L'argomento che mi è stato assegnato è il DGR 5117 entrato in vigore il 18 luglio 2007. Questo nuova norma tratta l'esercizio, la manutenzione, il controllo e le ispezioni degli impianti termici. Tale Delibera nasce in risposta ed in attuazione al D.Lgs 192/05 così come modificato dal 311/06 che recepiscono a livello nazionale la Direttiva Europea 2002/91 CE del dicembre 2002 la quale ha l'obbiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici.
Essa si applica a tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale dislocati nel territorio Lombardo.
Qualche definizione per meglio comprendere quanto si andrà ad esporre. È il caso di stabilire cos'è un impianto termico. EBBENE UN IMPIANTO TERMICO è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda o destinati anche alla sola produzione di acqua calda sanitaria centralizzata e comprende gli organi di distribuzione quelli di regolazione e di controllo.
Sono ovviamente compresi all'interno della definizione gli impianti individuali (così detti autonomi) mentre non sono compresi nella definizione stufe, caminetti e scaldaacqua autonomi (così detti scaldabagni). I radiatori e le stufe, destinati al riscaldamento degli ambienti, possono essere considerati impianti termici solo se la potenza complessiva degli stessi raggiunge o supera i 15 kW e purché ogni apparecchio singolo abbia una potenza non inferiore a 4 kW. Sono considerati impianti termici autonomi anche quelli a servizio di più unità immobiliari purché la potenza complessiva installata sia inferiore a 35kW. Non sono altresì considerati impianti termici gli impianti inseriti in processi produttivi purché sia prevalente il tipo di utilizzo produttivo rispetto al riscaldamento degli ambienti o alla produzione di acqua calda sanitaria.
Ill generatore di calore è il cuore dell'impianto ed è definito come il complesso caldaia e bruciatore che permette di trasferire ad un fluido termovettore (l'acqua per intenderci) il calore prodotto dalla combustione.
L'esercizio e la manutenzione di un impianto termico sono il complesso delle operazioni, che comportano ovviamente l'assunzione di responsabilità, finalizzate alla gestione, alla conduzione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed il controllo nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di contenimento dei consumi energetici e salvaguardia dell'ambiente.
L'attività d'ispezione degli Enti Locali (Comuni o Provincie), compiuta attraverso la figura "dell'Ispettore d'impianti termici" deve accertare l'idoneità degli impianti in osservanza delle norme tecniche di sicurezza, alle norme relative al contenimento dei consumi energetici, l'effettuazione di manutenzione, previo l'esecuzione di prove e la compilazione dei documenti d'ispezione previsti (Allegati A e B secondo la potenza termica dell'impianto sia inferiore o superiore ai 35kW). Il verbale di controllo viene rilasciato in copia al Responsabile dell'impianto che deve a sua volta allegarlo al libretto di centrale o d'impianto (secondo trattasi appunto d'impianti superiori o inferiori a 35kW).
In questo ambito i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Provincie per quelli sotto tale numero dovranno accertare anche il rispetto nell'uso dei combustibili nel settore civile . A tal proposito ebbene accennare al fatto che è fortemente limitato l'utilizzo DELLA BIOMASSA LEGNOSA, DEL CARBONE e dell'OLIO COMBUSTIBILE. Quest'ultimo, in modo particolare, è assolutamente vietato su tutto il territorio regionale.
Per quanto riguarda gli impianti di nuova generazione, quelli ristrutturati o quelli che hanno subito la sostituzione del generatore di calore (gruppo termico o caldaia che dir si voglia) si sottolinea il fatto che sono esclusi dalle Ispezioni nelle successive due stagioni termiche. L'installatore deve però trasmettere, entro e non oltre i trenta giorni successivi all'accensione dell'impianto, la "scheda identificativa dell'impianto" (di cui agli allegati E1 ed E2 secondo la potenza termica complessiva degli stessi ossia inferiore od uguale / maggiore di 35kW), corredata del rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione per la misura del rendimento d'impianto. Per gli impianti sopra i 35 kW si dovrà altresì rispettare quanto previsto dall'art. 284 del D.Lgs 152/06 che prevede la compilazione di uno specifico allegato IX.
