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PROBLEMI DELLASICUREZZA
By segreteria regionale
Creato 29/02/2008 - 07:13

Anno: 
2007
mese: 
11-Novembre
Autore Articolo: 

MARIO ABATE

PREVENZIONE INCENDI: L'ESPERTO RISPONDE

LA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI APPLICABILE AGLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

In nome e per conto del condominio che amministro desidero conoscere il vostro parere su quanto segue.
Il condominio da me amministrato è costituito da un blocco di fabbricati che consta in 32 unità immobiliari destinate ad abitazione la cui costruzione è terminata alla fine del 2005.
Nel luglio del 2006 il Comune ha rilasciato il relativo certificato di agibilità.
I signori condomini dichiarano di aver appreso successivamente dalle imprese costruttrici che, al termine dei lavori in corso di esecuzione nella zona, avranno a disposizione un solo accesso da strada pubblica.
In conseguenza di ciò i condomini dovranno fare i conti con una situazione di interclusione assoluta sugli altri tre lati della palazzina e senza una via di fuga alternativa rispetto all'unico accesso previsto.tutto ciò in un Comune ritenuto a rischio sismico.
A questo punto i condomini si pongono il seguente interrogativo:
se per una ragione e per un'altra si dovesse rendere necessario lo sgombero della palazzina condominiale, che ospita 32 nuclei familiari, e se per caso il problema che motiva lo sgombero (fuga gas, incendio, evento sismico) dovesse determinare l'impossibilità di utilizzo dell'unico accesso a via pubblica da dove potranno uscire le persone?
Oppure se un condomino dovesse avvertire un malore tale da rendere quanto mai urgente la prestazione di cure mediche e se l'unica strada risultasse ostruita perché qualcuno ha parcheggiato in doppia fila o comunque in modo non ortodosso, per quale strada potrebbe essere trasportato in ospedale o essere soccorso da ambulanza?
Le imprese costruttrici pur manifestando comprensione per la necessità espressa dai condomini ritengono che vi sia una impossibilità tecnica a concedere con i dovuti permessi di legge un passaggio pedonale di collegamento ad altra strada pubblica che possa fungere, all'occorrenza, da via di fuga.
Quale potrebbe essere la soluzione del problema che tenga conto non solo delle esigenze delle imprese ma anche delle sacrosante ragioni di sicurezza e di incolumità dei condomini?

RISPONDE MARIO ABATE

La regola tecnica di prevenzione incendi applicabile agli edifici di civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 mt, è rappresentata dal Decreto 16 maggio 1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione".
Per altezza antincendi si intende l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile al livello del piano esterno più basso, ovvero, l'altezza misurata dalla strada fino al parapetto del balcone o della finestra dell'ultimo piano.
Lo stesso decreto classifica gli edifici di civile abitazione in base all'altezza antincendi: ad esempio un edificio di altezza compresa tra 12 e 24 metri viene identificato come di Tipo "a", mentre se l' altezza è compresa tra 24 e 32 metri risulta di tipo "b".
Se l'edificio in questione ha, quindi, un'altezza antincendi superiore a 12 metri deve rispettare i requisiti contenuti nella regola tecnica allegata al citato decreto con particolare riferimento ai seguenti punti che si riportano testualmente:
2.2.0. "Accesso all'area:
Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3,50m;
- altezza libera: 4,00 m;
- raggio di volta: 13,00 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m)."
2.2.1. "Accostamento autoscale
Per gli edifici di tipo "a" (da 12 a 24 mt) e "b" (da 24 a 32 mt) deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.
Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo "a" devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo "b" almeno di scale a prova di fumo interna."
Pertanto se lo stabile di civile abitazione rispetta i requisiti antincendio sopra citati, ovvero di accessibilità da parte dei mezzi di soccorso (p.to 2.2.0) e di accostamento all'edificio dell'autoscala (p.to 2.2.1), una ulteriore possibilità di accesso e/o uscita, pur essendo sicuramente auspicabile,non costituisce una prescrizione cogente ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Si ribadisce infine che il DM 246/87 si applica agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore ai 12 mt in mancanza di requisiti e normative di prevenzione incendi per gli stabili aventi inferiori altezze.

L'IMPIANTO IDRICO NEGLI EDIFICI ALTI DA 24 A 32 METRI

Con la Circolare del Ministero dell'Interno del 24/08/2004 prot.n. 1362 sono stati forniti chiarimenti sulla necessità di installare un impianto idrico antincendio negli edifici di tipo "b", ovvero di altezza antincendi da 24 a 32 metri, preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 246/87.
In particolare nella stessa circolare si afferma che:
"... per i suddetti edifici sussiste l'obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l'impianto stesso sia stato espressamente previsto all'atto dell'approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione icnedida parte del Comando provinciale VV.F. ...
....Per gli edifici di tipo "b", esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l'installazione di impianto idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell'allegato al DM n.246/87."
Questo significa che due edifici preesistenti al 1987 si possono egualmente ritenere a norma anche se uno è dotato di idranti mentre l'altro ne risulta privo; con l'unica differenza che nel primo caso il titolare ha rispettato la legge sottoponendo il relativo progetto ai VV.F. e prevedendo la realizzazione della rete antincendio che ora, naturalmente, non può eliminare; mentre nel secondo caso il titolare non essendosi mai preoccupato di richiedere il certificato di prevenzione incendi  può, oggi, sottoporre il progetto di adeguamento dell'edificio senza prevedere alcun impianto idrico.
Come al solito coloro i quali ottemperano alle disposizioni di legge finiscono per essere penalizzati rispetto a chi è meno "scrupoloso".
Inoltre per la gran parte degli edifici per i quali è stata prevista o è stata realizzata, prima del 1987, la rete antincendio va adeguata per lo meno alle norme di buona tecnica.
Questo significa installare una riserva idrica e un gruppo di pressurizzazione?

RISPONDE MARIO ABATE

La presenza di un impianto idrico antincendio installato all'interno di un edificio di civile abitazione costruito prima del 1987, ancorché di altezza antincendi compresa tra 24 e 32 metri, molto spesso è dovuta, oltre che alla consuetudine, ai regolamenti comunali o da decisioni imposte dalle commissioni edilizie comunali al fine del rilascio della concessione edilizia oltre che da prescrizioni imposte dal Comando dei Vigili del fuoco.
Tali impianti costituiscono quella protezione attiva necessaria che oggi può essere raggiunta utilizzando tecnologie e materiali diversi da quelli esistenti prima dell'entrata in vigore del decreto succitato e pertanto tali impianti devono rimanere installati.
Ciò premesso il principio da rispettare, più volte ribadito dal competente Dipartimento dei Vigili del fuoco, è che per gli edifici esistenti e dotati di impianti idrici antincendio (rete idranti molto spesso provvista anche di attacco di mandata per autopompa) sussiste l'obbligo di mantenerli in esercizio "efficienti e perfettamente funzionanti".
A parere dello scrivente, limitatamente agli edifici con destinazione di civili abitazioni, l'obbligo di garantire l'efficienza e la funzionalità dell'impianto idrico antincendio ad idranti comporta la verifica dell'integrità degli attacchi, delle prese idriche, delle tubazioni, delle manichette e lance di erogazione, nonché  il rispetto delle prestazioni idrauliche eventualmente previste dal progetto di prevenzione incendi approvato dal Comando provinciale VV.F.

 

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