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OSSERVATORIO DEL DIRITTO
By segreteria regionale
Creato 27/02/2008 - 09:13

Anno: 
2008
mese: 
01-Gennaio
Autore Articolo: 

GIULIO BENEDETTI

La disciplina giuridica regolante l'energia fotovoltaica  ed il risparmio energetico negli edifici  pubblici e privati anche  secondo  le norme della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria anno 2008).                                    

- 1) Premessa generale sul risparmio energetico.

   Il nostro paese dipende nella misura del 85% del suo fabbisogno energetico dalle importazioni dall'estero soprattutto di prodotti petroliferi e di gas naturale liquefatto e tale situazione non appare passibile di mutamenti immediati , poiché nel prossimo futuro è previsto un aumento del consumo . Invero il ricorso a fonti energetiche alternative , quale quella rappresentata dall'energia fotovoltaica , non risponde soltanto ad esigenze di natura economica , ma anche ad una sempre crescente sensibilità ambientale della pubblica opinione. Infatti i cambiamenti climatici sono constatati sulla propria pelle da tutti i cittadini i quali  sono informati dalla scienza delle conseguenze dell'aumento della temperatura terrestre causata dall'inquinamento e dal surriscaldamento globale dell'atmosfera cagionata dallo sviluppo di polveri sottili , oltretutto assai pericolose per la salute umana. Tutti questi fattori concorrono a richiedere urgentemente anche per noi italiani  il ricorso all'energia fotovoltaica , già sperimentata con successo in nazioni non fortunate come  la nostra sotto il profilo dell'esposizione, dell'intensità  e della  durata giornaliera della luce solare. Tanto premesso consegue che gli interventi normativi in tale materia  non solo sono assai innovativi, ma parimenti notevolmente interessanti per le nostre tasche. 

- 2) Le fonti energetiche fotovoltaiche e il loro primo riconoscimento giuridico .

Per ridurre la dipendenza del nostro paese dai rifornimenti petroliferi e  l'inquinamento  atmosferico sono degni  di nota i seguenti provvedimenti :

- la delibera n. 35/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che contiene modifiche ed integrazioni all'allegato A alla precedente deliberazione n. 118/2003 del 16/10/2003;

- il Decreto 28/7/2005 (pubblicato  su GU n. 181 del 5/8/2005 ) del Ministero delle Attività produttive contenente i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione  fotovoltaica della fonte solare  .

    Il predetto decreto è norma di attuazione dell'art. 7 del d.lvo 29/12/2003 n. 387 e definisce i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici definiti (art.2) : "impianti di produzione di energia elettrica  mediante conversione diretta della radiazione solare , tramite l'effetto fotovoltaico   ; essi sono composti principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici , da uno o più convertitori  della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti minori."

    I soggetti beneficiari dell'incentivazione alla produzione dell'energia  sono (art. 3) le persone  fisiche e giuridiche , compresi i soggetti pubblici , i condomini in edifici che siano responsabili degli impianti fotovoltaici progettati , realizzati e condotti in conformità all'art. 4 del decreto e i quali  presentino la richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai citati impianti .

    Il sistema  non  prevede erogazioni di denaro, analogamente a quanto previsto in Germania dove la formula ha ottenuto notevole successo, ma le seguenti incentivazioni ventennali in conto energia :

- gli impianti di potenza  da 1 a 20 kWp ottengono (art. 5)  una tariffa incentivante di 0,445 euro /kWh per venti anni a cui può aggiungersi lo scambio sul posto dell'energia da parte dell'utente che può cedere alla rete elettrica locale l'energia in eccesso misurata da un apposito contatore e pagata in detrazione nelle bollette successive ;  

- gli  impianti di potenza da 20 a 50 kWp ottengono (art.6) una tariffa incentivante di 0,46 euro/kWh per venti anni,  risparmio che potrà essere incrementato , come visto sopra , dalla cessione della quota in energia in eccesso alla rete locale secondo quanto previsto dalla delibera n. 34/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

- gli  impianti di potenza da 50 kWp a 1 MWp per i quali la tariffa incentivante viene decisa dallo stesso  richiedente , ma la cui determinazione avviene attraverso la gara : chi chiede di meno avrà maggiore possibilità di ottenere il riconoscimento della tariffa incentivante.