Qualora nel corso delle ispezioni l'impianto non dovesse raggiungere il rendimento minimo previsto il Responsabile dello stesso si dovrà inviare all'Ente Locale competente per Territorio il rapporto di controllo tecnico, ovviamente redatto in data successiva all'ispezione ma entro 60 giorni dall'ispezione, allegando una relazione asseverata da un tecnico abilitato in cui si dimostri che il rendimento globale medio stagionale è almeno superiore al valore limite previsto dal DGR 5117 (65 + 3 log Pn). Qualora il rendimento medio stagionale sia inferiore anche al limite previsto, si dovrà operare, entro la successiva stagione termica, o la sostituzione del generatore di calore oppure motivare e dimostrare la non convenienza tecnico economica della sostituzione del generatore di calore ma individuando e realizzando in alternativa interventi diversi il cui risultato dovrà comunque riportare il rendimento all'interno del limite consentito.
L'Ente Locale verifica quindi i rapporti di controllo e manutenzione, tramite gli allegati "F" o "G" a secondo che l'impianto abbia potenza inferiore o superiore a 35kW e qualora ne rilevi la necessità obbliga il Responsabile ad attuare i provvedimenti di adeguamento necessari.
Mi sembra solo il caso di chiarire che le attività di Ispezione degli Enti saranno in modo particolare concentrate verso gli impianti cui non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico o per i quali dai rapporti si evidenzino carenze tecniche ambientali o di sicurezza. Inoltre attenzione sarà anche posta agli impianti vecchi ed alimentati a combustibile liquido (il gasolio per intenderci).
Ora i controlli di manutenzione tecnica, comprensivi delle analisi di combustione per la verifica del rendimento e laddove previsto dalle prove di tiraggio, devono essere eseguiti con cadenza biennale per gli impianti alimentati con combustibile gassoso se di potenza termica inferiore a 35 kW (si intende la potenza complessiva al focolare del gruppo termico), annualmente per tutti gli altri impianti. Inoltre per gli impianti termici con potenza maggiore di 350 kW o 116 se alimentati a combustibile liquido si deve effettuare un ulteriore controllo del rendimento di combustione a metà della stagione di riscaldamento.
Ben inteso che quanto detto corrisponde al controllo minimo da effettuare su ciascun impianto atto a garantire un adeguato risparmio energetico e la gestione in sicurezza dello stesso impianto.
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione dell'impianto secondo gli allegati prima citati "G" o "F". Il rapporto di manutenzione viene conservato assieme alla documentazione tecnica di corredo dell'impianto.
La dichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio della Regione Lombardia ed ha validità per due stagioni termiche successive a quella di presentazione. Essa va spedita all'Ente Locale competente (Comune o Provincia) a cura del Manutentore se l'impianto è inferiore a 35 kW o del Responsabile se l'impianto è uguale o superiore a 35kW, allegando il rapporto di cui all'allegato "G" o "F" prima citati ed entro i trenta giorni successivi all'avvenuta manutenzione. Il mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione è passibile di sanzione ai sensi della Legge regionale 26/01. La spedizione può avvenire anche attraverso i "CAIT" ossia i centri di assistenza tecnica. Sul rapporto di controllo devono essere obbligatoriamente indicati i dati relativi alla volumetria riscaldata ed al consumo di combustibile.
La Regione Lombardia, nell'ambito della realizzazione del catasto unico regionale degli impianti termici prevederà, a partire dal 1 gennaio 2008 l'invio telematico della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Per l'invio telematico, anche in questo caso, ci si potrà avvalere dei Centri di assistenza tecnici "CAIT" che saranno istituiti dalle associazioni di categoria del settore. Presto sarà anche possibile l'inserimento dei dati nel catasto termico unico degli impianti della regione a cura delle stesse Ditte di Manutenzione purché abbiano adeguate strutture e capacità tecnico informatiche ed organizzative.
