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PROBLEMI DELLA SICUREZZA
By segreteria regionale
Creato 15/03/2008 - 15:39

Anno: 
2008
mese: 
02-Febbraio
Autore Articolo: 

CRISTOFORO MORETTI

 

La sicurezza nel condominio spiegata all'assemblea

di Cristoforo Moretti

In materia di sicurezza e salute e prevenzione degli infortuni una delle maggiori difficoltà per l'amministratore di condominio è l'illustrare in termini semplici ma precisi, rigorosi ma non tecnicistici, quali siano gli obblighi onerosi che il condominio è tenuto a soddisfare. Questa difficoltà deriva certamente dalla complessità legislativa attuale (dicembre 2007), ma anche da un diffuso approccio accademico all'argomento da parte dei commentatori, con analisi dei testi di legge prive di sintesi di immediata comprensione, e soprattutto prive dell'indispensabile traduzione degli obblighi di legge nelle (eventuali) casistiche di applicabilità nel condominio.

Con queste note vogliamo provare a parlare di sicurezza e salute nel condominio in modo che anche la "signora Adelina", terzo piano, 28 millesimi, possa comprendere.

Il tutto in 10 punti e semplificando al massimo, perché in assemblea ci sono molto più spesso signore Adeline che prìncipi del foro.

  • 1) La sicurezza per la salute delle persone è fatta di parti comuni in buono stato, di impianti tecnologici sicuri, di comportamenti personali consapevoli.
  • 2) Il codice civile (art.2051) dice che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il fatto fortuito. Già a questo punto 2 la signora Adelina deve capire che il cornicione pericolante va ripristinato, sempre e rapidamente.
  • 3) Il codice penale (art.40) dice che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
  • 4) L'obbligo giuridico deriva dal codice civile e dalle leggi vigenti, oltre che dalle sentenze per le parti interessate da un giudizio.
  • 5) Le leggi italiane sulla sicurezza e la salute si dividono in due grandi categorie: leggi che tutelano tutti e leggi che tutelano solo i lavoratori subordinati. I "lavoratori subordinati" sono coloro che lavorano nel processo produttivo di un'attività lavorativa alle dipendenze di un titolare, chiamato "datore di lavoro". Il titolare di un'attività lavorativa individuale, senza lavoratori subordinati, si dice "lavoratore autonomo": il "lavoratore autonomo" non ha lavoratori subordinati da tutelare e di fatto si tutela da solo, non essendo soggetto ad alcun obbligo di legge per la propria sicurezza.
  • 6) I lavoratori si possono distinguere in due sole categorie: i "lavoratori autonomi" (in quanto autonomi non prendono ordini da nessuno) ed i "lavoratori subordinati" (subordinati al proprio "datore di lavoro", che è il solo deputato a tutelarli).
  • 7) Chi commissiona un lavoro a una "ditta" o a un "lavoratore autonomo" si definisce "committente", e l'atto di commissionare un lavoro si chiama "appalto". "Committente" è colui che affida un lavoro in appalto, "datore di lavoro" è colui che stipendia regolarmente lavoratori alle proprie dirette dipendenze: non è ammessa confusione tra le due figure, che hanno obblighi ben diversi. Il committente di un appalto può essere chiunque: privato cittadino, società, "datore di lavoro", "non datore di lavoro", ente pubblico, ente privato, eccetera.
  • 8) Leggi che tutelano tutti sono, per esempio, le normative sulla prevenzione incendi, le leggi sugli impianti ascensore, le leggi sugli impianti elettrici e termici. In ambienti soggetti alla prevenzione incendi, in presenza di ascensori, di impianti elettrici e termici, l'osservanza degli obblighi di queste leggi è tassativa: destinatario degli obblighi è il "proprietario" (indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori subordinati).
  • 9) Leggi che tutelano solo i lavoratori subordinati sono, per esempio, il regolamento di prevenzione infortuni (d.P.R. 547/55) e la famosa "legge 626" (d.lgs. 626/94). Ove lavorano lavoratori subordinati queste -ed altre- leggi precisano quali siano gli obblighi giuridici di un "datore di lavoro" per la tutela dei propri dipendenti. Se esiste il portiere nel condominio, il "datore di lavoro" è l'amministratore pro-tempore.
  • 10) Discorso a parte merita la cosiddetta "direttiva cantieri" (d.lgs. 494/96), che si occupa di tutti i lavoratori dei cantieri edili, subordinati o non. Questa legge, unica nel suo genere, stabilisce obblighi di tutela indiretta dei lavoratori di un cantiere nei confronti del "committente" di un appalto edile, grande o piccolo che sia. Sul dettaglio degli obblighi a carico del "committente" per un lavoro edile si è già pubblicato moltissimo e non ci dilungheremo in questa sede.
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