   La procedura per il riconoscimento del  beneficio prevede ( art. 7) quattro bandi annuali  (31 dicembre , 31 marzo, 30 giugno , 30 settembre) entro i quali presentare la domanda al Gestore Rete Trasmissione Nazionale (secondo quanto previsto dalla delibera 188/2005 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ) il quale valuta le domande e ne ordina la graduatoria. Alla domanda occorre allegare una relazione illustrativa ed una scheda tecnica che indichi dell'impianto l'ubicazione , la potenza nominale, la tensione d'ingresso all'inverter,  le caratteristiche dei moduli fotovoltaici , le caratteristiche dell'inverter, la produzione annua attesa di energia elettrica , le modalità tecniche con cui si garantiscono le potenze prodotte . Per gli impianti di potenza maggiore di 50 kWp il richiedente deve  aggiungere una busta chiusa sigillata nella quale il richiedente riporta il valore della tariffa incentivante richiesta  ed una fideiussione bancaria o assicurativa di euro 1500 per ogni kWp d'impianto richiesto.

    Il Gestore Rete Trasmissione Nazionale entro sessanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro delle domande pubblicherà la  graduatoria di ammissione ai benefici che per i sistemi da 1 a 50 kWp si baserà sull'ordine di presentazione , mentre per i sistemi  da 50 KWp a 1 MWp premierà coloro che chiederanno la tariffa più bassa . Notasi che (art. 8 , comma terzo) il gestore di rete è tenuto ad effettuare la connessione  dell'impianto alla rete elettrica entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di conclusione dei lavori, mentre il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione o di conclusione  dei lavori di realizzazione dell'impianto (sei mesi per gli impianti di potenza nominale superiore a 20 KW e previsti dall'art. 6) comporta la decadenza dal diritto della tariffa incentivante.

   In ogni caso gli impianti fotovoltaici facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia godono delle seguenti agevolazioni fiscali :

- l'imposta IVA ridotta al 10%  (prevista dal DPR 26/10/1972 n. 633 ce dal Decreto del Ministro delle Finanze del 29/12/1999) ;

- l'esenzione da qualsiasi tassazione con riferimento all'energia prodotta (vedasi art. 10, comma sette, della legge 13/5/1999 n. 133) ;

- gli utenti privati possono detrarre il 36% del costo totale dell'impianto  dal reddito IRPEF (come stabilito dall'art. 2 , comma 5, della legge 27/12/2002 n. 289)  , ma in tale caso (art. 10, comma primo)  la tariffa incentivante ventennale di euro 0,445 del Conto Energia è ridotta del 30% .

   Comunque le sopra  citate tariffe incentivanti non sono applicabili:

-  all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi gli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome nell'ambito del programma "tetti fotovoltaici";

- ai certificati verdi previste dal d.lgs 29/12/2003 n. 387;

- ai titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 16/3/1999 n. 79 né con i titoli derivanti dall'applicazione  delle disposizioni attuative dell'art. 16 , comma 4, del d.lgs. 23/5/200 n. 164.

    Le prime valutazioni del vantaggio  economico rappresentato per gli  utenti dall'applicazione del decreto è che se un impianto fotovoltaico  da 1000 Wp costa circa da euro 6500 a 7500 , il guadagno del Conto Energia è pari a circa euro 1468,50 e nel caso di cessione di energia elettrica il benefico economico è di euro 1963,50 all'anno , mentre un'utenza residenziale al costo di 0,15 euro/kWh raggiunge un risparmio  sulla bolletta  , grazie al sistema fotovoltaico  da 3KW , di circa 495 euro l'anno .

   Occorre notare che il ricorso all'uso del sistema fotovoltaico  di produzione di energia elettrica appare vantaggioso per i consumatore anche alla luce delle norme contenute nel d.lvo n. 192/2005 il quale si applica integralmente (art. 3) agli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione integrale o di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati. E' parimenti prevista un'applicazione limitata del decreto , con il rispetto di specifici parametri , livelli prestazionali e prescrizioni , nel caso di interventi su edifici esistenti quali :

 - il solo ampliamento dell'edificio  nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 % dell'intero edificio esistente ;

- le ristrutturazioni totali   o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio nel caso in cui non comportino ristrutturazione integrale o di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati ;

- la nuova installazione di impianti elettrici   in edifici esistenti  o nella ristrutturazione degli stessi impianti ;

- la sostituzione dei generatori di calore .

   Il decreto legislativo  prevede (art.6) che entro un anno dalla sua data di entrata in vigore gli edifici di nuova costruzione e quelli integralmente ristrutturati e quelli demoliti e ricostruiti integralmente qualora abbiano una superficie    utile superiore a 1000 metri quadrati sono dotati , al termine dell'edificazione  , da parte del costruttore di un attestato di certificazione energetica  ( redatto secondo i principi di attuazione dei decreti che dovranno essere emanati entro quattro mesi   dall'entrata in vigore del d.lvo n. 192/2005)  .