Alla spedizione della dichiarazione di avvenuta manutenzione si dovrà allegare copia del versamento, disposto nelle modalità determinate da ciascun Ente quale onere, nell'ambito delle proprie competenze, per affrontare le attività ispettive e di controllo di cui abbiamo parlato prima.
Se l'impianto non viene sottoposto a manutenzione il responsabile è passibile di sanzione.
In generale gli impianti termici devono essere dotati dei seguenti documenti.
Per quelli inferiori a 35 kW occorre il libretto d'impianto, il libretto di manutenzione ed uso, redatto dalla Ditta installatrice oppure incaricata della manutenzione dello stesso, il libretto d'istruzione, la dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 ed i rapporti di controllo tecnico prima citati. Il nominativo ed i relativi recapiti del responsabile devono essere riportati sul libretto di d'impianto.
Per gli impianti di potenza complessiva uguale o superiore a 35 kW occorrono invece il libretto di centrale, il libretto di uso e manutenzione redatto dalla ditta installatrice o di manutenzione, il libretto d'istruzione del bruciatore, caldaia e di tutti i componenti in campo, le Autorizzazioni amministrative quali il libretto matricolare con il relativo progetto ISPESL, il Certificato di Prevenzione Incendi (questo in realtà solo se la potenza globale è maggiore di 116kW o 100.000 kcal/h che dir si voglia) le dichiarazioni di conformità di cui alla Legge 46/90, complete degli allegati obbligatori quali progetti, lista dei materiali e requisiti tecnico professionali del responsabile Tecnico dell'Impresa, ed in fine i rapporti di controllo tecnico previsti, anche questi prima citati. Il nominativo ed i relativi recapiti del responsabile d'impianto devono essere riportati sul libretto di centrale.
Ogni impianto termico dovrà essere dotato di numero identificativo, che gli Enti locali competenti dovranno fornire e che dovrà essere collocato sul generatore di calore o all'esterno dell'impianto stesso. Il numero vivrà con l'impianto per tutta la sua vita. Ora tutti i documenti sopra citati debbono rimanere in centrale termica o comunque presso il sito e facilmente disponibili per le Autorità competenti e agli organi d'ispezione.
Requisiti ed adempimenti del manutentore.
Dev'essere chiaro che il manutentore deve possedere requisiti atti a svolgere attività di verifica controllo ed intervento sull'impianto termico. Dovrà essere una Ditta regolarmente iscritta alla CCIAA o all'Albo degli Artigiani, possedere i requisiti tecnici di cui alla Legge 46/90 e s.m. (in particolare abilitata alla lettera "C" per gli impianti di climatizzazione ed alla lettera E per quelli a gas ...ovviamente ad entrambe per chi svolge manutenzione d'impianti termici che possiedono l'uno e l'altro). Come già detto provvede alla fine del controllo di manutenzione a redigere gli allegati tecnici (G o F). l'esecuzione delle prove di combustione per la quantificazione del rendimento devono essere eseguite secondo la norma UNI 10389 mentre per la verifica del tiraggio secondo la norma UNI 10845.
Il responsabile dell'impianto ossia dell'esercizio e dell'avvenuta manutenzione dello stesso è ovviamente il soggetto Proprietario, Amministratore protempore (nel caso di Condomini) o l'occupante. Ovviamente la figura di responsabile può e mi permetto di dire deve in alcuni casi, essere demandata a soggetti con comprovata esperienza in materia in grado d'intervenire, gestire e verificare sia la corretta manutenzione che il rispetto di norme di sicurezza ed ambientali applicabili in materia. A questo proposito l'Amministratore protempore o il proprietario possono delegare la funzione di responsabile ad un terzo (TERZO RESPONSABILE).
