazione tre gradite novità al comma 24.

Preso atto che le innovazioni sono concesse con riferimento alla Legge Finanziaria 2007, si ritiene che esse hanno valenza retroattiva.

La prima è riferita agli impianti di climatizzazione invernale, nei cui riguardi l'agevolazione è estesa anche alle opere comportanti la sostituzione, totale o parziale, con caldaie non a condensazione, ovvero con pompe di calore ad alta efficienza geotermica a bassa entalpia (cfr. comma 286).

A tale proposito la sostituzione con caldaie non a condensazione, è accordata subordinatamente all'emanazione di apposito Decreto Ministeriale attuativo (!).

La seconda riguarda la scelta, concessa in via immodificabile al contribuente, di operare la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci.

E' evidente che la scelta dipende dalla possibilità di sopportazione della detrazione dall'imposta lorda sul reddito annuale.

La terza è collegata alla sostituzione delle finestre, comprensive di infissi, che, in quanto effettuata alla singola unità immobiliare, non richiede il rilascio di certificazione energetica del fabbricato.

Analoga esimente è concessa per l'installazione di pannelli solari.

                                   Pietro Abbiati

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