    L'attestato energetico contiene i criteri generali , le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e deve essere allegato all'atto di compravendita immobiliare e nel caso di locazione deve essere messo a disposizione del conduttore o deve essere al medesimo consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale  in suo possesso. Nel caso di violazione di tali obblighi il contratto di compravendita e di locazione sono affetti da nullità civilistica che può essere fatta valere unicamente dal compratore o dal locatore . Invero trattasi di un caso particolare di nullità civilistica relativa che innova i casi previsti dall'art. 1418 del codice civile che prevede la nullità del contratto nelle seguenti ipotesi   :

- sia contrario a norme imperative , manchi l'accordo delle  parti , la causa , l'oggetto , la forma quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità, sia illecita la causa , siano illeciti i motivi comuni ad entrambi i contraenti, l'oggetto del contratto non sia possibile , lecito , determinato o determinabile ,  negli altri  casi stabiliti dalla legge.

   Giova notare che (art. 6 , commi 5 e 6) l'attestato di certificazione energetica :

- ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione  che modifica la prestazione energetica ;

- comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio , i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio ;

- è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della  predetta prestazione.  

   Infine  il proprietario (art. 7, comma 1) , il conduttore , l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantengono in esercizio gli impianti e provvedono affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. La violazione, da parte di tali soggetti, di tale obbligo è sanzionata amministrativamente   (art. 15, comma 5) con il pagamento della somma  non inferiore  a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

   E' parimenti  stabilito (art. 15, comma 6) il pagamento della sanzione amministrativa da 1000 euro a 6000 euro (oltre la comunicazione dell'inflitta sanzione  ad opera  dell'organo accertatore alla camera di Commercio , industria , artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti) nei confronti dell'operatore incaricato del controllo e della manutenzione che non ottempera  a quanto stabilito  dall'art.  7 , comma 2, ovvero non esegua il controllo e la manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva a regola d'arte , nel rispetto della normativa vigente , e , al termine delle operazioni predette, non rediga e non sottoscriva  un rapporto  di controllo tecnico da consegnare al proprietario dell'impianto .

- 3) Le misure e le provvidenze sul risparmio energetico  contenute nella legge finanziaria 2007 e nei decreti attuativi del  Ministero dell'economia del febbraio 2007.

    La legge finanziaria 2007 ( legge 27/12/2006 n. 296) adotta le seguenti misure assai decisive per incentivare il risparmio energetico al fine di ridurre almeno del 30% il fabbisogno energetico nazionale : 

- attribuisce la detrazione dall'imposta  lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente , fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo , per le spese documentate , sostenute entro il 31/12/2007 , relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite id fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite riportati  nell'allegato C , numero 1) annesso al d.lvo 19/8/2005 n. 192 (art. 1 , comma 344) ;

- attribuisce la detrazione dall'imposta  lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente , fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U , espressa in W/metri quadriK della tabella 3 allegata alla finanziaria ,  per le spese documentate , sostenute entro il 31/12/2007 , relative ad interventi su edifici esistenti o unità immobiliari , riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) , finestre comprensive di infissi (art. 1, comma 345); 

- attribuisce la detrazione dall'imposta  lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente , fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo , per le spese documentate , sostenute entro il 31/12/2007 , relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine , strutture sportive, case di riposo e cura , istituti scolastici e università (art. 1 , comma 346);

- attribuisce la detrazione dall'imposta  lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente , fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per le spese documentate , sostenute entro il 31/12/2007 , per  interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione  ( art. 1, comma 347) .

    Le detrazioni fiscali sono concesse con le modalità previste dall'art. 1 della legge 27/12/1997 n. 449 e del Decreto del Ministro delle finanze del 18/2/1998 n. 41 e a condizione che la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverato da un tecnico abilitato e che il contribuente acquisisca  la certificazione energetica dell'edificio prevista dall'art. 6 del d.lvo 19/8/2005 n. 192 o un attestato di qualificazione energetica , predisposto ed asseverato da un professionista abilitato nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo , o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa vigente per il caso specifico  , ove non siano fissati tali limiti , per un identico edificio di nuova costruzione . L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili  interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare , a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica , ovvero per l'attestato di qualificazione energetica , rientrano negli importi detraibili ( art. 1 , comma 348).

