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PROBLEMI DELLA SICUREZZA
By segreteria regionale
Creato 15/03/2008 - 17:44

Anno: 
2008
mese: 
02-Febbraio
Autore Articolo: 

MARIO ABATE

PREVENZIONE INCENDI: L'ESPERTO RISPONDE

I GANCI ALLE PORTE ANTINCENDIO REI

Il mio problema è questo....risiedo in un condominio di 23 condomini e nei giorni scorsi abbiamo scoperto che l'area dei box non è a norma per i vigili del fuoco in quanto manca di uscita pedonale di emergenza.
Infatti ai box si accede con serranda elettrica e poi le vie di fuga portano a salire ai piani superiori.
Il costruttore del palazzo, che ha anche il proprio ufficio e la residenza di alcuni dei soci in appartamenti del condominio ha bloccato la serranda per impedire che si chiudesse
Con altri condomini abbiamo preso informazioni tramite i vvff e inviato all'amministratore una comunicazione ufficiale, firmata da alcuni condomini cos'altro possiamo fare? possiamo fare una denuncia direttamente noi, anche se non possiamo parlare a nome del condominio? E con l'amministratore? Come dobbiamo comportarci??

RISPONDE MARIO ABATE

Le norme di sicurezza antincendio per le autorimesse, sono attualmente regolate dal Decreto Ministeriale 01/02/1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.
Secondo la regola tecnica allegata al decreto le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare anche sotto grigliati metallici purchè dotati di congegni di facile apertura dall'interno (come maniglie e pistoncini con molle o gas in pressione che diminuiscano il peso dello stesso grigliato).
Poiché nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili se questi sono utilizzati come vie di esodo e se sono chiusi con serrande o cancelli devono rimanere sempre aperti o essere dotati di portoncini di uscita dotati di maniglioni antipanico.
Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m.
Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due. Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è inferiore a 30 m il numero delle uscite può essere ridotto  ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purché sicuramente fruibile ai fini dell'esodo.
Il sistema di vie d'uscita a servizio di un'autorimessa può comprendere anche i vani scala ed androni non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per uffici, nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro, pari a 40 metri e considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale.
Premesso che se il numero degli autoveicoli supera le 9 unità l'autorimessa in argomento deve essere in possesso del Certificato di prevenzione incendi, necessario ai fini del regolare utilizzo della stessa, ricordiamo che l'amministratore dello stabile, in qualità di titolare dell'attività, è il responsabile, sotto il profilo civile e penale, del regolare esercizio nonché del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa.

PORTE ANTINCENDIO REI

Sono un tecnico dell'impresa costruzioni (omissis), e vorrei sottoporre un quesito su una questione di prevenzione incendi. Abbiamo una palazzina di quattro piani, base rettangolare (circa m 85 x 20), uso commerciale/residenziale; al piano interrato un'autorimessa con 48 garage accessibile da duerampe contrapposte, n. 6 unità commerciali al piano terra e n. 30 appartamenti ai piani superiori. Ci sono quattro vani scale distribuiti sulla lunghezza del fabbricato che comunicano con l'autorimessa. Abbiamo avuto pareri discordi sulla necessità o meno di realizzare filtri a prova di fumo tra i vani scala che mettono in comunicazione l'edificio di civile abitazione con l'autorimessa sottostante. La domanda è: i quattro filtri a prova di fumo devono essere realizzati? Sia che i vani scala vengano identificati o non come vie di esodo?

RISPONDE MARIO ABATE

Da quanto specificato nel quesito si evince che ci troviamo di fronte ad una autorimessa contenente 48 auto (o anche più) che comunica con un edificio destinato sostanzialmente a civile abitazione non contenente attività assoggettate ad obbligo di certificato di prevenzione incendi.
Occorre distinguere, in merito al quesito posto, due differenti ordini di problemi. Il problema della comunicazione tra autorimessa ed edificio ed il problema della lunghezza massima delle vie di esodo.
Iniziamo dal problema della comunicazione.
Il D.M. 01.02.1986 non regolamenta il sistema di comunicazione fra una autorimessa con più di 40 autoveicoli e una attività non soggetta a certificato di prevenzione incendi.
Al punto 3.5.3 della norma si afferma: "Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con i locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80, 83".
Il problema rimane quindi non determinato. Una interpretazione restrittiva della norma porta a considerare che il filtro a prova di fumo, necessario fra una autorimessa con più di 40 autoveicoli e un edificio PIÙ ALTO di 24 metri, sia necessario anche per la comunicazione fra una autorimessa con più di 40 autoveicoli e un edificio PIÙ BASSO di 24 metri.
In definitiva quindi, realizzando una comunicazione tramite filtro non si sbaglia.
Ad opinione dello scrivente, nel caso in questione, potrebbe peraltro essere sufficiente, quale ragionevole compromesso, predisporre un disimpegno anche non aerato con pareti ed infissi di opportuna resistenza al fuoco.
Passiamo ora al problema della massima lunghezza delle vie di esodo, pari a 40 metri in assenza di impianto idrico antincendio a pioggia.
Il percorso di esodo si computa dall'inteno del box più sfavorito fino a luogo sicuro.
Il luogo sicuro può essere considerato un luogo esterno all'autorimessa, collegato con la pubblica strada, o anche la scala condominiale dell'edificio soprastante, se tale scala è separata dall'autorimessa tramite filtro a prova di fumo.
Il filtro a prova di fumo potrebbe quindi essere necessario non tanto per un problema di separazione dell'autorimessa dall'edificio, quanto per ottenere il rispetto del punto 3.10.5 dell'allegato al D.M. 01.02.1986.

 

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