La funzione di Terzo Responsabile Va delegata in forma scritta ed accettata dall'interessato. Tale funzione lo espone tra l'altro alle sanzioni previste dalla Legge 10/91. Il Terzo responsabile deve inoltre comunicare entro trenta giorni dall'avvenuta assunzione dell'incarico la sua nomina all'Ente Locale attraverso la compilazione degli allegati H o I (secondo sempre la potenza dell'impianto termico) come è altresì obbligato a comunicare le eventuali dimissioni o variazioni sulle competenze dell'incarico. Il Terzo responsabile non può assolutamente delegare ad altri le funzioni a Lui assegnate e dallo stesso accettate. Negli impianti con potenza termica superiore ai 350 kW il terzo responsabile deve inoltre possedere la certificazione ISO 9001 ossia lavorare in regime di garanzia della qualità ed essere inserito negli elenchi tenuti dalla regione per tale pertinenza d'impianto.
Ovviamente il terzo responsabile e laddove non nominato il proprietario o Amministratore protempore è tenuto a garantire e rispettare il periodo di riscaldamento e la durata giornaliera dello stesso, rispettando i limiti di temperatura massimi ammessi. L'incarico di terzo responsabile è incompatibile con l'esercizio di vendita e fornitura di energia (ergo chi svolge attività di contratto servizio energia non può contestualmente svolgere l'attività di terzo responsabile). Tale incompatibilità sussiste anche, cita il DGR, verso le Società collegate, controllate o partecipate (art. 2359 del Codice Civile).
Ora l'Amministratore di Condominio, è da considerarsi a tutti gli effetti il Responsabile dell'impianto. Deve quindi comunicare mediante l'allegato "L", entro trenta giorni dalla nomina come Amministratore, l'assunzione della responsabilità d'impianto (salvo l'abbia delegata appunto ad un terzo responsabile). Anche le eventuali revoche o variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità competente.
L'Amministratore non potrà nominare il Terzo Responsabile in mancanza del rispetto dei requisiti di norma di sicurezza od ambientali dell'impianto a meno che non provveda ad autorizzare o delegare allo stesso Terzo Responsabile o ad altri soggetti ma sotto la verifica del Terzo Responsabile, la messa a norma ed in sicurezza dello stesso.
Per quanto concerne l'attività sanzionatoria sarà l'Ente Locale, in occasione delle ispezioni, il cui esito abbia messo in evidenza il mancato rispetto delle regole, provvede alla notifica immediata delle contestazioni avviando per i casi più gravi il procedimento di cui alla Legge 689 applicando dove previsto le sanzioni di cui alla Legge 10/91 ed ai D.Lgs 192/05 e 311/06.
Due parole due sul codice d'impianto. Viene come detto rilasciato dagli Enti Locali. Esso contiene un codice alfa numerico di 15 cifre dove viene indicato un progressivo che identifica l'impianto, il tipo d'impianto stesso (centralizzato o autonomo o teleriscaldamento), il codice ISTAT del Comune. Gli impianti termici già censiti, che possiedono quindi già il numero identificativo, tale esso resterà.
La Regione Lombardia, tramite i punti di energia SCARL, provvede al coordinamento dei centri di assistenza tecnici CAIT, alla tenuta del catasto unico generale, informatizzato appena disponibile, degli impianti termici, all'effettuazione d'ispezione supplementari se ritiene opportuno, al supporto tecnico verso gli utenti e verso le ditte di manutenzione, alla gestione informatica ed al collegamento tecnico, alla predisposizione di campagne informative verso gli utenti ed i soggetti interessati.
Per garantire la copertura economica dei servizi la Regione chiederà un ulteriore contributo a partire dal 1° gennaio 2008, che ovviamente si somma a quello della dichiarazione di avvenuta manutenzione già citato, e varierà in funzione alla potenza termica globale dell'impianto. Avrà le stesse cadenza del contributo per l'avvenuta manutenzione e dovrà essere pagato contestualmente.
Certificazione energetica degli edifici alla luce del DGR 5018 così come modificato dal DGR 5773
Come già accennato il D.Lgs 192/05 così come modificato dal D.Lgs 311/06 recepisce in Italia la Direttiva 2002/91 CE. Tale Decreto, che interviene nel campo fino ad oggi quasi esclusivo della Legge 10/91 in Italia si pone quindi l'obbiettivo di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire il contenimento delle dispersioni termiche degli edifici, di ridurre i gas serra posti dal protocollo di Kyoto promuovendo le attività di ricerca e sviluppo tecnologico.