    Il Ministro dell'economia e delle finanze , di concerto con il Ministro dello sviluppo economico , secondo quanto previsto dall'art. 1 , comma 349, ha emanato le disposizioni  di attuazione della legge  finanziaria 2007 (decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19/2/2007 pubblicato su GU n. 47 del 26/2/2007)  che ha stabilito le seguenti definizioni :

- gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall'art. 1 , comma 344, sono quelli che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle previste dall'allegato C del decreto  (art.1, comma 2) ;

- gli interventi sull'involucro degli edifici  , previsti dall'art. 1 comma 345,     sono gli interventi su edifici esistenti , su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti , riguardanti strutture opache verticali , finestre comprensive di infissi , delimitanti il volume riscaldato , verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U , espressa in W/metriquadriK, evidenziati nella tabella D del decreto (art. 1 , comma 3) ;

- gli interventi di installazione di pannelli solari , previsti dall'art. 1 comma 346, consistono nell'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine , strutture sportive , case di ricovero e cura , istituti scolastici e università ( art. 1 , comma 4) ;

- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale , previsti dall'art. 1 comma 347, sono gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale  messa a punto del sistema di distribuzione ( art. 1, comma 5) .

   Il tecnico abilitato è un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e di impianti nell'ambito delle competenze attribuite dalle legislazione vigente ad un professionista iscritto agli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti  , ovvero ai collegi professionali dei geometri e dei periti industriali (art. 1 , comma 6). Inoltre (art. 2) la detrazione fiscale , per gli interventi operati entro il 31/12/2007, spetta alle persone fisiche ed agli enti previste dall'art. 5 del DPR 22/12/1986 n. 917  non titolari di reddito d'impresa ed ai soggetti che siano titolari di reddito d'impresa che sostengono gli interventi sopra descritti. L'art. 3 elenca gli interventi tecnici necessari per attuare il risparmio energetico ( quali  le demolizioni ed il rifacimento di infissi ed il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti)  anche per i quali spetta la detrazione , mentre l'art. 4 afferma per ottenerla occorre che il richiedente :

- acquisisca l'asseverazione da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6 , 7, 8 e 9 del decreto ;

- acquisisca ,  entro 60 giorni dalla data di fine dei lavori e comunque entro non oltre il 29/2/2008, all'ENEA , ovvero per i soggetti con periodo  d'imposta non coincidente con l'anno solare , non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31/12/2007 , la documentazione  inerente a :

* copia dell'attestato di certificazione energetica , nei casi previsti dall'art. 5 , comma primo del decreto , ovvero copia dell'attestato di certificazione energetica per i casi previsti dall'art. 5 , comma 2 del decreto  , contenenti i dati elencati nello schema dell'allegato A del decreto. Il certificato energetico o l'attestato di qualificazione energetica è prodotto da un tecnico abilitato che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione sopra citata ;

* la scheda informativa relativa agli interventi realizzati e contenente i dati elencati nello schema dell'allegato E del decreto.

Tale documentazione può essere inviata all'ENEA  tramite lettera raccomandata  (indirizzata al Dipartimento  Ambiente , cambiamenti globali e sviluppo sostenibile , via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria Galeria - Roma specificando il riferimento Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica ) o per via informatica al sito internet http://www.acs.enea.it/ [1] disponibile dal 30/4/2007;

* effettuare il pagamento delle spese sostenute per effettuare gli interventi tramite bonifico bancario o postale  con indicazione la causale del versamento , il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il numero di codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato ;

* conservare tale documentazione per esibirla a richiesta degli uffici finanziari .

Le detrazioni (art. 10) non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da altre disposizioni di leggi nazionali per i medesimi interventi previsti dall'articolo 1 , commi 2 , 3 , 4 e 5. Inoltre  il decreto dettaglia le seguenti ipotesi di realizzazione  tecnica .

    L'art. 5 riguarda l' attestato di certificazione e di qualificazione energetica che deve essere prodotto, successivamente all'esecuzione degli interventi , utilizzando le procedure metodologiche approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano o da parte dei comuni con un regolamento emanato in epoca antecedente alla data del 8/10/2005. I calcoli per la determinazione energetica sono eseguiti secondo quanto previsto dal d.lvo n. 192/2005 e dal d.lvo n. 311/2006.Per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 3,4,5 del decreto e per quest'ultimo limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW , per la determinazione dell'indice di prestazione energetica si può applicare la metodologia prevista dall'allegato B del decreto .Qualora manchino le predette procedure può essere prodotto l'attestato di qualificazione energetica redatto secondo quanto stabilito dall'allegato A del decreto e che deve essere asseverato da un tecnico abilitato. 

    L'art. 6 attiene  l'asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica per gli edifici  esistenti  la quale per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti , previsti dall'articolo 1 , comma 2 del decreto, specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle C del decreto.   

   L'art. 7 afferma che  l'asseverazione degli interventi sull'involucro degli edifici esistenti specifica il valore di trasmittanza originale del componente su cui si interviene e ,  successivamente all'intervento , se  le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella D del decreto. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione sul rispetto degli specifici requisiti minimi può essere sostituita da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti , corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto . Notasi che questo è uno dei primi casi in cui un atto normativo italiano recepisce direttamente una certificazione di qualità europea redatta secondo la normativa comunitaria .

   L'art. 8 attiene all'asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari la quale deve  specificare che gli stessi ed i loro bollini sono garantiti per almeno cinque anni, che  i loro accessori e componenti elettrici sono garantiti per almeno due anni , che i pannelli presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 e  rilasciata da un laboratorio accreditato, che l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione l'asseverazione può essere sostituita dalla certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti , secondo le norme Uni vigenti , rilasciata da un laboratorio certificato e dall'attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario .

   L'art. 9 riguarda  l'asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e prevede che la stessa deve specificare l'installazione di generatori di calore a condensazione con un rendimento termico utile , a carico  pari al 100% della potenza termica utile nominale , maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, l'installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica ( o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata ) su tutti i corpi scaldanti a esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 gradi centigradi.  Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW , oltre al rispetto di quanto precedentemente detto, l'asseverazione specifica che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante , che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore , che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. Nell'ambito degli interventi descritti dall'articolo 1 , comma 5 del decreto, rientra anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in un impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore , mentre non rientra nel tipo dell'intervento previsto dall'articolo 1 , comma cinque, il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici a impianti individuali autonomi. A tal proposito notasi nel legislatore un'inversione di marcia nella considerazione dell'approccio al risparmio  energetico rispetto a quanto stabilito dagli articoli 26 (progettazione , messa in opera ed esercizio di edifici  ed impianti) , 27 (limiti ai consumi di energia) , 28 (relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni), 29 (certificazione delle opere di collaudo) , 30 (certificazione energetica degli edifici) , 31 (esercizio e manutenzione degli impianti ) della legge 9/1/1991 n. 10.  Invero in tale legge si propugnava l'installazione  di impianti autonomi individuali di riscaldamento , mentre la dizione attuale del decreto , dopo un'ampia riflessione sulla maggiore idoneità degli impianti centralizzati a produrre un effettivo risparmio energetico, privilegia , mediante il riconoscimento   della detrazione fiscale , soluzioni tecniche centralizzate diametralmente opposte a quelle singole secondo  a quanto precedentemente stabilito  dalla legge 9/1/1991 n. 10 . Tuttavia per facilitare l'installazione di impianti di riscaldamento di ridotto rendimento energetico ( con potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW) l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di caldaie a condensazione e delle valvole di bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti , corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Infine il decreto contiene quattro allegati .

   L'allegato A contiene lo schema di attestato di qualificazione energetica nel quale sono elencati i dati generali dell'edificio, il tipo di involucro edilizio, la tipologia dell' impianto di riscaldamento, i dati climatici, le tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili , i risultati della valutazione energetica contenente i dati generali , i dati di ingresso, i risultati , i dati del compilatore . Molto importante non solo per  favorire il risparmio energetico , ma anche per promuovere la  tutela dell'incolumità  degli occupanti dell'edificio dal rischio di esplosioni o di intossicazione  da monossido di carbonio, in tale allegato è (punto 31) la lista delle raccomandazioni che contiene l'indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi - benefici. In particolare per redigere tale riquadro il tecnico abilitato elenca i possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all'edificio ed ai suoi impianti  con la specificazione della  tipologia , del costo indicativo e del risparmio energetico atteso.

   L'allegato B contiene lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio .

   L'allegato C contiene la tabella 1.1. e 2.1 dell'allegato C , n.1) del d.lvo 19/8/2005 n. 192 modificato dal d.lvo 29/12/2006 n. 311 .

    L'allegato D contiene la tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in W/metriquadrik.  

    L'allegato E contiene la scheda informativa per gli interventi previsti dall'articolo 1 , comma 344, 345, 346 e 347 della legge 27/12/2006 n. 296.

- 4) I criteri per incentivare il ricorso all'energia fotovoltaica : il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/2/2007.

    I problemi manifestati dalla  prima applicazione della disciplina dell'uso della energia fotovoltaica sono  :

- una notevole complessità gestionale del meccanismo complessivo di riconoscimento dei benefici per gli utilizzatori ed un eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti installati a terra ;

- che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su elementi di arredo urbano e viario , sulle superfici esterne degli involucri di edifici, sui fabbricati e sulle strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione , non ricadenti in aree naturali protette non devono  essere assoggettati alle procedure di valutazione d'impatto ambientale in ragione dei piretri d'integrazione;

- la necessità che gli impianti più piccoli, ovvero di potenza non superiore  a 20 kW sono da considerare come impianti non industriali  e pertanto non devono essere assoggettati alla procedura d'impatto ambientale quando non ricadano in aree naturali protette ;

- la necessità che il ricorso all'energia fotovotaica deve essere sostenuto prioritamente   in abbinamento all'uso efficiente dell'energia , in particolare con un raccordo con le norme dettate in materia di  risparmio energetico degli edifici dettati dal  d.lvo n. 192/2005 e dal d.lvo n. 311/2006.