Si applica già nella fase di progettazione degli impianti, quindi progettisti e Committenti devono rispondere alle Direttive introdotte dal Decreto stesso, ma inoltre si applica alla gestione ed alla manutenzione degli stessi.
Quindi ai nuovi edifici, alle ristrutturazioni totali o parziali dell'immobile, all'installazione dei nuovi impianti termici ed alla sostituzione di quelli esistenti. Sono esclusi i fabbricati inseriti in centri storici e di particolare pregio e/o vincolo Urbanistico e/o vincolati dalle Belle Arti, i fabbricati industriali o artigianali o agricoli comunque non residenziali ed i fabbricati isolati con superficie totale non superiore a 50mq.
Entro 120 giorni, dall'entrata in vigore del presente Decreto, il Legislatore avrebbe dovuto emanare il regolamento di attuazione a livello Nazionale con le indicazioni i criteri e le metodologie di calcolo (standardizzate quindi a livello Nazionale) con i criteri generali di prestazione energetica con i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento del personale da impiegare nelle ispezioni e nei controlli degli impianti termici.
La Regione Lombardia interviene quest'anno e proprio qualche settimana fa, con un proprio DGR il 5773 del 31/10/2007 che modifica ed integra a sua volta un precedente DGR del luglio scorso il 5018.
Anche in questo caso doverosa è qualche definizione. L'Attestato di certificazione energetica è il documento, redatto nel rispetto delle norme e delle indicazioni emanate dal presente DGR, che indica la prestazione energetica del complesso edificio - impianto. Nell'attestato è indicata la classe energetica dell'edificio unitamente agli interventi ritenuti opportuni per migliorare le prestazione e quindi la classe energetica dello stesso.
Il certificato energetico è ovviamente il complesso delle operazioni e dei calcoli atti alla quantificazione dell'indice di prestazione energetica dell'edificio/impianto al fine di stabilire la classe energetica dello stesso e quindi al fine del rilascio dell'attestato di certificazione energetica.
L'indice di prestazione energetica si indica con la sigla "Eph" ed esprime il consumo di energia primaria per la climatizzazione invernale, riferita al singolo uso energetico dell'edificio.
La trasmittanza termica, indicata con la lettera "U", è la quantità di calore che passa per singolo mq di superficie.
Le disposizioni del DGR 5773 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2008, ma già dal 1/09/2007 sono applicabili per alcune situazione (vedi lo schema a blocchi allegato alla presente relazione).
Cosa accadrà... Per tutti gli edifici che a decorrere dal 1° settembre 2007 sia stata o sarà presentata richiesta di Denuncia d'inizio attività, permesso di costruire, concessione edilizia ecc..(interventi quindi di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione ecc.. in questi ultimi due casi sempre a condizione che il volume della nuova porzione, controllato dall'impianto di riscaldamento, sia superiore del 20% all'edificio esistente) si dovrà verificare che l'indice di prestazione energetica Eph risulti inferiore ai limiti imposti dallo stesso DGR in funzione della zona climatica (la Lombardia è in zona climatica "E").
Nei casi di ristrutturazione di più del 25% del fabbricato riscaldato, in sede di progettazione si procede alla verifica delle trasmittente accertando che i nuovi materiali utilizzati consentano il contenimento delle stesse all'interno dei valori limite imposti dal presente DGR (in linea di massima 0,8 W/mqK per le pareti orizzontali, verticali e di separazione - 2,8 W/mqK per le trasparenti complete di infissi e questi inclusi).