   Per rispondere a tali problemi è stato emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/2/2007 (pubblicato su GU n. 45 del 23/2/2007) che contiene i criteri e le modalità  per incentivare la produzione di energia fotovoltaica mediante conversione fotovoltaica dalla luce solare , in attuazione dell'art. 7 del d.lvo 29/12/2003 n. 387. Il decreto si basa fondamentalmente  sul  beneficio apportato da tariffe incentivanti (art. 6) e dal premio per impianti fotovoltaici (art. 7) che possono riguardare (art. 3) indifferentemente le persone fisiche , quelle giuridiche , i soggetti pubblici  ed i condomini di unità abitative e/o di edifici. Sono privilegiati gli impianti piccoli  poiché la potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore  a 1 kW e gli impianti devono essere entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 10 , comma primo, ovvero adottato (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto ) dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che dettaglia i tempi , le modalità e le  condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti. Inoltre gli impianto fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate ed  ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico  punto di connessione all'energia elettrica , non condiviso con altri impianti fotovoltaica  .

    Il soggetto che intende realizzare un impianto e accedere alle tariffe di favore inoltra al gestore di rete il progetto (art. 5) preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete e parimenti deve comunicare l'ultimazione dell'impianto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in servizio dell'impianto il soggetto interessato deve fare pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante unitamente alla documentazione finale di esercizio ( descritta nell'allegato 4) . Oltre alla tariffe ed al premio un altro elemento di favore è costituito (art. 8) dalla previsione che l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW può beneficare della disciplina dello scambio sul posto e che continua ad applicarsi  dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante prevista dall'art. 6. Le tariffe incentivanti previste dall'art. 6 ed il premio previsto dall'art. 7 non sono applicabili (art. 9) all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano   stati concessi incentivi pubblici statali , regionali , locali o comunitari in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata eccedenti il 20% del costo dell'investimento.

    L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica  cumulata da installare  è (art. 12) stabilito in 3.000 MW entro il 2016. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che ( art. 13) possono ottenere le tariffe incentivanti e il premio è stabilito in 1.200 MW ed entro il 31 ottobre di ogni anno il soggetto attuatore  (art. 14) trasmette al Ministero dello sviluppo economico , al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , alle regioni e alle province autonome e all'Autorità dell'energia elettrica e il gas e all'osservatorio previsto dall'art. 16 del d.lvo 29/12/2003 n. 387 un rapporto relativo all'attività eseguita e ai risultati conseguiti .L'ENEA  , coordinandosi con il soggetto attuatore,  effettua (art. 15) un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito della sopra citata normativa sull'uso dell'energia fotovoltaica .

   Le disposizioni dei decreti (art. 16) interministeriali del 28/7/2005 e del  6/2/2006 continuano ad applicarsi esclusivamente per gli impianti fotovoltaici  che hanno già acquisito , entro il 2006, il diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti . 

Infine il decreto  contiene quattro  allegati :

- il primo prevede che i moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati , per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli , in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori dovranno essere accreditati EA  (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di muto riconoscimento ;

- il secondo contiene le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento della parziale integrazione architettonica 8 art. 2, comma primo, lettera B2) ;

- il terzo contempla le tipologie di interenti valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica (art. 2, comma primo, lettere B3) ;

- il quarto descrive la documentazione da allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante (art. 5 , comma quarto).

- 5) Gli incentivi fiscali per gli impianti fotovoltaici previsti dalle  circolari n. 66/E del 6/12/2007 e n. 365/E del 12/12/2007 dell'Agenzia delle entrate .

  Con la  circolare n. 46/E, paragrafo 2,  emanata il 19/7/2007 l'Agenzia  delle entrate forniva i  chiarimenti  relativi  al trattamento fiscale da riservare alla tariffa incentivante erogata ai titolari di impianti fotovoltaici riguardanti l'energia prodotta annualmente . La predetta circolare specificava che la tariffa incentivante  spettava solo in relazione all'energia prodotta e consumata sul posto dall'utente , mentre l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è assorbita dalla rete per potere essere  successivamente prelevata dall'utente medesimo in caso di consumi superiori alla produzione.      In tale caso la tariffa incentivante spetta per tutta la produzione , ovvero anche per l'energia eccedente i consumi dell'utenza e che viene ceduta la libero mercato e pure al gestore della rete  a cui l'impianto è collegato come previsto dall'articolo 13, commi terzo e quarto del d.lvo n. 387/2003.

   Successivamente all'emanazione della circolare n. 46/E l'Autorità per l'energia e per il gas ha rilevato che la tariffa incentivante è limitata all'energia elettrica e prodotta e consumata dall'utente  sul posto , in relazione alla disciplina dello scambio sul posto, solo per gli impianti fotovoltaici che percepiscono l'incentivo previsto dal decreto ministeriale 28/7/2005 (poi modificato dal decreto ministeriale del 6/2/2006).

    Tanto premesso l'Agenzia delle entrate precisa, con la circolare n. 66/E del 6/12/2007,  che i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW fruiscono della tariffa incentivante sia nel caso utilizzino direttamente l'energia  prodotta , sia nel caso scelgano lo scambio sul posto.  Invero l'articolo 6 del  decreto ministeriale del 19/2/1997 modifica il precedente decreto e non prevede un trattamento differenziato per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto e riconosce anche a questi ultimi la tariffa incentivante su tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico , senza compiere  distinzioni tra quella prodotta per l'autoconsumo e  quella immessa nella rete elettrica .

  La circolare n. 66/E specifica , senza comportare conseguenze fiscali per il  contribuente , che quanto riportato nel paragrafo 2 della circolare n. 46/E del 19/7/2007 ( ovvero : "Gli impianti di potenza fino a 20 kW , possono accedere al cosiddetto servizio di "scambio sul posto" (anche detto Net Metering) , facendone richiesta all'impresa distributrice  competente per il territorio ove l'impianto è ubicato o , in alternativa possono cedere al gestore della rete elettrica l'energia prodotta") trova applicazione solo per gli impianti incentivati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 28/7/2005 e non anche per gli impianti incentivati dal decreto ministeriale del 19/2/2007.

   La circolare n. 365/E del 12/12/2007 dell'Agenzia delle entrate stabilisce che   i limiti massimi delle  agevolazioni previsti per gli interventi di risparmio energetico negli edifici siano riferiti autonomamente a ogni fabbricato anche se non costituisce un'autonoma unità catastale. Invero per l'Agenzia delle entrate la nozione di edificio ai fini del risparmio energetico consiste in : "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito , dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispostivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edifico può confinare con tutti o alcuni di questi elementi : l'ambiente esterno, i terreno , altri edifici ; il termine può riferirsi  a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari  a sé stanti." Da tali premesse la circolare afferma che l'edificio non deve essere individuato con il suo accatastamento , ma "in base alla caratteristiche costruttive che lo individuano o ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante." La conseguenza è che il limite della detrazione relativa all'intervento di risparmio energetico deve essere riferito autonomamente  per ciascun fabbricato , definito dal d.lvo n. 192/2005, anche se il singolo immobile non costituisce un'autonoma unità catastale. Pertanto qualora  un condominio sia composto da più edifici distinti  ciascuno di essi può detrarre il massimo  dell'importo della detrazione  prevista per effettuare gli  interventi di risparmio energetico.

- 6) Le misure agevolanti l'utilizzo dell'energia alternativa alle fonti utilizzanti il combustibile fossile contemplate nella legge finanziaria 2008.

    La legge 24/12/2008 n. 244 ( legge finanziaria  2008 pubblicata  sul Supplemento Ordinario n. 285/l alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/12/2007)  contiene e sviluppa le agevolazioni previste dalla legge finanziaria precedente (legge 27/12/2006 n. 296) dell'anno 2007 e relative all'utilizzo delle   fonti energetiche alternative al combustibile fossile con le seguenti misure concrete le quali prevedono che :

- a) dal 2009 i Comuni potranno stabilire un'aliquota ICI al di sotto del  4 per mille nei confronti di chi installa impianti a fonte  rinnovabile per produrre l'energia elettrica o termica per uso domestico , limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tale intervento e per la durata massima di tre anni per gli impianti solari e di cinque anni per tutte gli altri  impianti utilizzanti fonti energetiche rinnovabili (art. 1 , comma sesto) ;

- b) sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010 , per una quota pari al 36% delle spese sostenute , nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare , ferme restando le altre condizioni previste , le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio , a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziata in fattura (art. 1 , commi 17,18 e 19) ;