Nel caso di sostituzione dei generatori di calore per vetustà degli stessi o altro si applicano totalmente le disposizioni del presente decreto. È previsto in particolare che la potenza dell'impianto nuovo non possa superare del 10% quella dell'impianto esistente (a meno di motivare e dimostrare, con una dettagliata relazione tecnica a cura di un tecnico abilitato, le ragioni dell'aumento). È previsto inoltre il controllo obbligato delle temperature ambiente ad esempio...per gli impianti centralizzati a colonne montanti con radiatori in ghisa o alluminio, l'installazione di valvole termostatiche su ciascun calorifero. Va presentata all'Ente Locale, in ottemperanza a tale Decreto e dopo lavori di sostituzione del generatore di calore l'allegato "E" unitamente alla diagnosi energetica ed alla relazione di cui all'allegato B del presente DGR. Per gli impianti con potenza inferiore a 35kW è sufficiente la sola dichiarazione di conformità il cui rilascio è peraltro previsto ovviamente anche per gli impianti con potenza uguale o superiore, in luogo dell'invio dell'allegato B.
Ricapitolando dal 1° gennaio 2008 la valutazione atta al conseguimento della certificazione energetica e quindi alla redazione dei calcoli e delle diagnosi sottese alla stima dell'indice di prestazione energetica invernale, va svolto da tecnici abilitati già nella fase di progettazione ed allegato alla Denuncia d'inizio attività o al permesso di costruire. Alla fine dei lavori il Committente dovrà nominare un CERTIFICATORE indipendente e non in conflitto d'interesse con le operazioni ed i lavori eseguiti, che rilascerà l'attestato di certificazione energetica dello stabile nel rispetto di quanto sancito dal DGR. Il CERTIFICATORE è obbligatoriamente una persona abilitata dalla Regione Lombardia ed inserita nell'elenco del CENED.
Per gli edifici esistenti è previsto comunque l'attestato di certificazione energetica sempre nel caso si voglia usufruire degli incentivi e sgravi fiscali introdotti dalla Finanziaria per i lavori cominciati dopo il 1/09/2007 (per i lavori cominciati prima di tale data per usufruire degli sgravi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica di cui al D.Lgs 311-06 e la pratica da inviare ad ENEA secondo i disposti della Finanziaria 2007.
L'attestato sarà unico per tutto l'edificio nel caso d'impianti centralizzati e singolo per ciascuna unità immobiliare nel caso di impianti termoautonomi.
A decorrere dal 1° luglio 2009 nel caso di compravendita delle singole unità immobiliari, anche se inserite in contesti condominiali, l'attestato di certificazione energetica integra il rogito di compra vendita e l'assenza dell'attestato di certificazione inficia la regolarità dell'atto.
Dal 1° luglio 2010 anche nel caso di locazione della singola unità immobiliare. Ossia al contratto di affitto si dovrà obbligatoriamente allegare l'attestato di certificazione energetica dell'unità immobiliare in questione.
In ogni caso ebbene sapere per finire che i Comuni e gli Enti preposti possono pretendere l'attestato di certificazione energetica anche qualora non si rientri nei casi succitati.
L'attestato di certificazione energetica è asseverato dal soggetto accertatore inserito nell'albo della Regione LOMBARDIA e reperibili sul sito del CENED all'indirizzo http://www.cened.it/ [1].
L'attestato di certificazione energetica ha validità 10 anni e dev'essere aggiornato ad ogni modifica e/o variazione dell'immobile che comporti la variazione della prestazione energetica.
Due parole due per finire sulla targa energetica viene rilasciata dal Comune ma stampata già in fase di attestato di certificazione energetica dal soggetto certificatore solo se prevista (in particolare nei casi di unità immobiliari con destinazione mista - residenze / uffici, la targa energetica non può essere rilasciata). Laddove la targa energetica viene rilasciata essa dev'essere appesa nel condominio in luogo visibile.
Per l'ottenimento dell'attestato di certificazione energetica occorre che il proprietario o Amministratore protempore, oltre alle competenze del Certificatore, versi un contributo di 10 € all'Organismo di accreditamento e termini l'iter con la consegna in Comune della documentazione completa che costituisce l'attestato di certificazione energetica rilasciata in duplice copia dal soggetto Certificatore. Il Comune, a fronte di quanto consegnato provvede al rilascio di una copia originale conforme della certificazione energetica appositamente timbrata.
L'organismo Regionale di accreditamento provvede alle verifiche degli attestati di certificazione energetica rilasciata nei 5 anni successivi al rilascio.
Links:
[1] http://www.cened.it/