- c) sono prorogate  fino al 31/12/2010 le agevolazioni tributarie consistenti nella detrazione fiscale pari al  del 55% e relativa agli interventi  di risparmio energetico previsti dall'articolo 1 , commi da 344 a 347 , 353 , 358 e 359 della legge finanziaria  2007 , detrazione fiscale  che si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 31/12/2009, agevolazione che è riconosciuta entro il limite massimo di 2 milioni di euro annui ; le modalità per il riconoscimento di tale beneficio sono stabilite con decreto del ministro per l'Economia e delle finanze ( articolo 1, commi 20 e 21) ;

- d) è sostituita con una nuova la tabella prevista dall'art. 1, comma 345 , della legge finanziaria 2007; un decreto del Ministro dello Sviluppo economico , da emanarsi entro il 28/2/2008, stabilisce i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale  e i valori  di trasmittanza termica; per tutti gli interventi la detrazione fiscale può essere ripartita in quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci , a seguito  di  una scelta irrevocabile del contribuente operata all'atto della prima detrazione ; per sostituire le finestre in singole unità immobiliari e per installare  pannelli  solari non sono richiesti l'attestato di  certificazione energetica e neppure l'attestato di qualificazione energetica ( art. 1 , commi 23 e 24) ;

- e) a decorrere dall'anno 2009 , in attesa dell'emanazione dei decreti di attuazione e  previsti dall'articolo 4, comma primo, del d.lvo 19/8/2005 n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edifico prevista dall'articolo 6 del d.lvo n. 192/2005 , nonché delle  caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle  acque metriche (art. 1, comma 288); 

- f) a decorrere dal 1/1/2009 nei regolamenti edilizi comunali , ai fini del rilascio del permesso di costruire , deve essere previste , per gli edifici di nuova costruzione , l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili , in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa , compatibilmente con la realizzabilità tecnica per l'intervento ; per i fabbricati industriali , di estensione superficiale non inferiore  a 100 metri quadrati , la produzione energetica minima è di 5 kW (art. 1 , comma 289) ;

- g) sono corrette le disposizioni della legge finanziaria  2007 e dalla precedente disciplina che prevedeva gli incentivi Cip6 per gli impianti fossili alimentati con fonti assimilate alle rinnovabili e sono fermati i sussidi per le centrali elettriche non alimentate con fonti "verdi" e rientrano nelle agevolazioni solo le centrali elettriche già in funzione e non quelle semplicemente autorizzate in base alla precedente disciplina 8 art. 2 , commi 136, 137 e 138) ;

- h) è elevata al 3% la proporzione minima obbligatoria di biocarburante da immettere, anche mescolato con i normali combustibili,  nel consumo nel 2009 (art. 2, commi 139 e 140) ; 

- i) è prevista una riforma dei certificati verdi dedicati alle fonti rinnovabili con incentivi che durano 15 anni (art. 1, comma 144); 

- l) è previsto il divieto di incentivare produzioni elettriche che non ricorrono effettivamente alle fonti rinnovabili per quanto riguarda il regime dei certificati verdi ( art. 2 , commi 151 e 152);

- m) la quota minima di energia elettrica prodotta dai impianti alimentati da fonti rinnovabili, che deve essere immessa nel sistema elettrica nazionale nell'anno successivo , è incrementata di 0,75 punti percentuali   (art. 2 , comma 146) ;

- n) dal 1/1/2010 è vietata la commercializzazione  di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori alla classe A , nonché di motori elettrici appartenenti alla classe  3 anche all'interno di apparati ( art. 2, comma 162) ;

- o) a decorrere dal 1/1/2011 è vietata all'interno del territorio nazionale l'importazione , la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza , nonché l'importazione , la distruzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere  completamente il collegamento alla rete elettrica (art. 2 ,comma 163) ;

- p) il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta nel rispetto delle direttive impartite dall'autorità per l'energia elettrica e il gas ( art. 2 , comma 164) ;

- q) gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili  sono gli enti locali rientrano nella tipologia di impianti con integrazione architettonica per l‘applicazione delle tariffe incentivanti ventennali e quindi viene introdotta un'autorizzazione unica per il complesso degli impianti anche  ubicati in luoghi diversi (art. 2 , commi 173 e 174) .

- r) gli interventi pubblici destinati ad interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli  edifici del sistema scolastico e finalizzati ad interventi tecnologici del patrimonio sanitario pubblico sono subordinati a verifiche energetiche e gli interventi stessi debbono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili , nonché  di risparmio idrico (art. 2 , commi 276, 279, 280, 281) ;

- s) per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici contemplate dal d.lvo 19/8/2005 n. 192 e successive modificazioni ,  il rilascio  del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della  certificazione energetica dell'edificio (art. 2 , comma 282).

Dott. Giulio Benedetti - magistrato .

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